Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.37476 del 30/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 38158-2019 proposto da:

S.D. e N.M. (già M.E.M.), elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE MAZZINI n. 113, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI DI BATTISTA, rappresentati e difesi dall’avvocato LUCIO LEONI;

– ricorrente –

contro

SA.EM., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DEL FANTE n. 2, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO DE BELARDINI, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6264/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 15/07/2021 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

FATTI DI CAUSA

Con ricorso depositato il 4.3.2009 S.D. e N.M.E.M., acquirenti di un immobile già di Sa.Em., giusta atto del notaio C. in data *****, chiedevano accertarsi i difetti del bene compravenduto, affetto da infiltrazioni di umidità al piano terra, primo e secondo. Il C.T.U. depositava relazione dalla quale emergeva che, per eliminare il vizio, sarebbe stato necessario arretrare il fabbricato di metri due, per una profondità di metri otto, rispetto al terrapieno roccioso sul quale esso era stato realizzato, per una spesa prevista di Euro 96.000.

Con atto di citazione notificato il 26.4.2010 i predetti acquirenti evocavano in giudizio la Sa., invocando la riduzione del prezzo di compravendita dei bene ed il risarcimento del danno.

Nella resistenza della convenuta il Tribunale di Velletri, sezione distaccata di Albano Laziale, con sentenza n. 342/2015 accoglieva in parte la domanda, riconoscendo la riduzione del prezzo e condannando la Sa. al pagamento di Euro 96.000, ma rigettando la domanda risarcitoria.

Interponeva appello avverso detta decisione la Sa. e la Corte di Appello di Roma, con la sentenza impugnata, n. 6264/2019, emessa nella resistenza degli originari attori, accoglieva il gravame, rigettando la domanda proposta dai due acquirenti dell’immobile, perché prescritta ai sensi di quanto previsto dall’art. 1495 c.c..

Propongono ricorso per la cassazione di detta decisione S.D. e N.M., affidandosi a due motivi.

Resiste con controricorso Sa.Em..

La parte ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell’adunanza camerale.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.: “PROPOSTA DI DEFINIZIONE EX ART. 380-BIS C.P.C..

INAMMISSIBILITA’ del ricorso.

Il Tribunale di Velletri, sezione distaccata di Albano Laziale, condannava Sa.Em. a pagare a S.D. e N.E.M. la somma di Euro 96.000 a titolo di riduzione del corrispettivo previsto nella compravendita immobiliare intercorsa tra le parti con atto dell'*****, a fronte delle infiltrazioni interessanti l’immobile compravenduto, per la cui eliminazione il C.T.U. aveva ritenuto necessario l’arretramento del fabbricato di due metri dal terrapieno roccioso dal quale il predetto fenomeno infiltrativo proveniva. La Corte di Appello di Roma, con la sentenza, impugnata, ha accolto il gravame proposto dalla Sa., rigettando la domanda proposta dagli attori, sul presupposto che il vizio dell’immobile fosse stato denunciato oltre l’anno dalla consegna previsto dall’art. 1495 c.c..

Ricorrono per la cassazione di detta decisione S.D. e N.E.M. affidandosi a due motivi. Con il primo di essi, si denuncia la violazione dell’art. 2937 c.c., perché la Corte territoriale avrebbe omesso di considerare che la venditrice Sa., attivatasi tempestivamente per eliminare il vizio denunciato dagli acquirenti, avesse in tal modo rinunciato ad avvalersi della prescrizione dell’azione. Con il secondo motivo, invece, i ricorrenti lamentano la violazione dell’art. 2944 c.c., perché la Corte capitolina avrebbe erroneamente ritenuto che l’obbligazione di eliminare i vizi denunciati dai compratori sia diversa dalla garanzia di cui all’art. 1490 c.c., e quindi non valga a trasformare da annuale in decennale il relativo termine di prescrizione dell’azione. Ad avviso della ricorrente, infatti, la sentenza delle S.U. di questa Corte n. 18672 del 2019 avrebbe affermato che il riconoscimento del venditore, il suo impegno ad eliminare il difetto e gli atti di costituzione in mora sono tutti idonei ad interrompere la prescrizione.

Le due censure, suscettibili di trattazione congiunta, sono inammissibili in quanto la giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenere che “In tema di garanzia per i vizi della cosa venduta, di cui all’art. 1490 c.c., qualora il venditore si impegni ad eliminare i vizi e l’impegno sia accettato dal compratore, sorge un’autonoma obbligazione di ‘Tacere”, che, ove non estingua per novazione la garanzia originaria, a questa si affianca, rimanendo ad essa esterna e, quindi, non alterandone la disciplina. Ne consegue che, in tale ipotesi, anche considerato il divieto dei patti modificativi della prescrizione, sancito dall’art. 2936 c.c., l’originario diritto del compratore alla riduzione del prezzo e alla risoluzione del contratto resta soggetto alla prescrizione annuale, di cui all’art. 1495 c.c., mentre l’ulteriore suo diritto all’eliminazione dei vizi ricade nella prescrizione ordinaria decennale” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 19702 del 13/11/2012, Rv. 624018; conf. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 14005 del 06/06/2017, Rv. 644332). La successiva sentenza richiamata dal ricorrente in conclusione del secondo motivo (Cass. Sez. U, Sentenza n. 18672 del 11/07/2019, Rv. 654588) non ha modificato tale orientamento, ma ha affrontato il diverso problema degli effetti delle dichiarazioni del compratore ai fini interruttivi della prescrizione, affermando che “In tema di compravendita, le manifestazioni extragiudiziali di volontà de compratore, compiute nelle forme di cui all’art. 1219 c.c., comma 1, costituiscono, ai sensi dell’art. 2943 c.c., comma 4, atti idonei ad interrompere la prescrizione dell’azione di garanzia per vizi, di cui all’art. 1495 c.c., comma 3, con l’effetto di determinare l’inizio di un nuovo periodo di prescrizione, ai sensi dell’art. 2945 c.c., comma 1”.

Il Collegio condivide la proposta del Relatore.

La memoria depositata dalla parte ricorrente non offre argomenti nuovi rispetto ai motivi di ricorso, essendo meramente reiterativa degli stessi. Non rileva, in particolare, la deduzione -proposta dal ricorrente in memoria- sui termini di esercizio dell’azione, posto che, in base alla giurisprudenza richiamata in proposta, la data rilevante ai fini del calcolo del termine di prescrizione di cui all’art. 1495 c.c., non è quella in cui la venditrice avrebbe assunto l’impegno di provvedere all’eliminazione dei vizi, bensì quella di un anno dalla consegna del bene, stabilita dall’art. 1495 c.c., comma 3.

Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

Ricorrono i presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1-quater, per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto.

PQM

La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento in favore della parte controricorrente delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.200 di cui Euro 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali in ragione del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, il 15 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2021

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