LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 15536-2020 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE E DEL TERRITORIO, C.F. *****), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
I.F., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati SEBASTIANO LEONE, SILVIA LEONE;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 7751/4/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della SICILIA SEZIONE DISTACCATA di SIRACUSA, depositata il 23/12/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non partecipata del 15/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ESPOSITO ANTONIO FRANCESCO.
RILEVATO
che:
Con sentenza in data 23 dicembre 2019 la Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione distaccata di Siracusa, rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la decisione di primo grado che aveva parzialmente accolto il ricorso proposto da I.F. avverso il silenzio rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso della quota pari al 90% delle imposte versate per l’anno 1990, richiesto dal predetto contribuente, residente in una delle province colpite degli eventi sismici del dicembre 1990, ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17.
Avverso la suddetta sentenza l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
Il contribuente resiste con controricorso, illustrato da successiva memoria.
Sulla proposta del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.
CONSIDERATO
che:
Con il primo motivo l’Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 18,19 e 21, per non avere la CTR dichiarato l’inammissibilità del ricorso introduttivo del contribuente – rilevabile in ogni stato e grado del giudizio – per mancanza nell’istanza di rimborso della indicazione del quantum richiesto e della connessa prova di aver versato al Fisco la somma chiesta in restituzione.
Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., della L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17, della L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, della VI direttiva n. 77/388/CEE come interpretata dalla Corte di giustizia con sentenza del 17 luglio 2008 in causa C-132/06, dell’ordinanza della Corte di giustizia del 15 luglio 2015 in causa C-82/14 nonché della decisione 5549 final del 14 agosto 2015 della Commissione Europea. Censura la ricorrente la sentenza impugnata per avere la CTR ritenuto che spettasse al contribuente, esercente la professione di notaio, il diritto al rimborso delle imposte versate.
Con il terzo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione della L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, come modificato dal D.L. n. 91 del 2017, art. 16-octies, convertito dalla L. n. 123 del 2017. Sostiene la ricorrente che lo ius superveniens di cui al suddetto decreto-legge sarebbe estensibile all’odierno giudizio poiché l’art. 16-octies dovrebbe applicarsi a tutti i giudizi pendenti alla data della sua entrata in vigore, nella parte in cui riduce in percentuale le somme da corrispondere (o addirittura esclude che si proceda al rimborso) nel caso in cui gli importi complessivamente dovuti eccedano le risorse stanziate in bilancio.
Preliminarmente va delibata l’eccezione di improcedibilità del ricorso per cassazione formulata nel controricorso e ribadita nella memoria difensiva. Deduce il contribuente che il ricorso, notificato a mezzo pec in data 17.6.2020, è privo dell’attestazione di conformità nella relazione di notificazione; non risulta, inoltre, prodotta in foglio separato la suddetta attestazione.
Le Sezioni Unite di questa Corte, intervenendo sulla questione, hanno affermato il principio secondo cui “il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall’ultima notifica, di copia analogica del ricorso per cassazione predisposto in originale telematico e notificato a mezzo Pec, senza attestazione di conformità del difensore L. n. 53 del 1994 ex art. 9, comma 1 bis e 1 ter, o con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non ne comporta l’improcedibilità ove il controricorrente (anche tardivamente costituitosi) depositi copia analogica del ricorso ritualmente autenticata ovvero non abbia disconosciuto la conformità della copia informale all’originale notificatogli D.Lgs. n. 82 del 2005 ex art. 23, comma 2; viceversa, ove il destinatario della notificazione a mezzo Pec del ricorso nativo digitale rimanga solo intimato (così come nel caso in cui non tutti i destinatari della notifica depositino controricorso) ovvero disconosca la conformità all’originale della copia analogica non autenticata del ricorso tempestivamente depositata, per evitare di incorrere nella dichiarazione di improcedibilità sarà onere del ricorrente depositare l’asseverazione di conformità all’originale della copia analogica sino all’udienza di discussione o all’adunanza in Camera di Consiglio” (Cass. civ., Sez. U., n. 22438 del 2018).
Alla stregua di tale principio, ritiene la Corte opportuno verificare, prima di assumere ogni determinazione in ordine alla procedibilità o meno del ricorso, se sia stata tempestivamente depositata l’attestazione di conformità all’originale della copia analogica non autenticata del ricorso.
La causa va dunque rinviata a nuovo ruolo per tale incombente, invitando la ricorrente a produrre la documentazione suddetta.
PQM
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, assegnando all’Agenzia delle entrate il termine di sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione della presente ordinanza per la produzione della documentazione relativa al tempestivo deposito dell’attestazione di conformità all’originale della copia analogica non autenticata del ricorso per cassazione.
Così deciso in Roma, il 15 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2021