Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.37508 del 30/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7132-2020 proposto da:

D.D., A.V., elettivamente domiciliati in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II, 108, presso lo studio dell’avvocato GIAN MARCO GREZ, rappresentati e difesi dagli avvocati ALFREDO ZUCCHI, ROBERTO ANSELMI;

– ricorrenti –

contro

O.M.T.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2075/2019 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata l’11/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non partecipata del 19/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. FALASCHI MILENA.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Tribunale di Ferrara, con sentenza n. 129 del 2016, accoglieva la domanda ex artt. 1669 e 2043 c.c., proposta da O.M.T. e B.T.E. nonché dal Condominio “*****” – evocato in giudizio dagli stessi attori – nei confronti di A.V. e D.D. – nella loro qualità di venditori – costruttori dell’immobile – e per l’effetto li condannava ai risarcimenti dei danni quantificati in Euro 164.000,00 in favore di O. – B. e in Euro 3.742,00 in favore del Condominio, essendo rimasto accertato che la realizzazione del soppalco nell’appartamento venduto era stata la causa del cedimento strutturale dell’immobile.

In virtù di separate impugnazioni interposte da A.V. e D.D., la Corte di appello di Bologna, riuniti i giudizi, nella resistenza degli appellati, con sentenza n. 2075 del 2019, rigettava i gravami e confermava il provvedimento impugnato, condannando in solido gli appellanti alla rifusione delle spese di lite.

Avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna A. – D. propongono ricorso per cassazione fondato su due motivi.

Sono rimasti intimati O. – B. e il Condominio “*****.

Ritenuto che il ricorso potesse essere respinto, con la conseguente definibilibilità nelle forme di cui all’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), su proposta del relatore, regolarmente comunicata ai parti, il presidente ha fissato l’adunanza della Camera di Consiglio.

In prossimità dell’adunanza camerale i ricorrenti hanno curato il deposito anche di memoria illustrativa.

Atteso che:

– con il primo motivo i ricorrenti lamentano, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione dell’art. 345 c.c. per aver il giudice di appello erroneamente ritenuto nuova la questione sulla maggiore onerosità di una condanna per equivalente in luogo a quella in forma specifica e per averne dichiarato implicitamente l’inammissibilità. Difatti, ad avviso dei ricorrenti, la questione anzidetta non sarebbe nuova essendo stata proposta con il secondo motivo di appello insieme agli altri argomenti a sostegno di tale censura.

Con lo stesso motivo i ricorrenti denunciano, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione dell’art. 2058 c.c., comma 2, per aver la Corte distrettuale ritenuto irrilevante l’esame sull’eccessiva onerosità della condanna del debitore per equivalente piuttosto che in forma specifica.

I ricorrenti precisano, infatti, che il giudice di appello ancora prima di pronunciare una condanna per equivalente avrebbe dovuto affrontare la questione concernente l’onerosità per i debitori di ciascun tipo di condanna.

Il motivo va respinto.

Occorre richiamare il principio costantemente enunciato da questa Corte (cfr. Cass. n. 552 del 2002; Cass. n. 3004 del 2004; Cass. n. 4925 del 2006, tra le tante) secondo cui, in tema di danni, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito attribuire al danneggiato il risarcimento per equivalente anziché quello in forma specifica domandato dall’attore (sulla base di una valutazione che si risolve in giudizio di fatto ai sensi dell’art. 2058 c.c., comma 2, insindacabile in sede di legittimità), ciò in quanto il risarcimento per equivalente costituisce un minus rispetto al risarcimento in forma specifica e quindi la relativa richiesta è implicita nella istanza di risarcimento in quest’ultima forma, per cui il giudice può d’ufficio pronunciare il risarcimento per equivalente senza incorrere nella violazione di cui all’art. 112 c.p.c. (Cass. n. 259 del 2013; Cass. n. 1361 del 2017).

Peraltro, in tema di responsabilità ex art. 1669 c.c., la giurisprudenza di questa Corte ribadisce che il danno risarcibile non deve essere necessariamente contenuto nei limiti del valore del bene danneggiato, ma deve avere per oggetto l’intero pregiudizio subito dal soggetto danneggiato, essendo il risarcimento del danno diretto alla completa restitutio in integrum – per equivalente o in forma specifica – del patrimonio leso. Di tal che, accertata la responsabilità ex art. 1669 c.c., il risarcimento del danno deve essere tale da consentire alla parte lesa la completa ristrutturazione dell’immobile, comportando essa un’obbligazione risarcitoria per equivalente finalizzata al completo ripristino dell’edificio e non una reintegrazione in forma specifica ex art. 2058 c.c. (v. Cass. n. 15846 del 2017).

Nella specie, la Corte distrettuale ha motivato le ragioni della propria decisione chiarendo, peraltro, che gli attori avevano domandato, già con l’atto introduttivo del giudizio, il risarcimento del danno sia in forma specifica che per equivalente pecuniario; ha quindi ritenuto irrilevante ai fini decisori la questione concernente l’eccessiva onerosità di siffatta condanna;

– con il secondo motivo i ricorrenti lamentano, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità processuale in relazione alla violazione dell’art. 345 c.p.c., per aver il giudice del gravame valutato preliminarmente la decisività dei documenti nuovi prodotti in sede di appello come condizione determinante l’ammissione di dette prove e non già la tempestività.

Secondo i ricorrenti se il giudice avesse esaminato detti documenti ai soli fini di verificarne l’impossibilità o meno per gli appellanti di poterli produrre tempestivamente in giudizio, avrebbe accertato che solo con la lettera legale del 20.07.12 – intervenuta dopo il deposito della sentenza di primo grado e dopo l’ultima udienza di trattazione della causa in appello – l’ A. e la D. sarebbero venuti a conoscenza della mancata autorizzazione da parte dell’amministrazione competente di un progetto, presentato dal Condominio, di intervento di consolidamento strutturale del solaio e della successiva approvazione di un altro ritenuto migliorativo e compatibile con i criteri di tutela dell’immobile.

Il motivo è manifestamente infondato, oltre che generico.

Va chiarito che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di produzione di nuovi documenti in grado di appello, l’art. 345 c.p.c., comma 3, nella formulazione ratione temporis applicabile, come modificato dalla novella di cui al testo delle modifiche apportate dal D.L. n. 83 del 2012, conv. con modif. nella L. n. 134 del 2012, come dedotto dai ricorrenti nella memoria illustrativa (e non già quello introdotto dalla L. n. 69 del 2009, come indicato nella proposta, precisazione che comunque non cambia l’esito della decisione), deve essere interpretato nel senso che esso fissa sul piano generale il principio della inammissibilità di mezzi di prova nuovi, individuando allo stesso tempo i limiti di tale regola attraverso l’indicazione, in via alternativa (e non concorrente), dei requisiti che tali documenti, al pari degli altri mezzi di prova, devono presentare per poter trovare ingresso in sede di gravame. Ebbene, si deve trattare di documenti che le parti dimostrino di non aver potuto produrre prima per causa ad esse non imputabile o che, nel quadro delle risultanze istruttorie già acquisite, siano indispensabili ai fini della decisione della causa, ossia idonei ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa per propria negligenza o per altra causa nelle preclusioni istruttorie del primo grado (Cass., Sez. Un., n. 10790 del 2017; Cass. n. 12574 del 2019).

Peraltro, in virtù delle norme previste dagli artt. 163 e 166 c.p.c. richiamate dall’art. 342 c.p.c., comma 1 e dall’art. 347 c.p.c., comma 1, i nuovi documenti devono essere prodotti, a pena di decadenza, mediante specifica indicazione degli stessi nell’atto introduttivo del giudizio di secondo grado, salvo che la loro formazione non sia successiva e la loro produzione non sia stata resa necessaria in ragione dello sviluppo assunto dal processo; siffatta produzione resta tuttavia preclusa ove la causa sia stata rimessa in decisione e non può essere, quindi, effettuata per la prima volta in comparsa conclusionale (Cass. n. 12574/2019 cit.).

Alla luce di siffatti principi, va osservato che la Corte di appello legittimamente ha affermato la tardività delle produzioni de qua, pacificamente avvenuta in sede di precisazioni delle conclusioni (v. p. 12 della sentenza impugnata).

Peraltro il giudice del gravame ha rilevato, nel merito, che il preventivo di Euro 49.350,00, oltre ad essere frutto di valutazioni soggettive, corrispondeva ad una sola voce di danno e non erano state chiarite le ragioni di esclusione degli altri danni.

In conclusione, le censure, oltre a non cogliere la ratio decidendi, vertono su un apprezzamento di fatto, riservato al giudice di merito e insindacabile in sede di legittimità.

In conclusione il ricorso deve essere respinto.

In ragione del mancato svolgimento delle difese dalla parte intimata non vi è luogo a provvedere sulle spese.

Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, in solido da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento in solido da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della VI-2 Sezione Civile, il 19 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2021

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