LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –
Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –
Dott. VARRONE Luca – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 25179-2020 proposto da:
P.E., elettivamente domiciliato in Quartu S.Elena (CA) via Diaz n. 72 presso lo studio dell’avv.to MICHELE LOY che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
SUD LEGNO DI C. M & C, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DEL POPOLO 18, presso lo studio dell’avvocato NICOLA ANGIONI, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 986/2019 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI, depositata il 13/12/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del 15/07/2021 dal Consigliere Dott. VARRONE LUCA.
RILEVATO
che:
1. P.E. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Cagliari di rigetto dell’appello avverso la sentenza del Tribunale di Cagliari che aveva accolto parzialmente la domanda della Sud Legno snc di C. M. & C. condannandolo al pagamento della somma di Euro 8423,54.
2. Sud Legno snc di C. M. & C. si è costituita con controricorso.
3. Su proposta del relatore, ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c., comma 4, e dell’art. 380-bis c.p.c., commi 1 e 2, che ha ravvisato la manifesta infondatezza del ricorso, il Presidente ha fissato con decreto l’adunanza della Corte per la trattazione della controversia in Camera di Consiglio nell’osservanza delle citate disposizioni.
CONSIDERATO
che:
1. Il ricorso si fonda su quattro motivi: 1) violazione e falsa applicazione dell’art. 1497 c.c.; 2) violazione e falsa applicazione dell’art. 1460 c.c.; 3) violazione e falsa applicazione dell’art. 1218 c.c.; 4) violazione dell’art. 112 c.p.c. e omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, violazione dell’art. 1477 c.c.;
2. Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.: “Manifesta inammissibilità e infondatezza del ricorso. La questione centrale riguarda la legittimità dell’eccezione di inadempimento per vizi formulata dal ricorrente in relazione alla fornitura di infissi, in particolare, per quel che ancora rileva, per aver posto in opera vetri di qualità diversa da quelli oggetto del contratto (spessore 7/8 mm invece di 10/11 mm e non anti infortunio). Il ricorso si articola in quattro motivi. I primi tre motivi sono infondati in quanto la Corte d’Appello ha ritenuto non provato che quella pretesa dal ricorrente fosse una qualità promessa da parte della Sud Legno e che le parti avessero concordato un vetro antisfondamento di spessore pari a 10/11 mm. La Corte d’Appello, peraltro, ha riportato le conclusioni del CTU che aveva evidenziato, che sia i vetri di spessore 8/9 mm che quelli di spessore 10/11 mm sono definiti cristalli stratificati antisfondamento. In definitiva non poteva ritenersi legittima l’eccezione di inadempimento anche tenuto conto della proporzione tra i rispettivi inadempimenti. Il ricorrente sotto l’ombrello del vizio di violazione di legge tende ad una inammissibile rivalutazione in fatto della fattispecie in relazione alla qualità promessa del bene e all’inadempimento della Sud Legno. Il quarto motivo pone una questione nuova, che lo stesso ricorrente afferma aver introdotto solo con il giudizio di appello e del tutto irrilevante, in quanto la qualità dei materiali oggetto della fornitura è stata oggetto di consulenza”.
3. Con la memoria il ricorrente insiste nella tesi circa il carattere di qualità essenziale degli infissi sulla base della chiara volontà negoziale e, dunque, ribadisce la fondatezza dell’eccezione di inadempimento della società controricorrente. Inoltre, rileva che il quarto motivo avente ad oggetto la mancata consegna della documentazione era già stato proposto in appello e, dunque, non si tratterebbe di una questione nuova.
4. Il Collegio condivide la proposta del Relatore;
In particolare, la Corte d’Appello ha ritenuto, con ampia e approfondita motivazione svolta sulla base delle testimonianze acquisite e delle risultanze della consulenza tecnica, che lo spessore degli infissi non fosse una qualità promessa e che fosse del tutto sproporzionata la pretesa del ricorrente di paralizzare la pretesa creditoria della controparte.
L’apprezzamento del giudice del merito, che, interpretando una dichiarazione negoziale del venditore, la ritenga promessa di qualità del bene venduto, si risolve in una valutazione di fatto non sindacabile in Sede di legittimità, se sorretta da motivazione immune da vizi logici (Sez. 2, Sent. n. 6344 del 1981). Peraltro, la Corte d’Appello ha valutato complessivamente il comportamento tenuto dai contraenti. In proposito giova ribadire che “Nei contratti con prestazioni corrispettive, in caso di denuncia di inadempienze reciproche, è necessario comparare il comportamento di ambo le parti per stabilire quale di esse, con riferimento ai rispettivi interessi ed alla oggettiva entità degli inadempimenti, si sia resa responsabile delle trasgressioni maggiormente rilevanti ed abbia causato il comportamento della controparte, nonché della conseguente alterazione del sinallagma. Tale accertamento, fondato sulla valutazione dei fatti e delle prove, rientra nei poteri del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato” (Sez. 2, Sent. n. 13627 del 2017).
Infine, deve confermarsi l’infondatezza della censura circa il rigetto dell’eccezione di inadempimento per mancata consegna della documentazione, in quanto da un lato, risulta formulata solo in appello (come conferma anche il ricorrente in memoria) e dall’altro, la consegna della documentazione attestante la qualità degli infissi non rientra nell’obbligo generale della consegna dei titoli e dei documenti relativi alla proprietà e all’uso della cosa venduta, ai sensi dell’art. 1477 c.c., u.c..
5. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.
6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
7. Ricorrono i presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto.
PQM
La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 3000 più 200 per esborsi.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, il 15 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2021