Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.37524 del 30/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

I.D., elettivamente domiciliato in ROMA, V. GIOVANNI PAISIELLO 15, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI BELLOMO, rappresentato e difeso dall’avvocato GIOVANNI LUCIO SMALDONE;

– ricorrente –

contro

CONSORZIO DI BONIFICA TERRE D’APULIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato PIETRO CARROZZINI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2271/2019 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 31/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 06/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ELENA BOGHETICH.

RILEVATO

che:

1. Con sentenza n. 2271 depositata il 25.11.2019, la Corte d’appello di Bari, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha confermato la declaratoria di illegittimità dell’apposizione del termine ai contratti di lavoro stipulati tra I.D. e Consorzio di bonifica Terre d’Apulia, con conseguente ordine di instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e condanna al pagamento del risarcimento del danno, ed ha respinto la domanda di pagamento delle differenze retributive dovute allo svolgimento di mansioni superiori corrispondenti all’inquadramento nella V fascia del c.c.n.l. ***** per i dipendenti dei Consorzi di bonifica;

2. la Corte territoriale, per quel che interessa, ha rilevato che il lavoratore non aveva maturato alcun diritto all’inquadramento nella qualifica pretesa in quanto il Consorzio non applicava l’invocato c.c.n.l. per i dipendenti dei Consorzi di bonifica bensì il c.c.n.l. degli operai agricoli e florovivaisti, né il Consorzio poteva ritenersi obbligato all’applicazione della contrattazione collettiva richiesta dal lavoratore posto che l’art. 2070 c.c., non poteva ritenersi vincolante nell’attuale sistema dei c.d. contratti di diritto comune e che non era risultata l’iscrizione del Consorzio alle organizzazioni sindacali firmatarie del suddetto c.c.n.l.; né, infine, era stata adeguatamente invocata la tutela di cui all’art. 36 Cost., in assenza dell’allegazione di circostanze concrete e di deduzioni giuridiche idonee;

3. avverso tale statuizione ha proposto ricorso per cassazione I. deducendo cinque motivi di censura, illustrati con memoria; il Consorzio ha resistito con controricorso;

4. veniva depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio.

CONSIDERATO

che:

1. con i primi due motivi il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 112,115,101 c.p.c., della L. n. 153 del 1969, art. 22, comma 1, lett. c), e del D.Lgs. n. 503 del 1992, art. 10, comma 6, nullità del procedimento e motivazione assente, incongrua e/o apparente (ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5) avendo, la Corte territoriale, pronunciato d’ufficio sulla pretesa inapplicabilità del c.c.n.l. dipendenti Consorzi di bonifica, inapplicabilità che, fra l’altro, non si fonda su nessuna prova;

2. con il terzo motivo si deduce violazione delle “norme del c.c.n.l. di categoria applicabile al rapporto de quo”, e degli artt. 2103 e 2070 c.c., posto che il c.c.n.l. per i dipendenti dei Consorzi di bonifica era stato stipulato nel 2005 dalle associazioni sindacali Flai-Cgil, Fai-Cisl, Filbi-Uil, S.N.E.B.I. cui il Consorzio aveva aderito, recedendone unicamente nel 2017, giusta determinazione del Commissario straordinario *****, n. ***** (come da documento che si deposita), che lo Statuto del Consorzio prevedeva, all’art. 67, che “lo stato giuridico e il trattamento economico del personale sono disciplinati in applicazione dei contratti collettivi di lavoro in vigore e, successivamente, da quelli stipulati” e l’art. 35, richiama in modo specifico il c.c.n.l., art. 1, all. B, pure stipulato dallo S.N.E.B.I. (come da documento 8 del fascicolo di primo grado); inoltre, con delibera commissariale *****, n. *****, il Consorzio, ottemperando alla sentenza impugnata, ha reintegrato lo I. specificando che il rapporto di lavoro sarebbe regolato dal c.c.n.l. per i dipendenti dei Consorzi di bonifica (come da documento che si deposita);

3. con il quarto ed il quinto motivo si deduce omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio e violazione dell’art. 36 Cost., (ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5) avendo, la Corte territoriale, ritenuto inidonea l’allegazione di circostanze concrete e di deduzioni giuridiche in ordine alla denunciata violazione dell’art. 36 Cost., nonostante nel ricorso introduttivo del giudizio fosse rivendicato un miglior inquadramento e le differenze retributive “in applicazione dell’art. 2103 c.c., del c.c.n.l. di categoria, del Regolamento del personale del Consorzio, dell’art. 36 Cost.” e che, in ogni caso, al lavoratore spetti la giusta retribuzione corrispondente al lavoro espletato.

4. preliminarmente, l’eccezione preliminare del Consorzio di inammissibilità del ricorso per nullità della sua notificazione a mezzo PEC in considerazione della mancata attestazione informatica di conformità della procura alle liti notificata anch’essa via PEC in una con il ricorso (art. 83 c.p.c.) va respinta posto che, nel rispetto della L. n. 53 del 1994, art. 3 bis, comma 2, del D.L. n. 179 del 2012, art. 16 undecies, conv. L. n. 221 del 2012 nonché dell’art. 83 c.p.c., la copia analogica della procura è dotata, nel retro del medesimo foglio, di attestazione di conformità;

5. il ricorso è inammissibile per plurimi motivi;

5.1. questa Corte ha affermato che è onere della parte che agisce ponendo a fondamento della domanda un determinato contratto collettivo fornire la dimostrazione della sua applicabilità al caso concreto secondo le regole generali in tema di onere probatorio, ex art. 2697 c.c. (Cass. n. 11505 del 2004); la deduzione del datore di lavoro di inapplicabilità, nei suoi confronti, della contrattazione collettiva invocata dal lavoratore, non costituisce, dunque, eccezione in senso stretto, bensì mera difesa, volta a contestare l’esistenza e la portata di un fatto costitutivo – che pertanto non incorre nelle preclusioni poste dall’art. 437 c.p.c., e ben può essere rilevata d’ufficio;

5.2. nel giudizio di cassazione, è ammissibile la produzione di documenti non prodotti in precedenza solo ove attengano alla nullità della sentenza impugnata o all’ammissibilità processuale del ricorso o del controricorso, ovvero al maturare di un successivo giudicato, mentre non è consentita la produzione di documenti nuovi relativi alla fondatezza nel merito della pretesa, per far valere i quali, se rinvenuti dopo la scadenza dei termini, la parte che ne assuma la decisività può esperire esclusivamente il rimedio della revocazione straordinaria ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 3), (cfr. da ultimo Cass. n. 4415 del 2020); sono pertanto inammissibili i documenti prodotti nella presente sede giudiziale a fondamento della applicabilità del c.c.n.l. per i dipendenti dei Consorzi di bonifica;

5.3. la doglianza (di cui al terzo motivo) dell’adesione del Consorzio al Sindacato Nazionale Enti Bonifica e Irrigazione – S.N. E.B.I appare nuova e, perciò, inammissibile, non essendo state la questione specificamente trattata nella decisione impugnata né avendo indicato parte ricorrente i tempi e i modi della sua tempestiva introduzione nel giudizio di primo grado e, quindi, della sua devoluzione al Giudice del gravame;

5.4. il quarto motivo e il quinto motivo sono inammissibili per estraneità al decisum, non avendo in alcun modo la Corte di merito trascurato di verificare l’insufficienza ex art. 36 Cost., della retribuzione corrisposta allo I., ma avendo piuttosto asserito – a fronte dell’accertata applicazione di un contratto collettivo da parte del datore di lavoro (c.c.n.l. operai agricoli e florovivaisti) che nessuna allegazione né argomentazione giuridica era contenuta nel ricorso introduttivo del giudizio che evidenziasse l’insufficienza della retribuzione percepita rispetto alla quantità e alla qualità del lavoro prestato e l’inadeguatezza del parametro (di fonte collettiva) applicato dal Consorzio, essendo richiamata, la fonte costituzionale, esclusivamente in relazione al diritto di riconoscimento di una qualifica superiore per lo svolgimento di mansioni ritenute più qualificanti rispetto all’inquadramento ricevuto (come dimostra il breve estratto del ricorso introduttivo del giudizio trascritto in ricorso) e, dunque, non potendo essere adottata una statuizione ultra petita;

5.5. va, infine, rammentato che, secondo giurisprudenza consolidata, l’art. 2070 c.c., comma 1, (in base al quale l’appartenenza alla categoria professionale, ai fini dell’applicazione del contratto collettivo, si determina secondo l’attività effettivamente esercitata dall’imprenditore) non opera nei riguardi della contrattazione collettiva di diritto comune, che ha efficacia vincolante limitatamente agli iscritti alle associazioni sindacali stipulanti e a coloro che, esplicitamente o implicitamente, al contratto abbiano prestato adesione; con la conseguenza che, nell’ipotesi di contratto di lavoro regolato dal contratto collettivo di diritto comune proprio di un settore non corrispondente a quello dell’attività svolta dell’imprenditore, il lavoratore non può aspirare all’applicazione di un contratto collettivo diverso, se il datore di lavoro non vi è obbligato per appartenenza sindacale, ma solo eventualmente richiamare tale disciplina come termine di riferimento per la determinazione della retribuzione ex art. 36 Cost., deducendo la non conformità al precetto costituzionale del trattamento economico previsto nel contratto applicato (Cass. S.U. n. Sezioni Unite n. 2665 del 1997; in senso conforme, cfr, ex plurimis, Cass., n. 12608 del 1999; Cass. n. 8565 del 2004; Cass. n. 16340 del 2009; Cass. n. 26742 del 2014);

6. in conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile e le spese di lite sono regolate in base al criterio della soccombenza dettato dall’art. 91 c.p.c.;

7. sussistono le condizioni di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidandole in Euro 200,00 per esborsi e in Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali pari al 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 20012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di Cassazione, il 6 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2021

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