Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.37525 del 30/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –

Dott. PICCONE Valeria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13392-2020 proposto da:

INTERTEK ITALIA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA, 195, presso lo studio dell’avvocato MARA PARPAGLIONI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato RODOLFO BOZZO;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE della PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell’avvocato ANTONINO SGROI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati EMANUELE DE ROSE, CARLA D’ALOISIO, LELIO MARITATO e ANTONIETTA CORETTI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1174/2019 della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata il 02/12/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 15/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI.

RILEVATO

che:

1. con sentenza 2 dicembre 2019, la Corte d’appello di Catania rigettava l’opposizione di Intertek Italia s.p.a. all’avviso di addebito contributivo (in base al verbale ispettivo del servizio di vigilanza) dell’Inps, in relazione ad emolumenti erogati ai dipendenti dell’unità produttiva di ***** a titolo di diarie per trasferte: così riformando la sentenza di primo grado, che l’aveva invece accolta, negando la pretesa contributiva dell’Istituto;

2. contrariamente al primo giudice, essa riteneva che la mancanza di prova della natura effettiva delle prestazioni remunerate dai suddetti emolumenti ridondasse a sfavore della società, siccome di essa onerata; anzi risultando, per documentata frequenza in buste paga: la continuativa ricorrenza delle missioni dei lavoratori e pertanto il difetto dei requisiti di temporaneità ed occasionalità tipicamente connotanti la trasferta; inoltre, una previsione addirittura di assorbimento, per accordo sindacale del 13 gennaio 2005, di “qualsiasi emolumento aggiuntivo alla retribuzione ordinaria… in trasferta o meno”, nell’indennità con esso istituita, a conferma della natura retributiva anche delle suddette “diarie”;

3. con atto notificato il 19 maggio 2020, la società ricorreva per cassazione con due motivi, cui resisteva l’Inps con controricorso; la società comunicava formalmente una memoria ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., senza tuttavia alcuna aggiunta difensiva.

CONSIDERATO

che:

1. la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 51, comma 5, del D.Lgs. n. 314 del 1997, artt. 3 e 6, degli artt. 2727 e 2728 c.c., per erronea inclusione nella base imponibile contributiva degli emolumenti (“diarie”) corrisposti ai dipendenti per missioni, a sensi della prima norma denunciata, effettivamente compiute, in misura inferiore alla quota esente (in percentuale del 50% ai sensi della L. n. 153 del 1969, art. 12), non integrante reddito soggetto a contribuzione previdenziale (primo motivo);

2. esso è manifestamente fondato.

3. questa Corte ha affermato il principio, meritevole di continuità, per il quale, in materia di trattamento contributivo dell’indennità di trasferta, il D.P.R. n. 917 del 1986, art. 51, comma 6 (per il quale: “Le indennità e le maggiorazioni di retribuzione spettanti ai lavoratori tenuti per contratto all’espletamento delle attività lavorative in luoghi sempre variabili e diversi, anche se corrisposte con carattere di continuità… concorrono a formare il reddito nella misura del 50 per cento del loro ammontare…”), secondo l’interpretazione autentica contenuta nel D.L. n. 193 del 2016, art. 7-quinquies, conv. con modif. in L. n. 225 del 2016, si applica ai lavoratori per i quali sussistono contestualmente le seguenti condizioni: a) la mancata indicazione, nel contratto o nella lettera di assunzione, della sede di lavoro; b) lo svolgimento di un’attività lavorativa che richiede la continua mobilità; c) la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell’attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di un’indennità o maggiorazione di retribuzione “in misura fissa”, attribuite senza distinguere se il dipendente si sia effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta. Pertanto, ai fini dell’applicabilità dell’articolo in questione, non rilevano le modalità di erogazione della predetta indennità (Cass. 22 giugno 2018, n. 16579; Cass. 13 maggio 2019, n. 12648; Cass. 14 agosto 2019, n. 21410);

3.1. la mancata applicazione dalla Corte territoriale (in base alle argomentazioni svolte dal primo al penultimo capoverso di pg. 4 della sentenza) dell’enunciato principio di diritto comporta la necessità di un nuovo accertamento della correttezza dell’addebito contributivo in oggetto, in base ad esso;

4. la ricorrente deduce poi violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., e dell’art. 115 c.p.c., per la compiuta dimostrazione dalla società della congruità dell’esenzione contributiva applicata, inferiore alla quota della diaria di trasferta esente per legge, in relazione alle missioni al di fuori del territorio del comune di assunzione e di assegnazione lavorativa effettivamente compiute, né mai contestate dall’Inps (secondo motivo);

5. esso è assorbito;

6. pertanto il ricorso deve essere accolto, con la cassazione della sentenza impugnata e rinvio, anche per la regolazione delle spese del giudizio del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Catania in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte:

accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la regolazione delle spese del giudizio del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Catania in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 15 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2021

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