Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.37529 del 30/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LEONE Margherita Maria – Presidente –

Dott. MARCHESE Gabriella – rel. Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. BUFFA Francesco – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16537-2020 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell’avvocato LELIO MARITATO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati CARLA D’ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, ANTONINO SGROI, ANTONIETTA CORETTI;

– ricorrente –

contro

M.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SAVOIA 31, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO CESARO, rappresentata e difesa dall’avvocato RITA PIERRO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5303/2019 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 17/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 16/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GABRIELLA MARCHESE.

RILEVATO

che:

la Corte d’appello di Napoli, con la sentenza in epigrafe, ha accolto l’appello dell’avv. M. e, in riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato prescritti i contributi richiesti dall’INPS e dovuti alla Gestione separata di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, in relazione all’attività libero professionale svolta negli anni 2009 e 2010, quale avvocato iscritto all’Albo Forense ma non anche alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense (in ragione del mancato conseguimento del reddito nella misura utile per l’insorgenza del relativo obbligo e di quello contributivo conseguente);

in particolare, la Corte d’appello ha giudicato tardiva, e quindi inidonea ad interrompere il termine prescrizionale, la richiesta di pagamento dell’Istituto; a tale riguardo, ha osservato come la mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi, in difetto di prova dell’intenzionalità specifica di occultamento doloso del credito, non avesse efficacia sospensiva della prescrizione, ai sensi dell’art. 2941 c.c., n. 8. Il debitore, infatti, aveva puntualmente presentato la dichiarazione e l’Istituto avrebbe potuto avvalersi dei propri poteri ispettivi o chiedere informazioni all’Agenzia delle Entrate;

avverso tale sentenza l’INPS ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui ha opposto difese, con controricorso, M.M.;

la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.;

parte controricorrente ha depositato memoria.

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo di ricorso, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’INPS ha dedotto violazione e/o falsa applicazione della L. n. 335 del 1995, art. 2, commi 26-31, del D.L. n. 98 del 2011, art. 18, commi 1 e 2, (conv. con mod. nella L. n. 111 del 2011), della L. n. 247 del 2010, art. 21, comma 10, in relazione al D.L. n. 269 del 2003, art. 44, comma 2, conv. con modificazioni nella L. n.326 del 2003, per avere la Corte di merito ritenuto la produzione di un reddito non inferiore alla soglia di Euro 5.000,00, di cui alla norma ult. cit., presupposto necessario per l’obbligatorietà dell’iscrizione del libero professionista presso la Gestione separata;

con il secondo motivo, formulato sempre ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2935 c.c. e dell’art. 2941 c.c., n. 8, in relazione alla L. n. 335 del 1995, art. 2, commi 26 e ss., e del D.L. 6 luglio 2011, n. 111, art. 18, comma 12, (conv. con mod. nella L. n. 111 del 2011), per avere la Corte di appello dichiarato la prescrizione dei contributi nonostante la professionista, nella dichiarazione dei redditi, avesse omesso di compilare il quadro RR. In tal modo, la Corte territoriale sarebbe incorsa in errore di diritto, non considerando la ricorrenza di “una presunzione di occultamento” di dati essenziali per ravvisare la esistenza o meno dell’obbligo contributivo;

il ricorso va dichiarato inammissibile;

va esaminato in via prioritaria il secondo motivo, le cui censure sono prive di specifica attinenza al decisum (v. in argomento, ex plurimis, Cass. n. 20652 del 2009; n. 17125 del 2007; in motivazione, Cass. n. 9384 del 2017);

esse, infatti, non investono in modo puntuale il rilievo espresso in motivazione dalla Corte territoriale e relativo al fatto che l’Inps avrebbe dovuto chiarire perché la condotta del professionista fosse tale da concretare il doloso occultamento del debito, valutabile ai sensi dell’art. 2941, n. 8, quale causa di sospensione del decorso della prescrizione ma apprezzabile solo se idonea a determinare un impedimento ad esercitare il diritto, non sormontabile con gli ordinari controlli. Nella specie, i giudici hanno escluso una tale evenienza perché il debitore aveva puntualmente presentato la propria dichiarazione dei redditi e l’Istituto avrebbe potuto avvalersi dei propri poteri ispettivi o chiedere informazioni all’Agenzia delle Entrate;

l’INPS, senza confrontarsi specificamente con dette argomentazioni, si limita ad affermare la sussistenza di una “presunzione di occultamento” derivante dall’omessa compilazione del quadro RR, situazione, invece, che questa Corte esclude. E’ stato chiarito, infatti, come non sia predicabile “un automatismo (…) tra la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi e l’occultamento doloso del debito contributivo” (v. Cass. n. 7254 del 2021 e successive conformi di questa sesta sezione). Il relativo accertamento (id est: l’accertamento di un eventuale occultamento doloso del credito) configura, infatti, un giudizio rimesso al giudice di merito (v., in motivazione, quanto affermato, tra l’altro, dalla stessa ordinanza n. 6677 del 2019, richiamata in ricorso a fondamento delle censure) e, perciò, censurabile nei ristretti limiti tracciati da questa S.C. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (v. Cass., S.U. n. 5083 del 2014), qui non ritualmente prospettati;

inammissibile diviene anche il primo motivo;

a tacer del fatto che le censure investono passaggi motivazionali eccedenti rispetto alla necessità logico-giuridica della decisione, è divenuta definitiva la motivazione concernente l’intervenuta prescrizione dei crediti contributivi, idonea, in via autonoma, a fondare il decisum; ogni altra censura non potrebbe, perciò, produrre l’annullamento della sentenza (ex plurimis: Cass. n. 3386 del 2011; Cass. n. 24540 del 2009; Cass. n. 389 del 2007; Cass. n. 20118 del 2006);

le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo;

sussistono, altresì, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove il versamento risulti dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna l’INPS al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, in favore della parte controricorrente, in Euro 1.200,00 per compensi professionali, in Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell’INPS, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 16 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2021

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