Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.37530 del 30/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LEONE Margherita Maria – Presidente –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – rel. Consigliere –

Dott. BUFFA Francesco – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2471-2019 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell’avvocato LELIO MARITATO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati CARLA D’ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, ANTONINO SGROI, ANTONIETTA CORETTI;

– ricorrente –

contro

L.C.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 638/2018 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 09/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 16/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. DANIELA CALAFIORE.

RILEVATO

che:

la Corte d’appello di Palermo, a conferma della sentenza del Tribunale di Termini Imerese, ha ritenuto illegittima l’iscrizione alla gestione separata eseguita dall’Inps d’ufficio al fine di conseguire da L.C., avvocata iscritta all’albo professionale di categoria, il pagamento del debito contributivo di Euro 868,50 correlato al reddito da lavoro autonomo prodotto nell’anno 2009;

pur consapevole dell’orientamento espresso dalla giurisprudenza di questa Corte con le sentenze n. 30344/2017 e n. 30345/2017, la Corte territoriale ha sostenuto l’illegittimità dell’iscrizione d’ufficio dell’appellato alla gestione separata Inps, atteso che, trattandosi di uno strumento residuale, essa non riceve applicazione qualora la tutela previdenziale del libero professionista iscritto ad albi o elenchi di categoria è rimessa alla competenza gestionale esclusiva delle casse private di appartenenza;

ha altresì ritenuto, comunque, estinto il credito illegittimamente richiesto dall’Inps per intervenuta prescrizione (L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 9), considerando quale dies a quo di decorrenza della stessa la data di scadenza del pagamento dei contributi (16 giugno 2010 per il saldo 2009) e non quella di scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi come sostenuto dall’Inps (27 novembre 2010), e come dies ad quem la data della comunicazione con cui l’Istituto previdenziale aveva notificato all’appellata l’iscrizione d’ufficio alla gestione separata (3 luglio 2015);

la cassazione della sentenza è domandata dall’Inps sulla base di due motivi illustrati da successiva memoria;

L.C. non ha opposto difese;

e’ stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio.

CONSIDERATO

che:

col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’istituto ricorrente contesta “Violazione e falsa applicazione della L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, commi 26 e ss., e del D.L. n. 6 luglio 2011, n. 98, art. 18, commi 1 e 2, conv.to con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111; del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 53, modificato dal D.Lgs. n. 344 del 2003, della L. n. 576 del 1980, artt. 10,11,22, della L. n. 247 del 2012, art. 21, comma 10;

censura l’erronea interpretazione, da parte del giudice del merito, del quadro normativo di riferimento, sostenendo che dalle norme richiamate in epigrafe avrebbe dovuto dedursi che, seppure l’odierna controricorrente aveva prodotto nell’anno 2009 un reddito inferiore al limite previsto per il sorgere dell’obbligo d’iscrizione alla Cassa professionale, la stessa era tenuto, comunque, ad iscriversi alla gestione separata e a versare i relativi contributi;

col secondo motivo, ancora formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, deduce “Violazione e falsa applicazione dell’art. 2935 c.c.; della L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, commi 26-31”;

contesta la decisione nel punto in cui ha ritenuto decorrente il dies a quo della prescrizione quinquennale dalla scadenza del pagamento dei contributi, e non invece dalla presentazione della dichiarazione dei redditi (dopo il 31 luglio o dopo il 31 ottobre, termine a scelta del contribuente), unica data dalla quale l’ente viene a conoscenza con certezza della sussistenza di un’obbligazione contributiva e dell’ammontare della stessa; a sostegno della propria tesi richiama la giurisprudenza di legittimità sui cd. contributi a percentuale (Cass. n. 13463 del 2017);

con la memoria depositata, l’Istituto ha ulteriormente illustrato la censura con riguardo al D.P.C.M. 10 giugno 2010, art. 1, comma 1 (in G.U. n. 141 del 19.6.2010), che – in attuazione del D.P.R. n. 435 del 2001, art. 17, commi 1 e 2, – ha previsto il differimento al 6.7.2010 del termine per il pagamento dei contributi per cui è causa;

tale ultimo profilo di censura, benché non espressamente esposto in ricorso, deve nondimeno reputarsi ammissibile, ben potendo le memorie di cui all’art. 380 bis c.p.c., sollevare nuovi e ulteriori profili di diritto, sempre che non richiedano accertamenti di fatto non consentiti in sede di legittimità (così Cass. n. 14167 del 1999 e succ. conf.);

il primo motivo risulta fondato;

questa Corte ha precisato che “Gli avvocati iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie che, svolgendo attività libero professionale priva del carattere dell’abitualità, non hanno – secondo la disciplina vigente “ratione temporis”, antecedente l’introduzione dell’automatismo della iscrizione – l’obbligo di iscrizione alla Cassa Forense, alla quale versano esclusivamente un contributo integrativo di carattere solidaristico in quanto iscritti all’albo professionale, cui non segue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio, sono tenuti comunque ad iscriversi alla gestione separata presso l’INPS, in virtù del principio di universalizzazione della copertura assicurativa, cui è funzionale la disposizione di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, secondo cui l’unico versamento contributivo rilevante ai fini dell’esclusione di detto obbligo di iscrizione è quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale (Cass. n. 32167 del 2018; Cass. n. 32508 del 2018);

il secondo motivo è fondato nei termini che seguono in continuità con i principi espressi da Cass. 10273 del 2021;

la prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa (così, tra le tante, Cass. n. 27950 del 2018, Cass. n. 19403 del 2019, Cass. n. 1557 del 2020): l’obbligazione contributiva nasce infatti in relazione ad un preciso fatto costitutivo, che è la produzione di un certo reddito da parte del soggetto obbligato, mentre la dichiarazione che costui è tenuto a presentare ai fini fiscali, che è mera dichiarazione di scienza, non è presupposto del credito contributivo, così come non lo è rispetto all’obbligazione tributaria;

pur sorgendo il debito contributivo sulla base della produzione di un certo reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dell’obbligazione dipende dall’ulteriore momento in cui scadono i termini previsti per il suo pagamento: lo si desume dal R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 55, secondo il quale i contributi obbligatori si prescrivono “dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati”;

viene quindi in rilievo D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 18, comma 4, che ha previsto che “i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi”: nel caso di specie, infatti, il D.P.C.M. 10 giugno 2010, cit., art. 1, comma 1, emanato giusta la previsione generale del D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 18, cit., ha previsto, per quanto qui rileva, che “i contribuenti tenuti ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi (…) entro il 16 giugno 2010, che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore di cui al D.L. n. 30 agosto 1993, n. 331, art. 62-bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’economia e delle finanze”, debbano effettuare i versamenti “entro il 6 luglio 2010, senza alcuna maggiorazione” (lett. a) e “dal 7 luglio 2010 al 5 agosto 2010, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo” (lett. b); segue da quanto sopra che erroneamente la sentenza impugnata ha fatto decorrere il termine prescrizionale dal 16.6.2010: detto termine, infatti, risultava differito al 6 luglio successivo in virtù della previsione del D.P.C.M. cit., art. 1, comma 1, lett. a), irrilevante all’uopo restando invece la previsione di cui alla successiva lett. b), in considerazione della previsione della maggiorazione a titolo di interesse corrispettivo, che palesa l’avvenuta scadenza del debito e la volontà di istituire una forma di agevolazione per il suo pagamento (così da ult. Cass. n. 21472 del 2020);

né rileva l’eventuale appartenenza della professionista al novero dei “contribuenti estranei (…) agli studi di settore, in quanto in regime dei c.d. minimi”, atteso che, giusta la lettera del D.P.C.M. cit., art. 1, comma 1, il differimento del termine di pagamento concerneva tutti “contribuenti (…) che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore” e non soltanto coloro che, in concreto, alle risultanze di tali studi fossero fiscalmente assoggettati per non aver scelto un diverso regime d’imposizione, quale quello di cui alla L. n. 244 del 2007, art. 1, commi 96 e ss.;

pertanto, non essendosi la Corte territoriale uniformata agli anzidetti principi di diritto, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata alla Corte d’appello di Palermo, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Palermo, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 16 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2021

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