LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE X
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Presidente –
Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –
Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –
Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –
Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 37238-2019 proposto da:
B.N., C.G.O., L.A., CASTALDI MASSIMO, CA.CA., A.D., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA F. CONFALONIERI 2, presso lo studio dell’avvocato VENTURA FRANCESCO, che li rappresenta e difende;
– ricorrenti –
contro
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– resistente –
avverso la sentenza n. 5514/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata l’11/09/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ESPOSITO LUCIA.
RILEVATO
Che:
la Corte d’appello di Roma confermava la decisione del giudice di primo grado che aveva dichiarato prescritto il diritto fatto valere dagli odierni ricorrenti, medici specializzatisi negli anni accademici anteriori al 1983, al pagamento di somme a titolo risarcitorio nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica, del Ministero della Salute, del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dell’Università degli studi di Messina;
rilevava la Corte territoriale che il diritto azionato non poteva essere ricondotto al diritto agli emolumenti che sarebbero spettati ove la direttiva avesse avuto tempestiva esecuzione, atteggiandosi piuttosto come pretesa risarcitoria rientrante nell’area della responsabilità contrattuale ed era soggetto al termine di prescrizione decennale, termine che era iniziato a decorrere dal 27/10/1999, data di entrata in vigore della L. n. 370 del 1999, art. 11, che aveva riconosciuto il diritto a una borsa di studio soltanto in favore dei destinatari di sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo, dovendosi da tale norma desumere che lo Stato non avrebbe più emanato ulteriori atti di adempimento della normativa Europea, talché alla data della notifica del ricorso di primo grado, depositato l’11/10/2013, il diritto era irrimediabilmente prescritto;
avverso la sentenza propongono ricorso per cassazione i ricorrenti in epigrafe sulla base di tre motivi; la Presidenza del Consiglio resiste con controricorso tardivo, mentre le altre amministrazioni sono rimaste intimate; la proposta del relatore è stata comunicata alle parti -unitamente al decreto di fissazione dell’udienza – ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..
CONSIDERATO
Che:
Con il primo motivo i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione di norme di diritto comunitario e omessa attuazione delle direttive n. 75/362 CEE n. 75/363 CEE e 93/16 CEE 2005/36/CEE in tema di decorrenza del termine di prescrizione;
con il secondo motivo deducono violazione e falsa applicazione di norme di diritto comunitario sulla adeguata remunerazione dei medici specializzandi ex art. 360 c.p.c., n. 3 in relazione alle direttive n. 82/76/CEE e 93/16/CEE;
con il terzo motivo i ricorrenti deducono omessa e carente motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360 c.p.c., n. 5 nonché violazione, falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 1999, la Corte non avendo esaminato il punto relativo alla circostanza che l’adeguato compenso previsto dalla direttiva ha trovato attuazione solo con il D.P.C.M. del 2007;
con ciascuno dei mezzi di censura indicati, il ricorrente si duole che i giudici di merito abbiano erroneamente individuato il dies a quo relativo alla decorrenza della prescrizione del diritto al risarcimento dei danni per la tardiva trasposizione della direttiva Europea in materia di remunerazione dei medici specializzandi, facendo decorrere il termine dall’entrata in vigore della L. 19 ottobre 1999 n. 370, poiché la prescrizione non inizia a decorrere finché perdura l’inadempimento dello Stato Italiano nel recepire la direttiva Europea sul tema e la L. n. 370 del 1999 era entrata in vigore solo nel 2007 (20 ottobre 2007), a seguito del D.P.C.M. 7 marzo 2007, atto di adempimento definitivo della direttiva 82/76, giorno dal quale poteva essere fatto valere il diritto, cominciando a decorrere il termine di prescrizione;
la censura è infondata perché la decisione impugnata risulta conforme ai principi di diritto costantemente affermati da questa Corte (da ultimo Cass. n. 16452 del 19/06/2019), che il ricorso non offre motivi idonei a rivedere;
in particolare, è stato affermato che in caso di omessa o tardiva trasposizione da parte del legislatore italiano nel termine prescritto delle direttive comunitarie (nella specie, le direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, non autoesecutive, in tema di retribuzione della formazione dei medici specializzandi), sorge il diritto degli interessati al risarcimento dei danni che va ricondotto allo schema della responsabilità per inadempimento dell’obbligazione “ex lege” dello Stato, di natura indennitaria;
tale responsabilità – dovendosi considerare il comportamento omissivo dello Stato come antigiuridico anche sul piano dell’ordinamento interno e dovendosi ricondurre ogni obbligazione nell’ambito della ripartizione di cui all’art. 1173 c.c. – va inquadrata nella figura della responsabilità “contrattuale”, in quanto nascente non dal fatto illecito di cui all’art. 2043 c.c., bensì dall’inadempimento di un rapporto obbligatorio preesistente, sicché il diritto al risarcimento del relativo danno è soggetto all’ordinario termine decennale di prescrizione” (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 10813 del 17/05/2011, e molte successive conformi, tra le quali Cass. 17066 del 10/07/2013, Cass. n. 6606 del 20/03/2014);
a seguito della tardiva ed incompleta trasposizione nell’ordinamento interno delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari – realizzata solo con il D.Lgs. 8 agosto 1991 n. 257 – è rimasta inalterata la situazione di inadempienza dello Stato italiano in riferimento ai soggetti che avevano maturato i necessari requisiti nel periodo che va dal 10 gennaio 1983 al termine dell’anno accademico 19901991; la lacuna è stata parzialmente colmata con la L. 19 ottobre 1999, n. 370, art. 11, che ha riconosciuto il diritto soltanto in favore dei beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo, con la conseguenza che tutti gli aventi diritto ad analoga prestazione, ma tuttavia esclusi dal citato art. 11, hanno avuto da quel momento la ragionevole certezza che lo Stato non avrebbe più emanato altri atti di adempimento alla normativa Europea; nei confronti di costoro, pertanto, la prescrizione decennale della pretesa risarcitoria comincia a decorrere dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore del menzionato art. 11 (ex plurimis Cass. n. 10813 del 17/05/2011);
il ricorso, sulla base degli argomenti che precedono, i quali esprimono l’orientamento consolidato di questa Corte, va rigettato;
nulla va disposto in ordine alle spese di lite, in mancanza di svolgimento di attività difensiva ad opera delle controparti;
in considerazione della statuizione, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso;
PQM
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 21 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2021