LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE X
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LEONE Margherita Maria – Presidente –
Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –
Dott. CALAFIORE Daniela – rel. Consigliere –
Dott. BUFFA Francesco – Consigliere –
Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 3552-2020 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona Direttore pro tempore, in proprio e quale procuratore speciale della Società di cartolarizzazione dei crediti INPS (SCCI) SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati MARITATO LELIO, D’ALOISIO CARLA, SGROI ANTONINO, DE ROSE EMANUELE;
– ricorrente –
contro
C.F., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato CASTROGIOVANNI FRANCESCO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 654/2019 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata l’11/07/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CALAFIORE DANIELA.
CONSIDERATO
Che:
la Corte d’appello di Palermo, in riforma della sentenza del Tribunale di Agrigento, ha ritenuto illegittima l’iscrizione alla gestione separata eseguita dall’Inps d’ufficio al fine di conseguire da C.F., ingegnere iscritto all’albo professionale di categoria, il pagamento del debito contributivo correlato al reddito da lavoro autonomo prodotto negli anni 2005 (che comunque ha dichiarato prescritto), 2006 e 2008; la Corte ha confermato la sentenza di primo grado in ordine alla prescrizione del credito richiesto per l’anno 2005 dall’Inps (L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 9), considerando quale dies a quo di decorrenza della stessa la data di scadenza del pagamento dei contributi (16 giugno 2006 per il saldo 2005) e non quella di scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione deì redditi come sostenuto dall’Inps, e come dies ad quem la data della comunicazione con cui l’Istituto previdenziale aveva notificato all’appellata l’iscrizione d’ufficio alla gestione separata (23 giugno 2011);
pur consapevole dell’orientamento espresso dalla giurisprudenza di questa Corte con le sentenze n. 30344/2017 e n. 30345/2017, la Corte territoriale ha sostenuto l’illegittimità dell’iscrizione d’ufficio dell’appellato alla gestione separata Inps, atteso che, trattandosi di uno strumento residuale, essa non riceve applicazione qualora la tutela previdenziale del libero professionista iscritto ad albi o elenchi di categoria è rimessa alla competenza gestionale esclusiva delle casse private di appartenenza;
la cassazione della sentenza è domandata dall’Inps sulla base di due motivi;
C.F. ha resistito con controricorso;
e’ stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.
CONSIDERATO
Che:
col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’istituto ricorrente contesta “Violazione e falsa applicazione della L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, commi 26 e ss., e del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 18, commi 1 e 2, conv.to con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011,n. 111;
censura l’erronea interpretazione, da parte del giudice del merito, del quadro normativo di riferimento, sostenendo che dalle norme richiamate in epigrafe avrebbe dovuto dedursi che, seppure l’odierno controricorrente non fosse soggetto all’obbligo d’iscrizione alla Cassa professionale, lo stesso era tenuto, comunque, ad iscriversi alla gestione separata e a versare i relativi contributi;
col secondo motivo, ancora formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, deduce “Violazione e falsa applicazione dell’art. 2935 c.c. e 2941 n. 8 c.c. della L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, commi 26 e ss., e del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 18, commi 1 e 2, conv.to con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111 e contesta la decisione nel punto in cui non ha applicato la sospensione della prescrizione per effetto della mancata compilazione del quadro RR, circostanza ritenuta pacifica ed emergente dalla dichiarazione dei redditi del 10 ottobre 2006;
il primo motivo è fondato avendo questa Corte di cassazione svariate volte affermato che gli ingegneri e gli architetti, che siano iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie e che non possano conseguentemente iscriversi all’INARCASSA, rimanendo obbligati verso quest’ultima soltanto al pagamento del contributo integrativo in quanto iscritti agli albi, sono tenuti comunque ad iscriversi alla Gestione separata presso l’INPS, in quanto la ratio universalistica delle tutele previdenziali cui è ispirato la L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, induce ad attribuire rilevanza, ai fini dell’esclusione dell’obbligo di iscrizione di cui alla norma d’interpretazione autentica contenuta nel D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12 (conv. con L. n. 111 del 2011), al solo versamento di contributi suscettibili di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale, ciò che invece non può dirsi del c.d. contributo integrativo, in quanto versamento effettuato da tutti gli iscritti agli albi in funzione solidaristica (così Cass. nn. 30344 del 2017 e 32166 del 2018, seguite da innumerevoli successive conformi). E tale principio reputa il Collegio di dover ribadire anche in questa sede, le argomentazioni contenute nella sentenza impugnata non evidenziando alcuna critica idonea a revocarlo in dubbio;
da ultimo, Cass. n. 5826 del 2021, fermi restando gli argomenti già spesi al riguardo da Cass. nn. 30344 del 2017 e 32166 del 2018, cit., ha ulteriormente escluso che la disciplina dettata dalla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 25 (che, com’e’ noto, ha delegato il Governo ad emanare “norme volte ad assicurare, a decorrere dal i gennaio 1996, la tutela previdenziale in favore dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione, senza vincolo di subordinazione, il cui esercizio è subordinato all’iscrizione ad appositi albi o elenchi”), delinei, rispetto al successivo comma 26, un riparto di competenze tale per cui, laddove una cassa di previdenza abbia escluso dall’obbligo di iscrizione taluni professionisti iscritti al relativo albo in ragione del loro reddito (o, come accade per gli ingegneri e gli architetti, a causa della loro contemporanea iscrizione presso altra gestione previdenziale obbligatoria), non possa riespandersi l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata: se davvero questa – e questa sola fosse l’interpretazione da attribuire al combinato disposto della L. n. 335 del 1995, art. 2, commi 25 e 26, sarebbe stato infatti sufficiente che il legislatore, nel dettare, al cit. D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12, la norma di interpretazione autentica della L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, stabilisse che l’obbligo di iscriversi alla Gestione separata sussiste “esclusivamente i soggetti che svolgono attività il cui esercizio non sia subordinato all’iscrizione ad appositi albi professionali”;
la prescrizione contenuta nel cit. D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12 stabilisce altresì che l’iscrizione alla Gestione separata è dovuta anche per i “soggetti che svolgono (…) attività non soggette al versamento contributivo agli enti di cui al comma 11”, ossia agli enti della categoria professionale di appartenenza. Ed è precisamente tale aggiunta a indurre a ritenere che ciò che taluna dottrina ha ricostruito nei termini di una relazione di alternatività tra Gestione separata e casse professionali debba invece essere strutturata in termini di complementarità e dunque che anche per coloro che sono iscritti ad albi ed elenchi possa sussistere un obbligo di iscrizione alla Gestione separata: posto infatti che anche costoro possono essere obbligati ad iscriversi alla Gestione quando non effettuino alcun “versamento contributivo” agli enti di categoria, diventa evidente che il rigido riparto di competenze presupposto tra Gestione separata e casse professionali si rivela in realtà sfornito di base normativa e la questione diventa piuttosto quella di stabilire la tipologia del “versamento contributivo” che può esonerare dall’iscrizione alla Gestione separata, che a sua volta è questione che non può essere risolta se non volgendosi all’interpretazione della L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26 e delle disposizioni che ne hanno dato attuazione, esattamente come ritenuto da Cass. nn. 30344 del 2017 e 32166 del 2018, più volte cit.;
né contrari argomenti possono desumersi dai lavori preparatori al D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12, dove pure è dato leggere che il fine della norma d’interpretazione autentica sarebbe quello di rendere soggetti all’iscrizione presso la Gestione separata soltanto “coloro che svolgono attività il cui esercizio non è subordinato all’iscrizione ad appositi albi o elenchi”: è infatti consolidato nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo cui ai lavori preparatori può riconoscersi un valore unicamente sussidiario nell’interpretazione di una legge, che trova un limite nel fatto che la volontà da essi risultante non può mai sovrapporsi alla volontà obiettiva della legge, quale emerge dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse e dall’intenzione del legislatore, intesa come voluntas legis, ossia come volontà oggettiva della norma, e per ciò distinta dalla voluntas legislatoris, ossia dalla volontà dei singoli partecipanti al processo formativo di essa (così, tra le tante, Cass. nn. 937 del 1975, 3276 del 1979, 2454 del 1983, 3550 del 1988, 4117 del 1995, 5375 del 2001);
il secondo motivo è inammissibile in base al principio in forza del quale il motivo di ricorso con il quale si intenda denunciare l’omessa considerazione, nella sentenza impugnata, della prova derivante dalla assenza di contestazioni della controparte su una determinata circostanza, deve indicare, oltre al contenuto dell’affermazione che si assume non contestata nell’atto difensivo, anche il contenuto degli atti difensivi della controparte, evidenziando la genericità o totale assenza di contestazioni sul punto che si assume incontroverso (Cass. 12840 del 22/5/2017; Cass. n. 4723 del 2021);
pertanto, accolto il primo motivo del ricorso, dichiarato inammissibile il secondo, la sentenza impugnata va cassata quanto al motivo accolto e la causa va rinviata per nuovo esame, relativo all’obbligo riferito agli anni 2006 e 2008 non prescritti, alla Corte d’appello di Palermo, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara il secondo inammissibile, cassa la sentenza impugnata quanto al motivo accolto e rinvia anche per le spese del giudizio di legittimità alla Corte d’appello di Palermo in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 16 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2021