Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.37558 del 30/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LEONE Margherita Maria – Presidente –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – rel. Consigliere –

Dott. BUFFA Francesco – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5228-2020 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona Direttore pro tempore, in proprio e quale procuratore speciale della Società di Cartolarizzazione dei crediti Inps (SCCI) SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONIETTA CORETTI, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE, ANTONINO SGROI, CARLA D’ALOISIO;

– ricorrente –

contro

M.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TACITO 50, presso lo studio dell’avvocato CATALDO MARIA DE BENEDICTIS, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIUSEPPE GRUPPUSO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1024/2019 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 26/11/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. DANIELA CALAFIORE.

RILEVATO

che:

la corte d’appello di Palermo, con sentenza n. 1024 pubblicata il 26.11.2019, ha respinto l’appello proposto dall’INPS e da S.C.C.I. s.p.a. avverso la pronuncia di primo grado, che dopo aver rigettato l’eccezione di prescrizione, aveva dichiarato insussistente il credito vantato dall’Istituto nei confronti dell’ing. M.A., a titolo di contributi e somme aggiuntive pretesi per l’anno 2007, a seguito dell’iscrizione d’ufficio del predetto alla gestione separata quale libero professionista;

la Corte di merito, richiamati i propri precedenti difformi da quelli di legittimità quanto all’obbligo di iscrizione, ha deciso anche in ordine all’eccezione di prescrizione riproposta dalla parte appellata e l’ha ritenuta fondata essendo il dies a quo coincidente con la data di scadenza del pagamento del saldo (16 giugno 2008) ed essendo la richiesta di pagamento da parte dell’INPS intervenuta il 21 giugno 2013;

avverso tale sentenza l’INPS ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui ha resistito con controricorso l’ingegner M.A.;

la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’istituto ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione della L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, commi 26 e ss., e del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 18, commi 1 e 2, conv.to con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111;

censura l’erronea interpretazione, da parte del giudice del merito, del quadro normativo di riferimento, sostenendo che dalle norme richiamate in epigrafe avrebbe dovuto dedursi che, seppure l’odierno controricorrente non fosse soggetto all’obbligo d’iscrizione alla Cassa professionale, lo stesso era tenuto, comunque, ad iscriversi alla gestione separata e a versare i relativi contributi.

con il secondo motivo di ricorso l’INPS ha dedotto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 2935 c.c., della L. n. 335 del 1995, art. 2, commi 26 – 31, per avere la Corte di merito non rilevato che, in riferimento al caso di specie, non risultava compilato il quadro RR della dichiarazione dei redditi e che, in base all’ordinanza della S.C. n. 6677 del 2019, il diritto ai contributi non poteva considerarsi prescritto per l’operare della sospensione di cui all’art. 2941 c.c., n. 8.

il secondo motivo di ricorso, che assume rilievo preliminare in quanto idoneo a definire il giudizio, risulta infondato;

in materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa, in quanto la dichiarazione in questione, quale esternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo” (Cass. n. 27950 del 2018; sez. 6 n. 19403 del 2019; sez. 6 n. 13049 del 2020); quanto alla invocata sospensione del decorso della prescrizione, deve rilevarsi che l’operatività della causa di sospensione della prescrizione, di cui all’art. 2941 c.c., n. 8, “ricorre quando sia posta in essere dal debitore una condotta tale da comportare per il creditore una vera e propria impossibilità di agire, e non una mera difficoltà di accertamento del credito” (v. sul punto Cass. n. 19640 del 2018; n. 21567 del 2014);

in riferimento al caso di specie, la sentenza impugnata ha accertato, in concreto, che la mancata denuncia del reddito non equivaleva, per la discutibilità della sussistenza stessa dell’obbligo, ad un doloso e preordinato occultamento del debito contributivo da corrispondere all’Inps;

tale accertamento in fatto da parte dei giudici di appello non è suscettibile di riesame in sede di legittimità, se non nei limiti di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come peraltro affermato dalla stessa ordinanza n. 6677/19, dovendosi escludere che possa stabilirsi un automatismo, come sembra pretendere l’Istituto, tra la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi e l’occultamento doloso del debito contributivo;

le considerazioni svolte in ordine al secondo motivo determinano l’assorbimento del primo motivo essendo prescritto il preteso credito contributivo;

le spese del giudizio di legittimità sono regolate secondo il criterio di soccombenza, con liquidazione come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 1200,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, spese forfetarie nella misura del 15% e spese accessorie di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 16 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2021

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