LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –
Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –
Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –
Dott. GORGONI Marilena – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 69-2020 proposto da:
S.G., S.L., D.A., quali eredi del sig. S. Michele, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE FEDERICI 2, presso lo studio dell’avvocato MARIA CONCETTA ALESSANDRINI, rappresentati e difesi dagli avvocati ERNESTO CASTELLO, MAURIZIO SPIRITO;
– ricorrenti –
contro
F.A., domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati UMBERTO CAVALLI, FRANCESCO MIGLIAROTTI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2778/2019 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 22/05/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/09/2021 dal Consigliere Dott. MARILENA GORGONI.
RILEVATO
che:
S.G., S.L. e D.A., eredi di So.Mi., ricorrono avverso la sentenza n. 2778/2019 della Corte d’Appello di Napoli, depositata il 22 maggio 2019, formulando tre motivi, illustrati con memoria.
Resiste con controricorso F.A..
I ricorrenti rappresentano che S.M. si opponeva al decreto n. 434/2004 con cui F.A., titolare della ditta F.A. Business Building, gli ingiungeva di pagare Euro 14.500,00 in forza di fatture emesse per lavori edili eseguiti presso la masseria in Acerra, affermando di avere corrisposto all’opposta la somma di Euro 45.192,92, a fronte di lavori eseguiti per Euro 39.034,82 e, pertanto, in via riconvenzionale, chiedeva la restituzione di Euro 6.158,10, ritenendoli indebitamente percepiti, oltre al risarcimento del danno per la interruzione dei lavori, al pagamento delle penali pattuite nel contratto e al risarcimento del danno per lite temeraria.
F.A. spiegava, a sua volta, domanda riconvenzionale per ottenere il pagamento dell’effettivo credito vantato, il risarcimento del danno da perdita di chance, poiché il mancato pagamento dei lavori le aveva impedito di accettare nuove commesse, e il risarcimento del danno per lite temeraria.
Il Tribunale di Nola, con sentenza n. 510/2015, dichiarava inammissibili le domande riconvenzionali di F.A. e dell’opponente e rigettava l’opposizione al decreto ingiuntivo, sul presupposto che il CTU, nel contabilizzare i lavori effettuati, avesse utilizzato le tariffe del prezzario della Regione Campania, senza l’aumento del 91% previsto in contratto; di conseguenza, riteneva che il costo dei lavori eseguiti al piano terra fosse di Euro 25.484,30 e quello per i lavori eseguiti al primo piano ammontasse ad Euro 48.956,o6, al netto di Iva, cui andavano aggiunti i lavori eseguiti extra contratto, e tenuto conto del costo dei lavori eseguiti e dell’ammontare degli acconti versati dall’opponente – concludeva nel senso della fondatezza della richiesta di pagamento di F.A..
Deducendo errato l’aumento del 91% delle tariffe, applicato dal giudice di prime cure, rispetto all’ammontare dei valori quantificato dal CTU, gli eredi di S.M. impugnavano la decisione di prime cure dinanzi alla Corte d’Appello di Napoli che rigettava l’appello.
In particolare, ai fini che qui rilevano, la Corte territoriale ha ritenuto che:
i) in data 16 maggio 2002 era stato stipulato un nuovo contratto sostitutivo di quello precedente risalente al 2011;
ii) l’art. 4 prevedeva che i lavori sarebbero stati pagati a misura, applicando i prezzi della perizia approvata, che eventuali lavori non previsti dalla perizia od in variante sarebbero stati contabilizzati applicando i prezzi della tariffa del Provveditorati alle OOPP della Campania, vigente al momento dell’approvazione della perizia, cioè la tariffa in vigore dal giugno 1982, aumentata del 91%;
iii) il CTU aveva accertato, senza contestazioni delle parti, che i lavori extra avevano un’incidenza minimale sul complesso dei lavori eseguiti e che quindi i lavori di cui si chiedeva il pagamento erano quelli della perizia, cui andavano applicati i valori indicati nella perizia allegata al contratto del 2002;
iv) gli appellanti avrebbero dovuto produrre la perizia, al fine di provare il loro assunto e cioè che i prezzi determinati dal CTU erano stati calcolati sulla base dei criteri stabiliti dal contratto del 2001 e non sulla base di quelli definiti nel contratto del 2002, essendo un onere posto a carico dell’appellante quello di fornire la dimostrazione delle singole censure.
Avendo ritenuto sussistenti le condizioni per la trattazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., il relatore designato ha redatto proposta che è stata ritualmente notificata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.
CONSIDERATO
che:
1. Con il primo motivo i ricorrenti deducono la violazione o falsa applicazione dell’art. 115 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perché la Corte d’Appello non avrebbe corretto l’errore in cui era incorso il Tribunale, quando aveva ritenuto che il contratto del 19 maggio 2001 e quello del 16 maggio 2002 avevano previsto un aumento del 91% della tariffa del prezzario della Regione Campania del 2002, ed avrebbe, in violazione del principio dispositivo, posto a base della propria decisione un documento mancante, non prodotto da alcuna delle parti in giudizio, ritenendolo decisivo; documento rappresentato dalla perizia allegata al contratto del 2002. Di tale perizia il CTU aveva, in effetti, parlato a p. 46 della sua relazione, ma solo allo scopo di far rilevare che essa non era stata materialmente allegata al contratto e che non era emersa dalle indagini svolte presso il comune di Acerra.
2. Con il secondo motivo è denunciata la violazione o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per non avere il giudice a quo tenuto conto che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la parte opposta è attrice sostanziale e, quindi, in quanto creditrice della prestazione è tenuta a fornire la prova del credito per cui agisce.
3. Con il terzo motivo i ricorrenti imputano alla sentenza gravata di avere violato e falsamente applicato l’art. 116 c.p.c. e l’art. 345 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Ad avviso dei ricorrenti, nessuna delle parti, a mente della nuova formulazione dell’art. 345 c.p.c., avrebbe potuto validamente produrre in giudizio documenti nuovi rispetto a quelli prodotti in appello, con la conseguenza che il giudizio di appello andava deciso sulla scorta di quanto allegato in primo grado.
4. I motivi riguardano tutti, sebbene da prospettive molto diverse tra di loro, la prova di quale fosse la volontà delle parti in ordine alle modalità di determinazione dei costi delle opere realizzate. Nessuno di essi merita accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
4.1. Il primo motivo è inammissibile, per violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6. In esso si fa riferimento alle previsioni del contratto del 2001 ed a quello del 2002, oltre che ad alcuni stralci della CTU che non sono stati riprodotti nel ricorso né direttamente né indirettamente. Trova applicazione il principio secondo cui è inammissibile il ricorso che contiene censure che si fondano su documenti, atti e circostanze che dovrebbero evidenziare la fattispecie concreta riguardo alla quale si pongono le quaestiones iuris, quando in relazione alle medesime non vene fornita l’indicazione specifica prescritta da tale norma, né sotto il profilo della riproduzione del loro contenuto in via diretta o almeno indiretta, né sotto il profilo della loro localizzazione in questo giudizio di legittimità e, prima ancora, nel giudizio di merito (così Cass., Sez. Un., 27/12/2019 n. 34469 e già Cass., Sez. Un., 02/12/2008, n. 28547).
4.2. Il secondo motivo è infondato. Va in primo luogo rilevato che l’opponente, convenuto in senso sostanziale nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, assume la posizione, anche sotto il profilo dell’onus probandi, di attore in ordine alla proposizione della domanda riconvenzionale.
Ne’ modifica il regime dell’onere probatorio la qualificazione giuridica della domanda come di accertamento negativo del credito di controparte, dal momento che l’onere probatorio, gravante, a norma dell’art. 2697 c. c., su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l’estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto “fatti negativi”, in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo; tuttavia, in tal caso la relativa prova può esser data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, od anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo.
Nella fattispecie non può, quindi, sostenersi (cfr. secondo motivo di ricorso) che sia stato erroneamente ripartito l’onere della prova riguardante le modalità di determinazione dei costi delle opere realizzate: invece, è corretto il ragionamento della Corte d’appello, secondo la quale spettava agli odierni ricorrenti provare come le parti avessero determinato i suddetti costi.
4.3. Il terzo motivo segue la medesima sorte.
La Corte d’Appello ha, infatti, affermato che gli appellanti non erano stati in grado di documentare in che modo il CTU avesse calcolato i prezzi e, in particolare, che li avesse calcolati in base alla perizia del contratto del 2002 e non in base alla tariffa del 1982 prevista dal contratto del 2001 e, applicando il principio dell’onere probatorio gravante sull’appellante, ha respinto il gravame.
Nessuna censura può essere mossa alla sentenza impugnata, perché questa Corte (cfr. Cass., Sez. Un., n. 3033 dell’08/02/2013 e successiva giurisprudenza conforme) ha stabilito che l’appellante ha l’onere di dimostrare la fondatezza dei propri motivi di gravame, quale che sia stata la posizione processuale di attore o di convenuto assunta nel giudizio di primo grado, mediante una precisa e ben argomentata critica della decisione impugnata, formulando pertinenti ragioni di dissenso in relazione alla operata ricostruzione dei fatti ovvero alle questioni di diritto trattate.
La conclusione alla quale è pervenuto il giudice di appello, nell’imputare agli odierni ricorrenti le conseguenze negative derivanti dalla mancata presenza in atti del documento, il cui riesame in chiave critica era necessario per dare fondatezza all’appello, risulta in evidente sintonia con l’interpretazione che questa Corte ha offerto della previsione di cui all’art. 2697 c.c., là dove debba farsene applicazione nel secondo grado di giudizio. E, infatti Cass. Sez. Un., n. 3033 dell’08/02/2013 ha chiarito che la concezione del giudizio di appello come rettisi prioris instantiae impone una radicale, profonda, rivisitazione del ruolo delle parti nell’ambito del giudizio di appello.
“Costituendo, infatti, quest’ultimo una seconda e solo eventuale fase (peraltro non generalizzata e priva di copertura costituzionale) del giudizio di merito, comportante un inevitabile rallentamento della relativa definizione, più coerente all’attuale connotazione del gravame, nel contesto normativo di maggior rigore che ormai lo caratterizza deve collocarsi la concezione del ruolo dell’appellante, da intendersi quale parte processualmente attrice (quale che sia stata la sua posizione nel giudizio di primo grado, che l’ha vista totalmente o parzialmente soccombente) nell’ambito del giudizio revisionale anzidetto, quale è oggi quello di secondo grado. Essendo questo finalizzato alla riforma di una decisione, quella del primo giudice, la parte appellante è tenuta ad approntare ogni mezzo processuale posto a sua disposizione dall’ordinamento (…) al fine di dimostrare l’ingiustizia o l’invalidità della sentenza impugnata. In siffatto contesto, allorquando l’appellante assuma che l’errore del primo giudice si annidi nell’interpretazione o valutazione di un documento, il cui preciso contenuto testuale non risulti dalla sentenza impugnata, ovvero, pacificamente, dagli atti delle parti, è onere di quella impugnante metterlo a disposizione del giudice di appello, perché possa procedere al richiesto riesame anche nei casi in cui lo stesso sia stato in precedenza prodotto dalla controparte, risultata vincitrice in primo grado, non sussistendo alcuna norma che imponga a quest’ultima di (ri)produrlo nel grado successivo.
In quest’ultimo, invero, tenuto conto dell’odierna, sopra delineata, configurazione del giudizio di appello, i criteri di riparto probatorio desumibili dalle norme generali di cui all’art. 2697 c.c. vanno sì applicati, ma non nella tradizionale ottica sostanziale, bensì sotto il profilo processuale, in virtù del quale è l’appellante, in quanto attore nell’invocata revisio, a dover dimostrare il fondamento della propria domanda, deducente l’ingiustizia o invalidità della decisione assunta dal primo giudice, onde superare la presunzione di legittimità che l’assiste”.
5. Dalla memoria dei ricorrenti non emergono ragioni per rivedere quanto dianzi esposto. Il ricorso va, dunque, rigettato.
6. Le spese, da distrarre, come richiesto, a favore del rappresentante legale della controricorrente, seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
6. Si dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per porre a carico dei ricorrenti l’obbligo del pagamento del doppio contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese in favore della controricorrente, da distrarre, come richiesto, a favore del suo rappresentante legale, liquidandole in Euro 3200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2021
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