LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Presidente –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 27616-2019 proposto da:
G.E., G.P., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA COLA DI RIENZO, 285, presso lo studio dell’avvocato ELISABETTA CUCCINIELLO, rappresentati e difesi dagli avvocati BIANCAMARIA D’AGOSTINO e ANTONIO PICCIOCCHI;
– ricorrenti –
contro
COMUNE DI MONTEFORTE IRPINO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI VILLA EMILIANI, 48, presso lo studio dell’avvocato RICCARDO GRAZIANO, rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE ERCOLINO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3567/2018 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 16/07/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/10/2021 dal Presidente Relatore Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO.
FATTI DI CAUSA
1. G.P. ed G.E. convennero in giudizio il Comune di Monteforte Irpino, davanti al Tribunale di Avellino, chiedendo che fosse condannato al risarcimento dei danni personali e materiali da loro subiti in un sinistro stradale avvenuto in una strada comunale. Esposero, a sostegno della domanda, che la vettura Nissan Micra di proprietà di G.E., condotta nell’occasione da G.P., era finita con le due ruote di sinistra in una profonda buca esistente sul manto stradale, e che dall’incidente il conducente aveva riportato danni personali, mentre il proprietario aveva subito un danno patrimoniale.
Si costituì in giudizio la parte convenuta, chiedendo il rigetto della domanda.
Il Tribunale accolse in parte la domanda e condannò il convenuto al pagamento di Euro 1.294,20 in favore di G.P. e di Euro 1.100 in favore di G.E., oltre che al pagamento delle spese di giudizio.
2. La pronuncia è stata impugnata in via principale dai danneggiati e in via incidentale dal Comune e la Corte d’appello di Napoli, con sentenza del 16 luglio 2018, ha respinto l’appello principale, ha accolto quello incidentale e, in riforma della decisione del Tribunale, ha rigettato la domanda risarcitoria degli originari attori, condannandoli in solido al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio.
3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Napoli ricorrono G.P. ed G.E. con unico atto affidato a tre motivi. Resiste il Comune di Monteforte Irpino con controricorso.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375,376 e 380-bis c.p.c., e non sono state depositate memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 e 2051 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., sostenendo che la sentenza avrebbe errato nel negare alla buca in questione il carattere di insidia ed avrebbe poi violato le regole in tema di responsabilità del custode, ritenendo sussistente il caso fortuito in assenza di ogni prova sul punto.
2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, rilevando che la sentenza non avrebbe tenuto conto del fatto che il Comune convenuto aveva avviato un servizio di rilevazione dei pericoli stradali, per cui avrebbe dovuto verificare l’esistenza del pericolo costituito dalla buca in questione.
3. Con il terzo motivo si chiede che, in caso di accoglimento del ricorso, la causa venga decisa nel merito con accoglimento della domanda risarcitoria.
4. Il primo ed il secondo motivo, da trattare congiuntamente in considerazione dell’evidente connessione tra loro esistenti, sono, quando non inammissibili, comunque privi di fondamento.
4.1. Giova premettere che questa Corte, sottoponendo a revisione i principi sull’obbligo di obbligo di custodia, ha stabilito, con le ordinanze 1 febbraio 2018, nn. 2480, 2481, 2482 e 2483, che in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull’evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell’art. 1227 c.c., comma 1, richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall’art. 2 Cost.. Ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un’evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l’esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro.
Questi principi, ai quali la giurisprudenza successiva si è più volte uniformata (v., tra le altre, le ordinanze 29 gennaio 2019, n. 2345, e 3 aprile 2019, n. 9315), sono da ribadire ulteriormente nel giudizio odierno.
4.2. Tanto premesso, la Corte rileva che la sentenza impugnata ha fatto buon governo di tali principi.
La Corte d’appello, infatti, con una ricostruzione in fatto non rivisitabile in questa sede, ha affermato che, in considerazione dell’ora diurna e del luogo in cui l’incidente si era verificato (tratto rettilineo a senso unico di marcia), nonché delle dimensioni della buca, questa non potesse non essere vista da un attento utente della strada; anche perché su quel tratto di strada sussisteva un limite di velocità a 30 km orari ed il dissesto stradale costituito dalla buca era pienamente distinguibile.
La Corte di merito ha, in sostanza, ritenuto che il materiale probatorio a sua disposizione (fra cui le fotografie del luogo della caduta) fosse sufficiente a ricostruire in modo adeguato lo svolgimento dei fatti e la responsabilità esclusiva del conducente della vettura nella determinazione del sinistro, escludendo la responsabilità del Comune convenuto sia facendo applicazione dell’art. 2043 c.c. che delle regole sulla responsabilità del custode di cui all’art. 2051 cod. cit..
La sentenza, pertanto, da un punto di vista giuridico si pone in linea di continuità con la giurisprudenza di questa Corte sopra richiamata.
A fronte di tali considerazioni i motivi di ricorso, pur prospettando violazioni di legge, finiscono col sollecitare questa Corte ad un diverso e non consentito esame del merito; in particolare, insistendo sul fatto che la buca fosse da considerare non avvistabile, che la negligenza del Comune doveva ritenersi pacifica e che nessuna prova era stata da questo fornita in ordine alla configurabilità del caso fortuito.
Quanto all’omissione di cui al secondo motivo, si tratta di una censura che esula dai limiti entro i quali è consentito il sindacato per vizio di motivazione in sede di legittimità.
5. Il terzo motivo, che non è propriamente tale, rimane assorbito.
6. Il ricorso, pertanto, è rigettato.
A tale esito segue la condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55.
Sussistono, inoltre, le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 3.200, di cui Euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, a seguito di riconvocazione a mezzo Teams, il 18 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2021
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