Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.37584 del 30/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 31848 del ruolo generale dell’anno 2019, proposto da:

INTESA SANPAOLO S.p.a. (C.F.: *****), in persona del rappresentante per procura R.R. rappresentato e difeso dall’avvocato Luca Cirillo (C.F.: CRL LCU 61A24 H501G);

– ricorrente –

nei confronti di:

M.T. (C.F.: *****);

P.G. (C.F.: *****) rappresentati e difesi dal secondo, avvocato Giuseppe Pezzano;

– controricorrenti –

nonché

C.A. (C.F.: *****);

P.R.M. (C.F.: *****);

C.V. (C.F.: *****);

CO.An. (C.F.: *****);

C.G. (C.F.: *****);

CO.Vi. (C.F.: *****);

C.R. (C.F.: *****);

C.F. (C.F.: *****);

G.G. (C.F.: *****);

– intimati –

per la cassazione della sentenza del Tribunale di Foggia n. 1966/2019, pubblicata in data 2 agosto 2019 (e che si assume notificata in data 3 settembre 2019);

udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in data 28 settembre 2021 dal consigliere Augusto Tatangelo.

FATTI DI CAUSA

P.R.M., nonché C.V., Co.An., C.A., Co.Vi., C.F. e C.R. hanno pignorato i crediti vantati dal loro debitore Gaudiano Giuseppe nei confronti del Banco di Napoli S.p.A. (oggi incorporato da Intesa Sanpaolo S.p.A.).

La banca terza pignorata ha proposto opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 617 c.p.c., avverso l’ordinanza di assegnazione delle somme pignorate pronunciata dal giudice dell’esecuzione, anche nei confronti dei procuratori distrattari dei creditori procedenti, avvocati Giuseppe Pezzano e M.T..

L’opposizione è stata dichiarata inammissibile ed improcedibile dal Tribunale di Foggia.

Ricorre Intesa Sanpaolo S.p.A., sulla base di un unico motivo. Resistono con controricorso gli avvocati Giuseppe Pezzano e M.T..

Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli altri intimati.

E’ stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375,376 e 380 bis c.p.c., in quanto il relatore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichiarato inammissibile/manifestamente infondato.

E’ stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazione della proposta.

Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 2.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è inammissibile.

Esso, in primo luogo, non rispetta il requisito della esposizione sommaria dei fatti prescritto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3.

Tale requisito è considerato dalla norma come uno specifico requisito di c.nuto-forma del ricorso e deve consistere in una esposizione sufficiente a garantire alla Corte di cassazione di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Cass., Sez. U, Sentenza n. 11653 del 18/05/2006, Rv. 588770 – 01; conf.: Sez. 3, Ordinanza n. 22385 del 19/10/2006, Rv. 592918 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 15478 del 08/07/2014, Rv. 631745 – 01; Sez. 6 – 3, Sentenza n. 16103 del 02/08/2016, Rv. 641493 – 01). La prescrizione del requisito in questione non risponde ad un’esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e/o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (Cass., Sez. U, Sentenza n. 2602 del 20/02/2003, Rv. 560622 – 01; Sez. L, Sentenza n. 12761 del 09/07/2004, Rv. 575401 – 01; Cass., Sez. U, Sentenza n. 30754 del 28/11/2004). Stante tale funzione, per soddisfare il suddetto requisito è necessario che il ricorso per cassazione c.nga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, l’indicazione sommaria delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello, ed infine del tenore della sentenza impugnata.

Il ricorso in esame, nell’esposizione del fatto, non presenta tale c.nuto minimo.

Non risultano in esso specificate in modo adeguato le ragioni di merito poste a base dell’opposizione avanzata, con l’indicazione in dettaglio del credito oggetto di pignoramento nonché delle ragioni che avevano indotto il giudice dell’esecuzione a pronunciare l’ordinanza di assegnazione c.stata ed il c.nuto preciso di quest’ultima. Neanche vengono chiarite in modo adeguato le ragioni per cui la notificazione del ricorso in opposizione al debitore esecutato G.G. non si era perfezionata, sebbene tentata per ben due volte, quelle per cui il mancato perfezionamento dei suddetti tentativi di notificazione non avrebbe dovuto ritenersi imputabile alla parte notificante e quelle per cui era stato chiesto un ulteriore termine onde procedere alla sua rinnovazione.

Inoltre, il ricorso, ad avviso del Collegio, non rispetta neanche il requisito di ammissibilità prescritto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, giacché in esso non solo non è riprodotto, né direttamente né indirettamente, il c.nuto degli atti di cui si assume l’omessa o erronea valutazione da parte del tribunale (in particolar modo le relazioni di notificazione del decreto di fissazione dell’udienza di comparizione delle parti davanti al giudice dell’esecuzione, ai fini dello svolgimento della fase sommaria dell’opposizione agli atti esecutivi, nonché dei relativi provvedimenti del giudice dell’esecuzione stesso in proposito), ma nemmeno sono localizzati i relativi documenti nell’ambito del fascicolo processuale (né di quello del giudizio di merito, né di quello del giudizio di legittimità).

Risultano con ciò violati i principi della consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo cui “il ricorrente per cassazione, il quale intenda dolersi dell’omessa od erronea valutazione di un documento da parte del giudice di merito, ha il duplice onere – imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, – di produrlo agli atti e di indicarne il c.nuto; il primo onere va adempiuto indicando esattamente nel ricorso in quale fase processuale ed in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione; il secondo deve essere adempiuto trascrivendo o riassumendo nel ricorso il c.nuto del documento; la violazione anche di uno soltanto di tali oneri rende il ricorso inammissibile” (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 22303 del 04/09/2008, Rv. 604828 – 01; Sez. U, Sentenza n. 28547 del 02/12/2008, Rv. 605631 – 01; conf.: Sez. 3, Ordinanza n. 15628 del 03/07/2009, Rv. 609583 – 01; Sez. 3, Ordinanza n. 20535 del 23/09/2009, Rv. 613342 – 01; Sez. 3, Ordinanza n. 29 del 05/01/2010, Rv. 610934 – 01; Sez. U, Ordinanza n. 7161 del 25/03/2010, Rv. 612109 – 01; Sez. L, Sentenza n. 2966 del 07/02/2011, Rv. 616097 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 17602 del 23/08/2011, Rv. 619544 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 124 del 04/01/2013, Rv. 624588 – 01; Sez. 5, Sentenza n. 26174 del 12/12/2014, Rv. 633667 – 01; Sez. 6 – 3, Sentenza n. 19048 del 28/09/2016, Rv. 642130 – 01; Sez. 5, Ordinanza n. 14107 del 07/06/2017, Rv. 644546 – 01, in cui si specifica espressamente che il principio è valido anche ove il ricorrente intenda far valere un vizio di violazione o falsa applicazione di norma di diritto, in relazione alla valutazione del documento; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 27475 del 20/11/2017, Rv. 646829 – 1; Sez. L, Sentenza n. 20914 del 05/08/2019, Rv. 654796 – 2; in senso analogo, Cass. Sez. U, Sentenza n. 34469 del 27/12/2019, Rv. 656488 – 01).

2. Per completezza espositiva, è opportuno osservare che l’unico motivo del ricorso, con il quale si denunzia “Violazione e falsa applicazione degli artt. 102 e 153 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”, per quanto è possibile comprendere sulla base degli atti disponibili, appare comunque manifestamente infondato in diritto e, come tale, è inammissibile anche ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., comma 1, n. 1.

Emerge infatti con chiarezza dalla sentenza impugnata che il ricorso in opposizione agli atti esecutivi, unitamente al decreto del giudice dell’esecuzione di fissazione dell’udienza di comparizione delle parti ai fini dello svolgimento della fase sommaria dell’opposizione, era stato, in un primo tempo, notificato dal terzo pignorato opponente ai creditori procedenti, mentre la notifica al debitore esecutato, litisconsorte necessario, non si era perfezionata, onde il giudice dell’esecuzione aveva ordinato l’integrazione del contraddittorio nei confronti di quest’ultimo in un termine perentorio, ai sensi dell’art. 102 c.p.c., differendo all’uopo l’udienza di comparizione.

Risulta altresì, anche sulla base di quanto esposto nel ricorso, che l’integrazione del contraddittorio non ha affatto avuto luogo nel termine perentorio assegnato dal giudice, in quanto entro detto termine era stata effettuata la richiesta di notificazione, ma quest’ultima non si era poi perfezionata.

Come già chiarito, nel ricorso non sono chiarite in modo adeguato le ragioni di tale mancato perfezionamento e non è richiamato in modo specifico il c.nuto della relazione di notificazione.

In ogni caso, qualunque fosse la ragione (e pure ammettendo che essa non fosse imputabile al notificante) del mancato perfezionamento, in base ai principi enunciati da questa Corte a Sezioni Unite il notificante avrebbe avuto la facoltà e l’onere di riattivare tempestivamente il procedimento notificatorio onde portarlo a termine regolarmente, senza attendere (come invece ha fatto) la data dell’udienza fissata dal giudice per richiedere un ulteriore termine al fine di rinnovarlo, in quanto “in tema di notificazioni degli atti processuali, qualora la notificazione dell’atto, da effettuarsi entro un termine perentorio, non si concluda positivamente per circostanze non imputabili al richiedente, questi ha la facoltà e l’onere – a che alla luce del principio della ragionevole durata del processo, atteso che la richiesta di un provvedimento giudiziale comporterebbe un allungamento dei tempi del giudizio – di richiedere all’ufficiale giudiziario la ripresa del procedimento notificatorio e, ai fini del rispetto del termine, la conseguente notificazione avrà effetto dalla data iniziale di attivazione del procedimento, sempreché la ripresa del medesimo sia intervenuta entro un termine ragionevolmente c.nuto, tenuti presenti i tempi necessari secondo la comune diligenza per conoscere l’esito negativo della notificazione e per assumere le informazioni ulteriori conseguentemente necessarie” (Cass., Sez. U, Sentenza n. 17352 del 24/07/2009, Rv. 609264 – 01; conf., sul principio di unitarietà del procedimento notificatorio tempestivamente riattivato dal notificante, più di recente: Cass., Sez. U, Sentenza n. 14594 del 15/07/2016, Rv. 640441 – 01, la quale ha precisato che “in caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell’esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo no-tificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall’art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa”; conf., inoltre: Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 19059 del 31/07/2017, Rv. 645352 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 20700 del 09/08/2018, Rv. 650482 – 01; Sez. 5, Ordinanza n. 11485 del 11/05/2018, Rv. 648022 – 01; Sez. L, Ordinanza n. 17577 del 21/08/2020, Rv. 658886 – 01).

Nella specie, la banca opponente, non solo non ha chiesto immediatamente al giudice una proroga del termine fissato, ovvero una rimessione in termini per non imputabilità della sua violazione (come osservato dal tribunale), ma, ciò che è decisivo, non ha riattivato tempestivamente il procedimento notificatorio (senza addurre, neanche nella presente sede, giustificate ragioni per la mancata riattivazione, tali non potendo ritenersi il mero riferimento all’impossibilità di rispettare il termine originariamente assegnato per la notificazione: la spontanea riattivazione del procedimento consente infatti di retrodatare l’effetto della notifica alla data dell’iniziale richiesta di notifica, per il notificante e, quindi, garantisce il rispetto del termine perentorio assegnato dal giudice).

Va infine aggiunto che, diversamente da quanto sostenuto dalla società ricorrente nella memoria depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., non può assolutamente condividersi neanche l’assunto per cui la regolare instaurazione del contraddittorio nella fase di merito a cognizione piena del giudizio di opposizione comporti la sanatoria o, comunque, renda irrilevante l’eventuale omessa o tardiva notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza nel termine perentorio fissato dal giudice dell’esecuzione ai sensi degli artt. 615 e/o 618 c.p.c..

E’ sufficiente rilevare in proposito che legge definisce espressamente tale termine come perentorio: di conseguenza, il suo mancato rispetto non può consentire alcuna sanatoria o rinnovazione (salva sola l’eventuale rimessione in termini) e non può che determinare l’inammissibilità del ricorso introduttivo dell’opposizione e, più precisamente, della sua fase sommaria (impedendo quindi allo stesso giudice dell’esecuzione, di pronunciare, su istanza di parte o anche di ufficio, laddove consentito, i provvedimenti cautelari ed urgenti indicati nelle disposizioni richiamate, che costituiscono lo scopo principale, anche se non l’unico, di detta fase).

D’altra parte, è ormai stato definitivamente chiarito da questa stessa Corte (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 25170 del 11/10/2018, Rv. 651161 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 28848 del 12/11/2018, Rv. 651505 – 01) che la fase sommaria delle opposizioni esecutive è una fase necessaria e non eliminabile, il cui mancato o irregolare svolgimento impedisce l’instaurazione della fase di merito a cognizione piena del giudizio di opposizione, determinando l’improponibilità della relativa domanda e l’improcedibilità del relativo giudizio.

Di conseguenza, non può dubitarsi che, laddove sia violato il termine perentorio assegnato dal giudice dell’esecuzione per la notificazione del ricorso introduttivo della fase sommaria, il giudice della fase a cognizione piena debba dichiarare inammissibile l’opposizione (espressamente in tal senso: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 11291 del 12/06/2020, Rv. 658098 – 01, le cui ampie e puntuali argomentazioni devono ritenersi idonee a superare ogni dubbio ed ogni eventuale disarmonia nei precedenti di questa Corte).

Le censure di cui al ricorso risultano pertanto manifestamente infondate, anche in diritto.

3. Il ricorso è dichiarato inammissibile.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo, con distrazione in favore del difensore di parte opposta avvocato Giuseppe Pezzano, che ha reso la dichiarazione di anticipo di cui all’art. 93 c.p.c..

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte:

– dichiara inammissibile il ricorso;

– condanna la società ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti, liquidandole in complessivi Euro 7.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, spese generali ed accessori di legge, con distrazione in favore del difensore, avvocato P.G..

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2021

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