Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.37586 del 30/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRAZIOSI Chiara – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 5004/2020 R.G. proposto da:

L.A., D.M.M.C. e D.M.N., rappresentati e difesi dall’Avv. Luca Berti, con domicilio eletto in Roma, Via Antonio Bertoloni, n. 44, presso lo studio dell’Avv. Marialaura Tripodi;

– ricorrenti –

contro

Generali Italia S.p.a. (già Ina Assitalia), rappresentata e difesa dall’Avv. Giuseppe Ciliberti, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Via Monte Zebio, n. 28;

– controricorrente –

E contro

Generali Italia S.p.a., n. q. di impresa designata per il Fondo di Garanzia Vittime della Strada, rappresentata e difesa dall’Avv. Tiziana Servillo, con domicilio eletto in Roma, Via degli Scipioni n. 256/B presso lo studio dell’Avv. Alessandro Orsini;

– controricorrente –

e nei confronti di:

B.L., D.M.S., Ba.An., M.M.R., Ba.Gi., Ma.Ug.;

– intimati –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 4068/2019, depositata il 29 luglio 2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 ottobre 2021 dal Consigliere Emilio Iannello.

RILEVATO

che:

L.A., D.M.M.C. e D.M.N. ricorrono, con unico mezzo, nei confronti di Generali Italia S.p.a., Generali Business Solutions S.p.a., B.L., D.M.S., Ba.An., M.M.R., Ba.Gi. e Ma.Ug. per la cassazione della sentenza in epigrafe con la quale la Corte d’appello di Napoli ha pronunciato sulle loro richieste risarcitorie relative ai danni, iure proprio e iure hereditatis, subiti a seguito della morte della loro congiunta, D.M.V., avvenuta in conseguenza di sinistro stradale;

vi resistono, con controricorso, Generali Italia S.p.a. (già Ina Assitalia) e Generali Italia S.p.a., n.q. di impresa designata per il Fondo di Garanzia Vittime della Strada;

gli altri intimati non svolgono difese nella presente sede;

il ricorso è stato avviato alla camera di consiglio non partecipata della sesta sezione civile a seguito di proposta d’inammissibilità del relatore, che è stata notificata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte;

i ricorrenti e la controricorrente, Generali Italia S.p.a., n. q. di impresa designata per il Fondo di Garanzia Vittime della Strada, hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 2.

CONSIDERATO

che:

il ricorso si espone ad un preliminare ed assorbente rilievo di inammissibilità, per palese inosservanza del requisito di contenuto-forma prescritto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3;

risulta, infatti, del tutto carente l’esposizione sommaria dei fatti, da detta norma richiesta a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione, allo scopo di garantire alla Corte di cassazione di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Cass. Sez. U. 18/05/2006, n. 11653);

la prescrizione del requisito risponde non ad un’esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e/o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (Cass. Sez. U 20/02/2003, n. 2602);

stante tale funzione, per soddisfare detto requisito è necessario che il ricorso per cassazione contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, l’indicazione sommaria delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello, ed infine del tenore della sentenza impugnata;

nel caso di specie il ricorso, come detto, non soddisfa tali requisiti contenutistici;

esso si limita infatti a:

– descrivere sommariamente la dinamica del sinistro stradale (dalla quart’ultima riga di pag. 4 alla quarta riga di pag. 5) e a indicarne sommariamente i soggetti coinvolti (senza nemmeno precisare i rapporti tra questi e gli attori e senza nemmeno indicare chi fossero i convenuti, salvo dire nelle successive quattro righe con riferimento all’interveniente, D.M.N., che era padre della vittima e salvo ancora riferire, nelle successive quattro righe, che l’autovettura in cui viaggiava quest’ultima era sprovvista di copertura assicurativa e che per tal motivo era stata evocata Generali Italia S.p.a. quale impresa designata per il F.G.V.S.);

– accennare al contenuto della sentenza di primo grado (ultime quattro righe di pag. 5), della quale però si dice soltanto che dichiarò la corresponsabilità dei due veicoli; che condannò Ina Assitalia a rifondere i danni in favore dei tre attori ( L.A., D.M.M.C. e D.M.S.), senza però precisare quali danni fossero stati accertati e quale l’importo del risarcimento; che rigettò invece le domande di D.M.N. e “dei B.” (anche in tal caso senza precisare quali danni il primo avesse chiesto, né chi fossero “i B.” e quali danni avessero richiesto);

– dire che D.M.N. propose appello, dei cui motivi non si dice nulla ma anzi espressamente si rimanda per essi alla lettura del relativo atto;

– dire che il giudizio di appello venne riunito a quello separatamente promosso da ” L.A.M. più altri”, del quale null’altro si dice;

– dire che detti giudizi si conclusero con sentenza della quale si dice testualmente quanto segue: “in sostanza con la sentenza d’appello, per quel che qui concerne ed interessa, non è stato riconosciuto il danno tanatologico in favore dei parenti stretti della vittima principale D.M.V.”;

sono dunque esposti solo in termini vaghi e generali i fatti sottesi alla lite, ma non anche il contenuto della sentenza di primo grado (specialmente nella parte, l’unica di interesse in ricorso, relativa alla liquidazione del danno, non essendo nemmeno precisato quali pretese risarcitorie sono state accolte e quali no e perché); sono poi omesse del tutto l’esposizione dei motivi di gravame, delle difese in quel grado degli appellati, delle ragioni della decisione di appello;

né soccorre la lettura dell’unico motivo (nella cui intestazione si deduce violazione o falsa applicazione degli artt. 2043,2059 e 2054 c.c. in relazione “alla circostanza che non è stato riconosciuto il danno tanatologico in capo ai parenti stretti della vittima”);

esso invero non si confronta con la decisione impugnata e non illustra le ragioni per cui la stessa dovrebbe ritenersi in contrasto con le norme evocate;

di tale sentenza non si dice praticamente nulla se non che “le somme liquidate non tengono conto degli altri danni trasmissibili a favore degli eredi”, senza riferire alcunché del contenuto della sentenza che possa far comprendere le ragioni di tale doglianza;

varrà al riguardo rammentare che l’esercizio del diritto d’impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell’esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito, considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo; in riferimento al ricorso per Cassazione tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un “non motivo”, è espressamente sanzionata con l’inammissibilità ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 4, (Cass. n. 359 del 2005; n. 18066 del 2019);

per le considerazioni che precedono deve quindi pervenirsi alla declaratoria di inammissibilità del ricorso;

la memoria che, come detto, è stata depositata dalla ricorrente, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 2, non offre elementi che possano indurre a diverso esito dell’esposto vaglio del ricorso;

ribadito, al riguardo, che nessuna eventuale lacuna del ricorso può mai essere sanata dal contenuto di atti successivi, quali le memorie (da ultimo, Cass. Sez. U. ord. 09/03/2020, n. 6691), può comunque osservarsi che da quella nella specie depositata dai ricorrenti non si ricavano indicazioni ulteriori, risultando il suo contenuto pressoché meramente ripetitivo del ricorso;

le spese seguono la soccombenza;

va dato atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per l’applicazione del raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente;

a tale attestazione non può ostare l’attuale condizione dei ricorrenti, risultante dagli atti, di parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato, occorrendo al riguardo rammentare che, secondo principio affermato dalle Sezioni Unite e che deve qui essere ribadito, “il giudice dell’impugnazione, ogni volta che pronunci l’integrale rigetto o l’inammissibilità o la improcedibilità dell’impugnazione, deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo del contributo unificato anche nel caso in cui quest’ultimo non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venir meno (come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato); mentre può esimersi dalla suddetta attestazione quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo” (Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315);

spetterà dunque all’amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento, in favore delle controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida: a) per Generali Italia S.p.a., n. q. di impresa designata per il Fondo di Garanzia Vittime della Strada, in Euro 2.650 per compensi; b) per Generali Italia S.p.a. (già Ina Assitalia), in Euro 2.100; per entrambe oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, art. 1-bis.

Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2021

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