LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Antonio – Presidente –
Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –
Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –
Dott. MAROTTA Caterina – rel. Consigliere –
Dott. SPENA Francesca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 16397/2016 proposto da:
C.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA OTTORINO LAZZARINI 19, presso lo studio degli avvocati ANDREA SQUAGLIA, UGO SQUAGLIA, che lo rappresentano e difendono;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso il cui Ufficio domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;
– controricorrente –
e contro
AMBASCIATA D’ITALIA A KIEV;
– intimata –
avverso la sentenza n. 1248/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 19/02/2015 R.G.N. 338/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/09/2021 dal Consigliere Dott. CATERINA MAROTTA;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FRESA Mario, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato MASSIMILIANO SGUEGLIA, per delega verbale avvocato UGO SGUEGLIA.
FATTI DI CAUSA
1. La Corte d’appello di Roma, in parziale riforma della sentenza del locale Tribunale, accoglieva l’impugnazione proposta da C.A. nei confronti del Ministero Degli Affari Esteri e dell’Ambasciata d’Italia a Kiev limitatamente alla statuizione di condanna al pagamento di IVA e CPA sulla somma liquidata dal primo giudice a titolo di spese e confermava la sentenza di primo grado quanto alla dichiarata inammissibilità della domanda per intervenuta decadenza.
2. Il C., assunto dal 12/12/1988 nei ruoli del Ministero degli Affari Esteri con la qualifica di commesso (successivamente transitato in quella di assistente amministrativo), dopo passaggi all’Ispettorato generale, al Gabinetto del Ministro, al Consiglio Generale per gli italiani all’estero, al Cerimoniale, era stato assegnato all’Ambasciata d’Italia in Kazakistan (Astana) e, da ultimo, all’Ambasciata d’Italia in Ucraina (Kiev) ove aveva prestato servizio fino al 5/10/2012 e cioè fino a quando aveva ricevuto comunicazione del provvedimento disciplinare del licenziamento senza preavviso per l’addebito di aver organizzato, insieme con tale sig. T.A., un traffico di visti.
3. Il provvedimento era impugnato dal C. sotto vari profili (procedurali e di merito).
4. Il Tribunale riteneva tardiva la proposizione del ricorso, con decisione confermata dalla Corte d’appello.
2. La Corte territoriale riteneva che non potesse considerarsi fondata la pretesa dell’appellante sull’inapplicabilità del termine di decadenza di sessanta giorni di cui alla L. n. 604 del 1966, art. 6, al licenziamento disciplinare nel rapporto di pubblico impiego privatizzato, regolamentato, a parere del ricorrente, esclusivamente dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 55 e del D.Lgs. n. 150 del 2009, artt. 55 bis-55 sexies.
Rilevavano i giudici di merito che la legge sui licenziamenti individuali (L. n. 604 del 1966 e ss. mm.) rientrava nella previsione di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 2, comma 2 e che tale disciplina non poteva ritenersi derogata da quella speciale sul procedimento disciplinare di cui del D.Lgs. n. 150 del 2009, artt. 55 bis e segg., che regolamentano solo la fase precedente all’emanazione della sanzione disciplinare, ma non anche il momento successivo in caso di sanzione espulsiva.
La Corte territoriale evidenziava, altresì, che il D.M. n. 1868 del 2012, comunicato il 21/9/2012, conteneva, diversamente da quanto sostenuto dall’appellante, l’atto di licenziamento completo in ogni sua parte, anche dei motivi: pertanto, il termine di decorrenza per l’impugnazione del licenziamento decorreva dalla sua comunicazione, secondo quanto previsto della L. n. 183 del 2010, art. 32.
Invece, il visto di contabilità – proseguiva la Corte territoriale – era un mero atto interno, del tutto irrilevante ai fini della decorrenza del termine di impugnazione del licenziamento.
5. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso C.A. affidato a tre motivi.
6. Il Ministero ha opposto difese con regolare controricorso.
7. L’Ambasciata d’Italia a Kiev è rimasta intimata.
8. Il ricorrente ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione della L. n. 604 del 1966, art. 6, comma 1, D.Lgs. n. 150 del 2009, art. 67,D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 2, comma 2, artt. 55,55 bis, 55 ter e 55 quater, così come modificati ed introdotti del D.Lgs. n. 150 del 2009, artt. 68 e 69 e dell’art. 97 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Censura l’inversione logica effettuata dalla Corte d’appello di Roma nell’analisi dei motivi di appello.
Sostiene che la Corte territoriale sia caduta in errore per non aver considerato che, in tema di sanzioni disciplinari, nel rapporto di pubblico impiego contrattualizzato si applicano esclusivamente del D.Lgs. n. 165 del 2001, artt. dal 55 al 55 octies.
Censura la sentenza impugnata in quanto il termine di decadenza e/o di esercizio di un diritto deve essere previsto esplicitamente dal legislatore e non può essere applicato per analogia.
2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 112,115 e 116 c.p.c., dell’art. 2697 c.c., della L. n. 604 del 1966, art. 6, comma 1 e del D.Lgs. n. 165 del 2001, artt. 55,55 bis e 55 quater, così come modificati ed introdotti dal D.Lgs. n. 150 del 2009 e degli artt. 3 e 97 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Sostiene che la Corte territoriale avrebbe interpretato erroneamente la nota n. 5011/232975 del 20.09.2012, comunicata al C. il 21.09.2012, in quanto tale nota non conteneva alcuna motivazione del licenziamento che, diversamente, è stato notificato solo il 05.10.2012 con il D.M. n. 1868 del 2012.
Lamenta la dichiarata inammissibilità del ricorso per decorrenza del termine di decadenza di 60 giorni, in quanto la motivazione del licenziamento non era stata comunicata contestualmente all’atto di licenziamento e, dunque, il termine di decadenza non poteva che decorrere dalla comunicazione dei motivi e non dalla precedente nota.
Sostiene che la nota suddetta del 20.09.2012 non sia altro che una sintetica e preventiva comunicazione di quanto contenuto nel D.M. 20 settembre 2012, n. 1868 e che, in ogni caso, tale ultimo atto debba essere annullato perché l’Amministrazione era decaduta dalla possibilità di esercitare l’azione per non aver rispettato il termine previsto ex lege (D.Lgs. n. 150 del 2009, art. 55 bis, comma 4) per concludere la procedura disciplinare, ossia il termine di 120 giorni decorrente, per il caso de quo, dal 14.05.2012, ossia dalla data di prima acquisizione della notizia da parte della PA.
3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e dell’art. 111 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.
Censura la sentenza impugnata rispetto alla statuizione di totale condanna alle spese disposta dal giudice territoriale nonostante l’accoglimento di uno specifico motivo di appello (quello sull’inapplicabilità di IVA e CPA sulle spese liquidate dal Tribunale) e la conseguente parziale riforma della sentenza di primo grado.
4. Il primo motivo è infondato.
L’applicabilità della L. n. 604 del 1966, art. 6, si ricava del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 2, comma 2 e dal rinvio in esso contenuto alle leggi sul rapporto di lavoro subordinato nell’impresa: la giurisprudenza di questa S.C. è costante a riguardo (cfr. Cass. n. 21420/2019, Cass. 7659/2019, Cass. 16416/2019, Cass. n. 15125/2021; si veda anche Cass. n. 16456/2015 secondo cui: “In tema di licenziamento nel pubblico impiego privatizzato, la richiesta di avvio della procedura arbitrale prevista dalla contrattazione collettiva non è idonea ad evitare la decadenza dall’azione giudiziaria della L. n. 604 del 1966, ex art. 6, ove sia stata presentata successivamente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 150 del 2009, art. 68, sostitutivo del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55, che ha vietato, a pena di nullità, la possibilità del ricorso a tali procedure, salve solo, del D.Lgs. n. 150 cit., ex art. 73, quelle pendenti a tale data, sicché non può operare neppure il prolungamento del termine a 270 giorni previsto dalla L. n. 604 del 1966, art. 6, comma 2, secondo periodo, come modificato dalla L. n. 183 del 2010, che presuppone l’idoneità dell’atto a determinare l’inizio di una procedura arbitrale suscettibile di essere accettata o rifiutata dalla P.A.”).
Ne’ nel D.Lgs. n. 165 del 2001, si rinviene una disciplina speciale derogativa, tale non essendo quella inerente al procedimento disciplinare, che attiene ad una fase che precede l’atto sanzionatorio.
5. Il secondo motivo è inammissibile.
La sentenza impugnata ha accertato che “il D.M. 20 settembre 2012, n. 1868 (comunicato il 21/9/2012) diversamente da quanto contenuto nell’atto di gravame, contiene l’atto espulsivo del dipendente completo in ogni sua parte e, segnatamente, per quanto riguarda i motivi del licenziamento, vi si fa riferimento ai fatti di cui alla precedente contestazione disciplinare, agli atti di istruttoria interna, alle giustificazioni rese dal ricorrente, alle ragioni per le quali non si ritiene possano essere recepite, alla circostanza che i fatti costituiscano gravissima inadempienza agli obblighi di servizio”.
La Corte territoriale, dunque, ha fatto riferimento ad un atto espulsivo completo in ogni sua parte comunicato il 20/9/2012 ed ha svolto, sul punto, un accertamento in fatto rispetto al quale ha, poi, correttamente applicato il principio di diritto secondo cui il licenziamento, quale negozio unilaterale recettizio, si perfeziona nel momento in cui la manifestazione di volontà del datore di lavoro giunge a conoscenza del lavoratore, sicché la decorrenza del termine di decadenza, per l’impugnazione del recesso, opera dalla comunicazione del licenziamento (“ove esso, come nel caso di specie, contenga la contestuale enunciazione dei motivi”) e non dal momento, eventualmente successivo, di cessazione dell’efficacia del rapporto di lavoro (cfr. Cass. n. 6845/2014; Cass. n. 7049/2007).
Il ricorrente, al di là della formale denuncia di violazioni di legge, più che dolersi d’una erronea applicazione da parte della Corte territoriale dei principi di diritto in tema di decadenza e di dies a quo del relativo termine (essendo stato, peraltro, in sentenza correttamente affermato che tale termine decorre dalla comunicazione dei motivi: tanto, infatti, è previsto dalla L. n. 604 del 1966, art. 6, a seguito delle modifiche apportate dalla L. n. 183 del 2020, art. 32, comma 1), in sostanza lamenta un travisamento della prova, affermando che il D.M. n. 1868, non sarebbe stato comunicato il 21/9/2012, ma solo il 5/10/2012 ed insiste sull’assenza di motivazione di quella che assume essere stata solo una nota, comunicata – appunto – il 21/9/2012, che a suo dire integrerebbe una “sintetica, preveniva comunicazione di quanto disposto con il D.M”.
Riferisce, inoltre, che la medesima Corte d’appello, con sentenza n. 1354/2016 dell’1/6/2016, ha dichiarato inammissibile la domanda di revocazione perché “Nel caso in esame, invece, il dies a quo è stato il punto principale della controversia sia in primo che in secondo grado, sicché l’unico rimedio esperibile per il C. è il giudizio di cassazione” (avverso tale pronuncia non è stato proposto ricorso per cassazione).
Ma – osserva questa S.C. – il travisamento della prova non costituisce vizio denunciabile mediante ricorso per cassazione neppure ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, come da ultimo puntualizzato da Cass. n. 24395/2020 (alla cui ampia motivazione ci si riporta ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c.).
Nell’indicata pronuncia è stato altresì precisato che a fortiori deve escludersi che la denuncia della ricorrenza di tale vizio possa scansare la preclusione della c.d. doppia conforme di cui all’art. 348-ter c.p.c., u.c.; si ricorda, al riguardo, che l’art. 360 c.p.c., n. 5, per i giudizi di appello instaurati dopo il trentesimo giorno successivo alla entrata in vigore della L. 7 agosto 2012, n. 134 (pubblicata sulla G.U. n. 187 dell’11/8/2012), di conversione del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, non può essere invocato (ancorché, come nella specie, sostanzialmente) rispetto ad un appello promosso dopo la data sopra indicata (del richiamato D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 2), con ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello che conferma la decisione di primo grado, qualora il fatto sia stato ricostruito nei medesimi termini dai giudici di primo e di secondo grado (art. 348 ter c.p.c., u.c., in base al quale il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, non è deducibile in caso di impugnativa di pronuncia c.d. doppia conforme; v. Cass. n. 23021 del 2014); in questi casi il ricorrente in cassazione, per evitare l’inammissibilità del motivo, deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. n. 26774/2016, conf. Cass. n. 20944/2019), mentre nella specie il ricorrente nulla ha specificamente dedotto rispetto alla sentenza impugnata che, in questa parte, ha confermato il giudizio di prime cure.
Ne’ a diverse conclusioni è dato pervenire configurando il supposto vizio di percezione circa il contenuto dell’atto comunicato il 20/9/2012 sub specie di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., come pure argomentato da parte ricorrente.
Questa Corte ha da tempo consolidato il principio secondo cui una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., non può avere ad oggetto l’erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo il fatto che questi abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti o disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, ovvero abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, o abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (cfr., fra le più recenti, Cass. n. 1229/2019, Cass. nn. 4699 e 26769 del 2018, Cass. n. 27000/2016), restando conseguentemente escluso che il vizio possa concretarsi nella censura di apprezzamenti di fatto difformi da quelli propugnati da una delle parti (Cass. n. 18665/2017) o, più in generale, nella denuncia di un cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali, non essendo tale vizio inquadrabile né nel paradigma dell’art. 360 c.p.c., n. 5, né in quello del precedente n. 4, che, per il tramite dell’art. 132 c.p.c., n. 4, attribuisce rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuti in violazione di legge costituzionalmente rilevante (Cass. n. 11892/2016).
6. Il terzo motivo è infondato.
In materia di spese giudiziali, il sindacato di legittimità trova ingresso nella sola ipotesi in cui il giudice di merito abbia violato il principio della soccombenza ponendo le spese a carico della parte risultata totalmente vittoriosa (v. Cass. n. 8421/2017; Cass. 24502/2017; Cass. 18128/2020), situazione, questa, insussistente nella specie in cui l’appello è stato accolto limitatamente ad una porzione delle spese di lite (e cioè a quella relativa agli accessori costituiti da IVA e CAP).
7. Da tanto consegue che il ricorso deve essere respinto.
8. La regolamentazione delle spese segue la soccombenza.
9. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello prescritto per il ricorso, ove dovuto a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
PQM
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore del Ministero controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2021
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