Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.37616 del 30/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 6497 del ruolo generale dell’anno 2020, proposto da:

M.I., (C.F.: *****);

C.G., (C.F.: *****);

C.D., (C.F.: *****);

C.I., (C.F.: *****);

rappresentati e difesi dagli avvocati Laura Leone (C.F.: LNE LRA 77E46 A494U), Silvia Leone (C.F.: *****) e Se-bastiano Leone (C.F.: *****);

– ricorrenti –

nei confronti di:

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E AMBIENTE DELLA REGIONE SICILIA (C.F.:

*****), in persona dell’Assessore, legale rappresentante pro tempore;

ASSESSORATO ALLE FINANZE DELLA REGIONE SICILIA (C.F.: *****), in persona dell’Assessore, legale rappresentante pro tempore;

ASSESSORATO ALLA PRESIDENZA DELLA REGIONE SICILIANA (C.F.:

*****), in persona dell’Assessore, legale rappresentante pro tempore rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato (C.F.: *****);

– controricorrenti –

per la cassazione della sentenza della Corte Suprema di Cassa-zione n. 1582/2020, pubblicata in data 24 gennaio 2020;

udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in data 16 novembre 2021 dal consigliere Augusto Tatangelo.

FATTI DI CAUSA

M.I., nonché C.G., C.D. e C.I. (eredi di C.A.) chiedono la revocazione per errore di fatto, ai sensi dell’art. 391 bis c.p.c. e art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4, della sentenza di questa Corte Suprema n. 1582 del 24 gennaio 2020, con la quale è stato rigettato il ricorso da loro avanzato in relazione alla sentenza della Corte di Appello di Catania n. 1654 del 19 settembre 2017.

Resistono con controricorso gli Assessorati al Territorio e Ambiente, alle Finanze ed alla Presidenza della regione Sicilia.

E’ stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 391 bis e 380 bis c.p.c., su proposta del relatore, che ha ritenuto il ricorso destinato ad essere dichiarato inammissibile.

E’ stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazione della proposta.

I ricorrenti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 2.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. I motivi del ricorso per revocazione non risultano rubricati.

Le censure vengono, comunque, riferite al terzo ed al quarto dei motivi dell’originario ricorso per cassazione proposto dagli attuali ricorrenti in relazione alla sentenza della Corte di Appello di Catania n. 1654/2017, che erano a loro volta così, rispettivamente rubricati: “III Violazione e falsa applicazione di norme dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, in relazione agli artt. 112,115,191,194,280,101 c.p.c. e art. 2697 c.c.”; “IV omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, “.

Sul punto, la sentenza oggetto del presente ricorso per revocazione ha deciso nei seguenti termini:

“4. Con il terzo motivo, ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, i ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione degli artt. 112,115,191,194,280,101 c.p.c. e art. 2697 c.c..

4.1. Lamentano che la CTU era stata erroneamente ed immotivalmente sconfessata dai giudici d’appello, nonostante che l’ausiliare avesse accertato l’insussistenza di uno sconfinamento e dell’occupazione del terreno demaniale. Assumono, altresì, che la costruzione dei blocchetti in pietra era stata autorizzata dalla Capitaneria di Porto che aveva controllato, in loco, la delimitazione della proprietà privata senza nulla contestare; e che, pertanto, la decisione della Corte d’Appello contrastava con le evidenze fotografiche e documentali.

4.2. Il motivo è inammissibile per mancanza di autosufficienza e conseguente violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 4: non viene, infatti, specificato dove è rinvenibile l’elaborato del consulente tecnico d’ufficio, di cui vengono solo riportati alcuni incompleti stralci (cfr. ex multis Cass. 29093/2018), elaborato che risulta comunque assente dai fascicoli prodotti”.

“5. Con il quarto motivo, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, i ricorrenti deducono l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e cioè:

1) l’autorizzazione della Capitaneria di Porto per la collocazione del muretto di confine;

2) le sentenze penali che avevano accertato che non c’era mai stata alcuna delimitazione demaniale del terreno de quo che, anche secondo quanto affermato dalla giurisprudenza amministrativa, doveva ritenersi il presupposto indefettibile per un eventuale accertamento della demanialità utile a fondare le pretese della controparte.

5.1. Il motivo è infondato.

Tutti i fatti dedotti sono stati esaminati e valutati (cfr. pag. 11 e 12 cpv per quanto contestato al punto 1., e pag. 6 per quanto rilevato al il punto 2. della sentenza impugnata che ha reso, sul punto, una motivazione al di sopra della sufficienza costituzionale): il vizio dedotto risulta, pertanto, insussistente”.

2. I ricorrenti in realtà svolgono, nell’esposizione dei “motivi del ricorso per revocazione”, censure relative a pretesi vizi revocatori solo con riguardo al terzo motivo del ricorso per cassazione in origine proposto.

Per quanto riguarda la mancata indicazione dell’allocazione della relazione del consulente tecnico di ufficio nell’ambito del fascicolo processuale, sostengono, infatti, che, avendo il consulente depositato la propria relazione in via telematica ed essendo, quindi, la stessa inserita automaticamente nel fascicolo di ufficio, di cui era stata richiesta regolarmente l’acquisizione, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 3, non era loro onere fornire ulteriori specificazioni a precisazione dell’esatta posizione in cui era rinvenibile nel fascicolo stesso l’elaborato peritale: di conseguenza, anche l’affermazione della Corte secondo cui detto elaborato risultava comunque “assente dai fascicoli prodotti” dovrebbe ritenersi frutto di una erronea percezione della realtà processuale.

Altrettanto sarebbe a dirsi con riguardo all’affermazione contenuta nella decisione impugnata, secondo cui della relazione di consulenza contestata nel ricorso erano stati riportati solo “alcuni incompleti stralci”; i passi dell’elaborato peritale trascritti nel ricorso, ad avviso dei ricorrenti, costituirebbero in realtà una “sintesi dei fatti sostanziali e processuali funzionali alla piena comprensione e valutazione delle censure…”: dovrebbe pertanto ritenersi rispettato il requisito dell’autosufficienza del ricorso stesso.

3. Le censure appena sintetizzate sono, in primo luogo, inammissibili – non potendosi esse far rientrare tra i vizi revocatori previsti dall’art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4, – e, comunque, manifestamente infondate.

3.1 Con riguardo alla questione della mancata indicazione, nel ricorso, dell’allocazione della relazione del consulente tecnico di ufficio nell’ambito del fascicolo processuale, è sufficiente osservare che il fatto che un documento richiamato nel ricorso per cassazione sia stato depositato in modalità telematica nel giudizio di merito e, di conseguenza, esso debba ritenersi far parte del fascicolo (informatico) di ufficio non è di certo sufficiente ad esonerare il ricorrente dalla precisa indicazione, nello stesso ricorso per cassazione, dei modi e dei tempi della sua avvenuta acquisizione agli atti del giudizio di merito e, in particolare, della sua precisa allocazione nell’ambito del relativo fascicolo processuale; trattandosi di file digitale inserito nel fascicolo informatico, poi, sarà quanto meno necessaria la precisa indicazione della sua esatta denominazione e della data del suo deposito in modalità telematica, onde consentirne il reperimento all’interno dello stesso fascicolo informatico.

I ricorrenti non allegano neanche di avere (ed in quali esatti termini) precisato, nel loro originario ricorso per cassazione, in che data ed in che modalità l’elaborato peritale era stato depositato dal consulente tecnico di ufficio, né di avere eventualmente, nel medesimo originario ricorso, puntualizzato se lo stesso era disponibile esclusivamente nel fascicolo informatico del giudizio di merito ed in che modo esso fosse individuabile nell’ambito di quest’ultimo (quindi con l’esatta denominazione e la posizione del relativo file digitale), ovvero se esso era stato addirittura acquisito agli atti del processo di legittimità, in copia, in formato cartaceo (con attestazione della conformità della copia all’originale informatico).

Nel ricorso (e neanche nella memoria depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 2) non viene in effetti specificato in modo chiaro se la relazione di consulenza in questione era in qualche modo stata, o meno, messa a disposizione della corte di cassazione, nel fascicolo processuale, in formato cartaceo (cioè nell’unica possibile modalità compatibile con la regolamentazione normativa del giudizio di legittimità all’epoca vigente ed applicabile, ratione temporis) e, tanto meno, viene indicata la sua esatta allocazione, né all’interno del fascicolo informatico del giudizio di merito, né eventualmente nell’ambito del fascicolo cartaceo formato per il giudizio di legittimità, come sarebbe stato necessario per consentirne il reperimento, nell’ambito di detti fascicoli. 3.2 Quanto appena esposto è assorbente ai fini dell’esito della domanda di revocazione, in quanto la violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, rilevata da questa Corte in relazione al difetto di indicazione dei modi e dei tempi di produzione del documento su cui si fondavano le censure di cui al ricorso ed alla sua esatta allocazione nel fascicolo processuale, è da sola sufficiente a sostenere la decisione impugnata sul motivo di ricorso oggetto delle contestazioni mosse nella presente sede.

In ogni caso, è opportuno aggiungere – anche a fini di completezza – che, nell’affermare che l’elaborato peritale risultava “comunque assente dai fascicoli prodotti”, è evidente che la Corte di Cassazione abbia fatto riferimento esclusivamente ai fascicoli prodotti dalle parti (e/o comunque disponibili) in modalità cartacea, cioè nell’unica modalità possibile di produzione ed acquisizione degli atti e documenti processuali nel processo di legittimità, alla data della trattazione e decisione del ricorso per cui è causa, non essendo ancora, all’epoca, operante, per legge, in tale sede, il processo civile telematico.

E la correttezza di tale affermazione non risulta esplicitamente smentita dai ricorrenti.

Essa, dunque, non potrebbe in nessun caso ritenersi frutto di un mero errore percettivo, contrariamente a quanto dedotto dagli stessi ricorrenti, i quali, come già sottolineato, neanche nella memoria depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 2, hanno chiarito se il documento era effettivamente disponibile in formato cartaceo ed eventualmente dove lo stesso era allocato nell’ambito del fascicolo processuale del giudizio di legittimità (la relazione di consulenza di cui si controverte risulta prodotta in occasione del presente giudizio di revocazione, sia in modalità informatica, sia in formato cartaceo, con attestazione della sua conformità all’originale informatico, ma non vi sono chiare indicazioni sulla sua eventuale avvenuta produzione e/o acquisizione in occasione dell’originario ricorso per cassazione, al di là del generico riferimento alla richiesta di acquisizione del fascicolo di ufficio, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 3).

D’altra parte, non essendo oggetto di specifiche censure, non è necessario affrontare più approfonditamente, in questa sede, la questione di diritto relativa agli esatti termini dell’onere, per le parti, di provvedere alla produzione in forma cartacea ed all’attestazione di conformità agli originali digitali, nel processo di legittimità, con riguardo ai vari atti rilevanti del giudizio di merito che, in quanto disponibili esclusivamente in formato digitale, non siano come tali idonei ad essere acquisiti e quindi ad entrare in tale formato nel processo di legittimità (prima dell’introduzione del processo telematico per tale fase del giudizio).

3.3 E’ infine opportuno altresì osservare che neanche le allegazioni dei ricorrenti relative alla pretesa sufficienza degli stralci della relazione di consulenza riprodotti nel ricorso a consentire la piena valutazione delle loro censure nel merito potrebbero considerarsi rientrare nella nozione di errore di fatto delineata nell’art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4: nella specie, infatti, non viene affatto in rilievo la supposizione o l’esclusione di fatti la cui insussistenza o sussistenza è incontrastabilmente esclusa sulla base degli atti di causa, trattandosi invece di una esplicita valutazione operata dalla Corte in relazione alla completezza formale di un atto processuale e, quindi, di una questione processuale su cui la sentenza si è espressamente pronunciata.

4. Il ricorso per revocazione è dichiarato inammissibile.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte:

– dichiara inammissibile il ricorso;

– condanna i ricorrenti a pagare le spese della presente fase del giudizio in favore delle amministrazioni controricorrenti, liquidandole in complessivi Euro 5.000,00, oltre spese prenotate a debito.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2021

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