Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.37622 del 30/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 4650 del ruolo generale dell’anno 2020, proposto da:

F.G. (C.F.: *****) rappresentato e difeso dall’avvocato Fabio Ferri (C.F.: *****);

– ricorrente –

nei confronti di:

TRENITALIA S.p.A. (C.F.: *****), in persona dell’institore Domenico Galli rappresentato e difeso dall’avvocato Enzo Morrico (C.F.: *****);

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Roma n. 4731/2019, pubblicata in data 11 luglio 2019;

udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in data 16 novembre 2021 dal consigliere Dott. Tatangelo Augusto.

FATTI DI CAUSA

F.G. ha proposto giudizio di querela di falso in via principale, nei confronti di Trenitalia S.p.A., in relazione ad alcuni documenti prodotti da quest’ultima nel corso di un giudizio pendente tra gli stessi, attestanti la definizione di una procedura esecutiva per estinzione.

La domanda è stata rigettata dal Tribunale di Roma.

Data pubblicazione 30/11/2021 La Corte di Appello di Roma ha confermato la decisione di primo grado.

Ricorre il F., sulla base di due motivi.

Resiste con controricorso Trenitalia S.p.A..

E’ stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375,376 e 380 bis c.p.c., in quanto il relatore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichiarato inammissibile.

E’ stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazione della proposta.

Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 2.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia “violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in riferimento alla violazione e falsa applicazione dell’art. 183 c.p.c., comma 6, artt. 221 e s.s. c.p.c., degli artt. 2697, 2699, 2700, 2714, 2719, 2729 c.c., del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, art. 18 commi 1 e 2 e art. 20 – come sostituito dal D.Lgs. n. 82 del 2005, art. 23 – per l’accertamento della falsità dei documenti prodotti dalla Trenitalia S.p.A. in copia conforma all’originale, presso la Corte d’Appello Lavoro di Roma nel giudizio di cui all’R.G.N. 9325/2010 definitosi con sentenza 5189/2014 promosso da F.G. contro la Trenitalia S.p.A.”.

Con il secondo motivo si denunzia “violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1 n. 4, per invalidità della sentenza ai sensi dell’art. 132 c.p.c. e art. 156 c.p.c., comma 2, per manifesta illogicità della motivazione in relazione ad un fatto discusso e decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, nonché in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 per violazione e falsa applicazione degli artt. 221 e s.s. c.p.c., artt. 2697,2699,2700,2714 c.c., art. 18 comma 1 e 2 e art. 20 – come sostituito dal D.Lgs. n. 82 del 2005, art. 23 – del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445”.

I due motivi del ricorso sono logicamente e giuridicamente connessi, esprimendo una censura sostanzialmente unitaria: possono, quindi, essere esaminati congiuntamente.

La corte di appello, a fondamento della decisione impugnata, ha osservato che l’attore non solo non aveva provato, ma in realtà non aveva neanche allegato in modo chiaro, puntuale e specifico, la falsità dei fatti attestati nei documenti che aveva impugnato con la querela di falso, relativi allo stato di una procedura esecutiva (e, segnatamente, alla sua avvenuta definizione per estinzione), avendo esclusivamente contestato la regolarità formale degli stessi ai fini della loro qualificazione come atti pubblici idonei ad attestare i suddetti fatti e, quindi, la loro idoneità probatoria, senza invece mettere specificamente in discussione la verità di quei fatti e, comunque, senza allegare in modo sufficientemente specifico le circostanze, gli elementi e le prove della eventuale falsità degli stessi.

Il ricorrente, nella presente sede (anche con la memoria depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 2), insiste nel sostenere che, essendo la querela di falso l’unico strumento per contestare la fede privilegiata attribuita agli atti pubblici, la sua domanda doveva ritenersi correttamente proposta, avendo lo scopo di negare che i documenti prodotti da Trenitalia S.p.A. in un (diverso) giudizio avessero i requisiti formali richiesti ai fini della loro qualificazione come atti pubblici facenti prova dei fatti in essi attestati fino a querela di falso. Sostiene addirittura che la sentenza impugnata, nell’affermare quanto più sopra sintetizzato, sarebbe priva di una vera e propria logica motivazione.

Le censure di cui al ricorso per un verso risultano inammissibili, in quanto non sembrano cogliere adeguatamente il senso delle affermazioni poste dalla corte di appello a sostegno delle decisione impugnata, mentre, per altro verso, risultano manifestamente infondate.

I giudici di merito, premesso che la querela di falso è lo strumento che l’ordinamento appresta per la contestazione della fede privilegiata attribuita alle attestazioni contenute negli atti pubblici, hanno affermato che essa ha ad oggetto la verità, o la falsità, dei fatti attestati in un atto pubblico facente piena prova di quei fatti, mentre le questioni relative alle formalità necessarie perché un determinato atto possa essere qualificato effettivamente come atto pubblico dotato di fede privilegiata ai sensi dell’art. 2700 c.c., non rientrano in quell’oggetto, ma riguardano l’efficacia probatoria del documento.

Si tratta di affermazioni chiarissime, del tutto conformi a diritto e sostenute da una evidente coerenza logica: basti considerare che la contestazione dei fatti attestati in un atto pubblico fidefaciente, che fa cioè piena prova di quei fatti “fino a querela di falso”, come previsto dall’art. 2700 c.c., richiede, come condizione logica pregiudiziale – come è ovvio – che si tratti di un atto pubblico effettivamente dotato di efficacia di fede privilegiata. Laddove si tratti di un atto non dotato dell’efficacia di fede privilegiata di cui all’art. 2700 c.c., non vi sarà, naturalmente, spazio per alcuna querela di falso e in tal caso la idoneità probatoria del relativo documento sarà eventualmente oggetto di valutazione nell’ambito del giudizio in cui lo stesso sia prodotto. Analogamente, laddove sia contestato se a un determinato atto possa attribuirsi o meno, per la mancanza di determinati requisiti formali, l’indicata efficacia di fede privilegiata, tale accertamento potrà e dovrà necessariamente avvenire nell’ambito del giudizio in cui esso sia eventualmente prodotto, trattandosi di questione attinente alla sua efficacia probatoria. Se sia poi definitivamente accertato, in detto giudizio, che si tratta di atto pubblico dotato di efficacia di fede privilegiata, sarà possibile proporre in relazione allo stesso la querela di falso, ma non per rimettere in discussione la sua efficacia fidefaciente, bensì esclusivamente – come correttamente affermato nella sentenza impugnata – per mettere in discussione la verità o la falsità dei fatti in esso attestati.

In definitiva, la decisione impugnata si sottrae certamente alle censure in diritto formulate dal ricorrente, avendo fatto corretta e coerente applicazione delle disposizioni normative che regolano l’ambito di applicazione del giudizio di querela di falso. Le suddette censure, d’altronde, non sembrano neanche cogliere adeguatamente e pienamente, per altro verso, l’effettiva ratio decidendi della pronuncia, con riguardo alla necessità di una effettiva e concreta contestazione della verità dei fatti attestati nell’atto fidefaciente.

2. Il ricorso è rigettato.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte:

– rigetta il ricorso;

– condanna il ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore della società controricorrente, liquidandole in complessivi Euro 3.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, spese generali ed accessori di legge.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012 n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2021

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