Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.37623 del 30/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4669-2020 proposto da:

V.L., rappresentato e difeso dall’avv. GIANNICOLA SCARCIOLLA e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

C.C.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1105/2019 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/11/2021 dal Consigliere Dott. OLIVA STEFANO.

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione notificato il 20.9.2011 V.L. evocava in giudizio C.C. innanzi il Tribunale di Teramo, invocandone la condanna al pagamento della somma di Euro 50.000 a titolo di compensi per l’attività professionale svolta in favore del convenuto, avente ad oggetto l’assistenza tecnica relativa ad un piano integrato, approvato dal Comune di Teramo, per la realizzazione di una struttura ricettiva con annesso campo fotovoltaico.

Nella resistenza del convenuto, il Tribunale rigettava la domanda.

Con la sentenza impugnata, n. 1105/2019, la Corte di Appello di L’Aquila rigettava il gravame proposto dal V. avverso la decisione di prime cure.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione V.L., affidandosi a quattro motivi.

C.C., intimato, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.: “PROPOSTA DI DEFINIZIONE EX ART. 380-BIS C.P.C..

INAMMISSIBILITA’ del ricorso.

Con sentenza del 21.06.2019 la Corte di Appello di L’Aquila ha rigettato il gravame proposto da V.L. avverso la sentenza del Tribunale di Teramo con cui era stata respinta la domanda, avanzata dal medesimo, di condanna di C.C. al pagamento della somma di Euro 50.000 a titolo di corrispettivo per le prestazioni professionali svolte in suo favore per la redazione di un programma integrato di intervento, finalizzato alla costruzione di un albergo. La Corte di Appello ha condiviso le conclusioni del giudice di prime cure, secondo cui il C. aveva disconosciuto soltanto una delle due scritture sulle quali il V. aveva fondato la sua pretesa in particolare, quelle del 2010, la cui sottoscrizione era risultata apocrifa all’esito della C. T. U.); ha poi, in ogni caso, ritenuto che la scrittura del novembre 2009 (non disconosciuta) si riferisse ad incarico diverso rispetto a quello asseritamente riguardante le scritture del 2010.

Ricorre per la cassazione di detta decisione V.L., affidandosi a quattro motivi.

Il primo motivo, con cui il ricorrente lamenta un vizio di motivazione relativo all’adesione della Corte d’Appello alle conclusioni della C.T.U., è inammissibile, alla luce del principio affermato da Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 15147 del 11/06/2018, Rv. 649560, secondo cui “Qualora il giudice del merito aderisca al parere del consulente tecnico d’ufficio, non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni poiché l’accettazione del parere, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce adeguata motivazione, non suscettibile di censure in sede di legittimità, ben potendo il richiamo, anche “per relationem” dell’elaborato, implicare una compiuta positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente”.

Il secondo motivo, con cui il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 2697 c.c. nonché l’omesso esame di un fatto decisivo, è inammissibile, in quanto esso si risolve in un’istanza di riesame degli elementi probatori, estranea alla natura e alle caratteristiche del giudizio di legittimità.

Il terzo motivo, con cui il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 1724 c.c. perché la Corte di Appello avrebbe ritenuto erroneamente provata la revoca dell’incarico sulla scorta di una testimonianza, è inammissibile. Anche in tal caso la doglianza si risolve in un’istanza di riesame degli elementi probatori. La Corte di Appello, invero, a pagg. 7 e 8 della sentenza impugnata, ha dato atto delle ragioni che l’hanno indotta a ritenere revocato l’incarico nascente dal contratto del 2009, dando rilievo alle dichiarazioni del teste B., ritenute “non superate dalle ulteriori acquisizioni probatorie” (cfr. pag. 8).

Con il quarto motivo il ricorrente lamenta il vizio di motivazione in relazione alla conferma della condanna ex art. 96 c.p.c., comma 3, che il giudice di prime cure aveva disposto in suo danno. La censura è inammissibile perché la Corte territoriale ha motivato per relationem, aderendo integralmente alle ragioni già individuate dal giudice di prime cure.

Come più volte affermato da questa Corte, “La sentenza di appello che si rifaccia alla motivazione della statuizione impugnata non è nulla, qualora le ragioni della decisione siano, in ogni caso, attribuibili all’organo giudicante e risultino in modo chiaro, atteso che il giudice del gravame può aderire a quella motivazione senza necessità, ove la condivida, di ripeterne tutti gli argomenti o di rinvenirne altri” (Cass. Sez.1, Sentenza n. 10937 del 26/05/2016, Rv.639853)”.

Il Collegio condivide la proposta del Relatore.

Non risultano depositate memorie.

Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.

Nulla per le spese, in assenza di svolgimento di attività difensiva da parte intimata nel presente giudizio di legittimità. Ricorrono i presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, il 12 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2021

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