LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –
Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –
Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 19288/2020 proposto da J.L.O., rappresentato e difeso per procura speciale dall’avv. Francesco Tartini, con domicilio eletto in Roma, via Casale Strozzi 31 presso lo studio legale Barbero;
contro
Commissione Territoriale Per il Riconoscimento Della Protezione Internazionale, Ministero Dell’interno 80185690585;
– intimato –
avverso la sentenza n. 5304/2019 della CORTE D’APPELLO di Venezia depositata in data 22/11/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/10/2021 da Dott. CAPRIOLI MAURA.
FATTO E DIRITTO
Considerato che:
J.L.O., cittadino della *****, ha chiesto alla competente commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:
(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato politico, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 7 e ss.;
(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;
(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6 (nel testo applicabile ratione temporis).
A sostegno della domanda proposta, il ricorrente ha dedotto di essere fuggito dal proprio paese per il timore di subire violenze e ritorsioni a seguito della diffusione di foto relative ad una festa segreta dei *****.
La Commissione Territoriale ha rigettato l’istanza.
Avverso tale provvedimento J.L.O. ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale di Venezia, ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, che l’ha rigettato con ordinanza del 12/1/2018.
Tale provvedimento, appellato dal soccombente, è stato confermato dalla Corte d’appello di Venezia con sentenza depositata in data 22/11/2019.
A fondamento della decisione assunta, la Corte territoriale ha evidenziato l’insussistenza dei presupposti per il riconoscimento delle forme di protezione internazionale invocate dal ricorrente, tenuto conto: 1) del difetto di attendibilità delle dichiarazioni rese dal ricorrente; 2) della mancanza, nei territori di provenienza dello stesso, di condizioni tali da integrare, di per sé, gli estremi di una situazione generalizzata di conflitto armato; 3) dell’insussistenza di un’effettiva situazione di vulnerabilità suscettibile di giustificare il riconoscimento dei presupposti per la c.d. protezione umanitaria;
il provvedimento della Corte d’appello è stato impugnato per cassazione da J.L.O. con ricorso fondato su 7 motivi d’impugnazione;
il Ministero dell’interno, non costituito in termini mediante controricorso, ha depositato atto di costituzione ai fini dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa.
DIRITTO Con il primo motivo di ricorso si deduce nullità della sentenza per violazione del diritto ad essere giudicato dal giudice naturale precostituito per legge e difetto di costituzione del giudice; violazione degli artt. 25 e 102 Cost., dell’art. 158 c.p.c. e del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 110 richiamando i profili di incostituzionalità prospettati da questa Corte con le ordinanze di rimessione n. 32032/2019 e n. 32033/2019.
Si propone l’eccezione di incostituzionalità della L. 9 agosto 2013, n. 98, artt. 62-72, che ha convertito con modifiche il D.L. 21 giugno 2013, n. 69 riguardante l’istituzione dei giudici ausiliari delle Corti d’appello -, in relazione agli artt. 3,25 Cost., art. 106 Cost., comma 2 e art. 111 Cost.. Si ribadisce anche la nullità della sentenza per vizio di costituzione del giudice ex art. 158 c.p.c.. Nella legge istitutiva del giudice ausiliario della Corte d’appello non emergerebbero le ragioni eccezionali e i limiti temporali che la Corte Costituzionale evidenziò per le supplenze dei magistrati onorari nei collegi del Tribunale con le pronunce nn. 99/1964, 156/1963 e 103/1998. Non vi è pertanto un rimedio eccezionale, bensì una misura strutturale per colmare vacanze d’organico.
In tal modo, secondo la prospettazione del ricorrente, sarebbe stato violato l’art. 106 Cost., comma 2, riguardo ai giudici singoli. Sussistono limiti per le cause da assegnare ai giudici onorari in Tribunale, per cui sarebbe stato violato anche l’art. 3 Cost., comma 2, rispetto alle cause d’appello.
Relativamente a tale aspetto va ricordato che la Corte costituzionale è intervenuta con sentenza 17.3.2021 dichiarando l’illegittimità costituzionale del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, artt. 62,63,64,65,66,67,68,69,70,71 e 72 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia), convertito, con modificazioni, in L. 9 agosto 2013, n. 98, nella parte in cui non prevedono che essi si applichino fino a quando non sarà completato il riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria nei tempi stabiliti dal D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116, art. 32 (Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della L. 28 aprile 2016, n. 57).
L’illegittimità costituzionale della normativa censurata è stata dichiarata nella parte in cui non prevede che essa si applichi fino al completamento del riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria nei tempi contemplati dal citato D.Lgs. n. 116 del 2017, art. 32 così riconoscendo ad essa – per l’incidenza dei concorrenti valori di rango costituzionale – una temporanea tollerabilità costituzionale, rispetto al parametro dell’art. 106 Cost., commi 1 e 2.
In tale periodo rimane – anche con riguardo ai giudizi pendenti – legittima la costituzione dei collegi delle corti d’appello con la partecipazione di non più di un giudice ausiliario a collegio e nel rispetto di tutte le altre disposizioni, sopra richiamate, che garantiscono l’indipendenza e la terzietà anche di questo magistrato onorario.
Con riguardo al primo motivo con cui si lamenta che il procedimento di appello introdotto da J.L.O. sarebbe stato assegnato ad un magistrato proveniente da un tribunale del distretto in forza di un progetto per la definizione del contenzioso in materia di immigrazione attraverso quindi un modello organizzativo non ispirato ai criteri di specializzazione che presiedono la trattazione del contenzioso in materia di immigrazione la doglianza è infondata.
Va osservato che la sentenza impugnata non riporta traccia, nella sua intestazione, della presenza nel novero del collegio di magistrati applicati o ausiliari.
Era dunque onere del ricorrente suffragare i propri assunti, sia trascrivendo il contenuto dei provvedimenti a cui ha fatto riferimento (vale a dire del progetto di definizione del contenzioso evocato e, soprattutto, dei provvedimenti direttamente riconnessi alla lite relativi all’assegnazione della stessa ad un collegio composto nel modo denunciato) oppure facendo un sintetico ma completo resoconto del loro contenuto, sia spiegando dove tali atti ora si rinverrebbero.
il mancato assolvimento di un simile onere si traduce in una violazione del disposto dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, con la conseguente inammissibilità del ricorso presentato (in merito all’autosufficienza del ricorso ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, in caso di riferimento a documenti o atti processuali, i quali non solo devono essere specificamente individuati anche quanto alla loro collocazione, ma altresì devono essere oggetto di integrale trascrizione quanto alle parti in contestazione ovvero di sintetico ma completo resoconto del contenuto, si vedano Cass. 16900/2015, Cass. 4980/2014, Cass. 5478/2018, Cass. 14784/2015 e Cass. 8569/2013); il che esime dal dire che il magistrato applicato non può essere considerato una persona estranea all’ufficio e non investita della funzione esercitata, in presenza di un provvedimento di applicazione da parte del Presidente della Corte d’appello ai sensi del R.D. n. 12 del 1941, art. 110.
La contestazione relativa alle modalità con cui l’applicazione è stata disposta non consente poi di ipotizzare alcuna nullità della decisione assunta con la partecipazione del magistrato applicato.
Invero, posto che l’art. 156 c.p.c. prevede che la nullità di un atto per inosservanza di forme non può essere pronunciata se non è comminata dalla legge, nessuna norma contempla una nullità di atti ricollegata alle modalità con cui il Presidente della Corte d’appello si avvale del potere di disporre l’applicazione al suo ufficio di magistrati del distretto;
Con il secondo motivo si denuncia la nullità della sentenza per motivazione apparente in relazione all’art. 132 c.p.c., n. 4 e dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 in relazione alla ritenuta non credibilità del richiedente.
Il secondo è infondato.
Non è configurabile il vizio di motivazione apparente.
non essendo ravvisabile, in relazione alle statuizioni contenute nella decisione impugnata, alcuna anomalia motivazionale destinata ad acquistare significato e rilevanza alla stregua delle pronunce a Sezioni Unite di questa Corte n. 8053 del 2014 e n. 22232 del 2016.
Ricorre infatti il vizio di motivazione meramente apparente allorquando il giudice omette di esporre concisamente i motivi in fatto e diritto della decisione e di specificare ed illustrare le ragioni che sorreggono il decisum e l’iter logico seguito per pervenire alla pronuncia assunta, onde consentire di verificare se abbia giudicato iuxta alligata et probata, non può non rilevarsi che il giudice di appello ha compiutamente esplicitato il proprio iter argomentativo, esaminando in modo esaustivo i fatti oggetto di discussione e chiarendo le ragioni del suo convincimento.
Nella specie, anche in base alla stessa prospettazione del mezzo, non si può ritenere che la sentenza impugnata sia carente o incoerente sul piano della logica giuridica, né tanto meno che sia stata costruita in modo tale da rendere impossibile un controllo sulla esattezza del ragionamento decisorio e, quindi, tale da non attingere la soglia del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, (Cass., sez. 1, 30/06/2020, n. 13248).
Il giudice di appello mette in risalto le carenze e le lacune del racconto ben precisate a pag 3 e 4 della sentenza sottraendosi in tal modo alla censura che le viene mossa.
Con il terzo si censura la violazione di legge in sede di valutazione delle dichiarazione del ricorrente per violazione del principio del dubbio e per omessa collaborazione nell’accertamento dei fatti violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3 in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 ed al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3 e art. 27, comma 1 bis per non aver dato rilievo ai fatti posti a fondamento della domanda di protezione (timore di subire trattamento disumani e degradanti da parte di un soggetto non statuale ossia una gang criminale) e alle specifiche Coi prodotte dalla difesa.
Le diverse censure rappresentate nel motivo così come dedotto – l’asserita mancata acquisizione di informazioni sulla situazione socio-politica-economica del Paese di provenienza del ricorrente; la valutazione di non credibilità delle dichiarazioni di quest’ultimo; il non essersi applicati i principi sull’onere della prova affermati costantemente dalla giurisprudenza sovranazionale e di legittimità con riferimento alla materia della protezione internazionale sono prive di una precisa identificazione delle affermazioni in diritto della sentenza impugnata che si pretendono contrastanti con le norme regolatrici della fattispecie ed investono, sostanzialmente, il complessivo governo del materiale istruttorio (quanto alla sussistenza, o meno, della prova dei presupposti per la invocata protezione sussidiaria ed umanitaria), senza assolutamente considerare, da un lato, che la denuncia di violazione di legge ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, ivi formalmente proposte, non può essere mediata dalla riconsiderazione delle risultanze istruttorie Cass. n. 195 del 2016; Cass. n. 26110 del 2015; Cass. n. 8315 del 2013; Cass. n. 16698 del 2010; Cass. n. 7394 del 2010; Cass., SU. n. 10313 del 2006), non potendosi surrettiziamente trasformare il giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, ulteriore grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative Cass. n. 21381 del 2006, nonché le più recenti Cass. n. 8758 del 2017 e Cass., SU, n. 34476 del 2019); dall’altro, che l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (pure invocato, formalmente, nel quinto motivo), nel testo, introdotto dal D.L. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 134 del 2012 (qui applicabile ratione temporis, risultando impugnata una sentenza resa il 24 dicembre 2019), riguarda un vizio specifico denunciabile per cassazione relativo all’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, da intendersi riferito a un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni, sicché sono inammissibili le censure che, irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest’ultimo profilo (cfr., ex aliis, Cass. n. 22397 del 2019; Cass. n. 26305 del 2018; Cass. n. 14802 del 2017).
Con il quarto motivo si deduce l’errata violazione dell’art. 360 comma 1, n. 3 in relazione al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. b e c e al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3 e art. 35 bis, n. 9 per non aver dato la Corte di appello il giusto rilievo alla documentazione prodotta dall’appellante.
La doglianza oltre ad essere generica investe valutazione di merito sottratte al sindacato di legittimità e denunciabili, come si è detto, unicamente nei limiti dell’art. 360, comma 1, n. 5 nella specie neppure dedotto.
Con il quinto si denuncia la motivazione apparente ex art. 360 c.p.c., n. 4 sempre con riferimento alle informazioni Coi per non aver svolto il Giudice del gravame alcuna disamina logico giuridica che lasciasse trasparire il percorso argomentativo.
Sul punto valgono le considerazioni sopra espresse.
La sentenza ha espresso chiaramente il suo convincimento ponendosi ben al di sopra di quel minimo costituzionale.
Con il sesto motivo si critica l’apparenza della motivazione e la conseguente nullità della sentenza ex art. 360, comma 1, n. 4 in relazione alla domanda di protezione umanitaria D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6. Con riferimento al sesto motivo si deve escludere l’apparenza della decisione.
La Corte di appello non ha ravvisato condizioni di vulnerabilità ritenendo a tali fini irrilevante la svolgimento di una attività lavorativa.
Con il settimo motivo si denuncia la violazione di legge ex art. 360 c.p.c., n. 3 in relazione all’art. 5 nonché all’art. 2 Cost. e dell’art. 8Cedu per la mancata comparazione tra il percorso di integrazione in Italia del ricorrente e la possibile lesione dei suoi diritti fondamentali in caso di rientro in *****.
L’ultimo motivo è fondato nei termini di seguito esposti.
Come è noto il diritto alla protezione umanitaria è in ogni caso collegato alla sussistenza di “seri motivi”, non tipizzati o predeterminati, neppure in via esemplificativa, dal legislatore (prima della Novella di cui al D.L. n. 113 del 2018, convertito in L. n. 132 del 2018), cosicché essi costituiscono un catalogo aperto, tutti accomunati dal fine di tutelare situazioni di vulnerabilità individuale attuali o pronosticate in dipendenza del rimpatrio: non può essere in nessun caso elusa la verifica della sussistenza di una condizione personale di vulnerabilità, occorrendo dunque una valutazione individuale, caso per caso, della vita privata e familiare del richiedente in Italia, comparata alla situazione personale che egli ha vissuto prima della partenza e alla quale si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio: i seri motivi di carattere umanitario possono allora positivamente riscontrarsi nel caso in cui, all’esito di tale giudizio comparativo, risulti non soltanto un’effettiva ed incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa, ma siano individuabili specifiche correlazioni tra tale sproporzione e la vicenda personale del richiedente, “perché altrimenti si finirebbe per prendere in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo Paese d’origine in termini del tutto generali ed astratti in contrasto col parametro normativo di cui al citato D.Lgs. n. 286, art. 5, comma 6” (Cass. 23 febbraio 2018, n. 4455).
Di recente le S.U. della Corte con sentenza nr 24413/2021, ha ridisegnato i contorni della comparazione che il giudice di merito è chiamato a svolgere senza discostarsi dalla lettura offerta dalla precedente decisione nr 29459/2019 in merito all’istituto della protezione umanitaria.
Il focus della comparazione, secondo il recentissimo indirizzo, va incentrato sul rispetto dei diritti umani senza che assuma rilievo l’esame del livello di integrazione raggiunto dal richiedente in Italia isolatamente considerato.
Tale valutazione comparativa dovrà essere svolta attribuendo alla condizione soggettiva e oggettiva del richiedente nel Paese d’origine un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che il richiedente dimostri di aver raggiunto nel tessuto sociale italiano. Situazioni di deprivazione dei diritti umani di particolare gravità nel Paese d’origine possono fondare il diritto del richiedente alla protezione umanitaria anche in assenza di un apprezzabile livello di integrazione del medesimo in Italia. Per contro, quando si accerti che tale livello sia stato raggiunto, se il ritorno in Paesi d’origine rende probabile un significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare, sì da recare un vulnus al diritto riconosciuto dall’art. 8 della Convenzione EDU, sussiste un serio motivo di carattere umanitario, ai sensi dell’art. 5 T.U. cit., per riconoscere il permesso di soggiorno.
Nel caso di specie, emerge dalla lettura della sentenza impugnata che, nella valutazione in ordine al riconoscimento della misura di protezione umanitaria il giudice del merito non ha tenuto conto del livello di integrazione raggiunto dal richiedente omettendo di considerare la dedotta esistenza di un stabile rapporto lavorativo nonché l’eventuale esistenza di rapporto locativo e di legami affettivi sorti nel Paese di accoglienza, ed e’, pertanto, incorsa nella violazione della norma censurata.
Resta da aggiungere che, come di recente pure chiarito da questa Corte (Cass. n. 11178/2019), la cassazione della pronuncia impugnata con rinvio per un vizio di violazione o falsa applicazione di legge che reimposti in virtù di un nuovo orientamento interpretativo i termini giuridici della controversia così da richiedere l’accertamento di fatti, intesi in senso storico e normativo, non trattati dalle parti e non esaminati dal giudice del merito, impone, perché si possa dispiegare effettivamente il diritto di difesa, che le parti siano rimesse nei poteri di allegazione e prova conseguenti alle esigenze istruttorie conseguenti al nuovo principio di diritto da applicare in sede di giudizio di rinvio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il settimo motivo nei termini di cui in motivazione; rigetta tutti gli altri motivi, cassa la decisione impugnata e rinvia alla CTR del Veneto in diversa composizione per il riesame della questione umanitaria e per la liquidazione delle spese della presente fase.
Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2021
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