LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DORONZO Adriana – rel. Presidente –
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –
Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –
Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –
Dott. PICCONE Valeria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 3276-2019 proposto da:
S.A., elettivamente domiciliato in ROMA, SALITA DI SAN NICOLA DA TOLENTINO 1/B, presso lo studio dell’avvocato DOMENICO NASO, rappresentato e difeso dall’avvocato CRISTIANO DALLA TORRE;
– ricorrente –
contro
MINISTERO dell’ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ e RICERCA *****, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis;
– controricorrente –
contro
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO, UFFICIO SCOLASTICO TERRITORIALE DI PADOVA
– intimati –
avverso la sentenza n. 170/2018 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 10/07/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott.ssa DORONZO ADRIANA.
RILEVATO
che:
Con sentenza pubblicata in data 10 luglio 2018, la Corte d’appello di Venezia ha rigettato l’appello proposto da S.A. contro la sentenza del Tribunale di Padova che aveva rigettato la sua domanda avente ad oggetto il risarcimento del danno derivante dalla illegittima reiterazione di contratti a tempo determinato stipulati con il Ministero istruzione, Università e ricerca.
A fondamento del decisum la Corte territoriale ha ritenuto che indipendentemente dalla individuazione dei singoli periodi in cui l’appellante aveva svolto supplenze su posti di organico di diritto e/o di organico di fatto – era assorbente il rilievo che il dipendente, assunto in qualità di docente, era stato stabilizzato ai sensi della L. n. 107 del 2015; che, in forza dei principi espressi da questa Corte nella sentenza n. 27563/2016 (punti 121 e 122), e nelle numerose altre pure citate, l’intervenuta stabilizzazione era idonea a sanzionare debitamente l’abuso e a cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell’unione, e, quindi, a riparare tutti i danni riferibili all’illegittima reiterazione dei contratti a tempo determinato in difetto di specifiche allegazioni circa l’esistenza di danni ulteriori diversi rispetto a quelli esclusi dall’immissione in ruolo.
Contro la sentenza il dipendente ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di plurimi motivi; ha resistito il Ministero con controricorso, mentre gli uffici scolastici regionale e provinciale non hanno svolto attività difensiva.
La proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata.
CONSIDERATO
che:
1.- Con il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la parte ricorrente deduce “Violazione, falsa ed erronea applicazione delle norme di legge in tema di diritto al risarcimento del danno nella misura e secondo i principi affermati nella sentenza della Corte di Cassazione Sez. Un. 5072/2016 in favore dei docenti e del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario in ipotesi di illegittima reiterazione di contratti a termine stipulati ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, avveratisi a far data dal 10 luglio 2001. – Violazione falsa ed erronea applicazione del “principio di equivalenza” e del “principio di effettività della tutela””.
2.- Il secondo motivo è incentrato “Sulla questione pregiudiziale Europea circa la conformità alla Direttiva Europea 1999/70/CE dell’esclusione della misura risarcitoria/indennitaria per sanzionare l’abusiva reiterazione di contratti a tempo determinato in presenza dell’immissione in ruolo per effetto di scorrimento delle graduatorie”.
3.- Con il terzo motivo, parte ricorrente deduce la “Illegittimità costituzionale dell’esclusione della misura risarcitoria/indennitaria per sanzionare l’abusiva reiterazione di contratti a tempo determinato in presenza dell’immissione in ruolo per effetto di scorrimento delle graduatorie: ai sensi dell’art. 3 Cost. (principio di eguaglianza), ai sensi dell’art. 117 Cost., comma 1, in relazione alla Clausola 5, punto 1, dell’Accordo Quadro allegato alla direttiva Europea 1999/70/CE, (principio di equivalenza – principio di effettività), ai sensi dell’art. 117 Cost., comma 1, in relazione all’art. 6, paragrafo 1, della Carta Europea dei diritti dell’Uomo”.
4. – I motivi, che si esaminano congiuntamente, appaiono inammissibili ex art. 360 bis c.p.c., n. 1, avendo la Corte territoriale deciso la questione in diritto in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte e l’esame dei motivi non induce ad un suo mutamento, né ad una nuova rimessione delle questioni alla Corte costituzionale ovvero alla Corte di giustizia. Al riguardo si richiamano i principi già espressi da questa Corte (per tutti, Cass. n. 3417/2021) ai quali si intende dare continuità ed alla cui motivazione si rinvia, anche ai sensi dell’art. 132 c.p.c. e art. 118 disp.att. c.p.c..
La complessità delle questioni giuridiche sottese al ricorso, come attestata anche dai ripetuti interventi della Corte costituzionale e della Corte di Giustizia, giustifica la integrale compensazione delle spese dell’intero processo.
La parte ricorrente è comunque tenuta al versamento dell’ulteriore importo pari al contributo unificato versato.
PQM
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e compensa le spese.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 15 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2021