Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.37655 del 30/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI STEFANO Franco – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21286/2019 proposto da:

Atradius Credito y Caucion Sa de Seguros y Reaseguros, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Roma, Via Vittoria 10, presso lo studio dell’avvocato Castagni Giancarlo, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Migli Cristiano;

– ricorrente –

contro

Enel Energia Spa, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Roma, Viale Delle Milizie 38, presso lo studio dell’avvocato Coletti Pierfilippo, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3449/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 22/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/10/2021 dal relatore Dott. ENRICO SCODITTI.

FATTI DI CAUSA

ENEL Energia s.p.a. convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Roma Società Italiana Cauzioni s.p.a., chiedendo la condanna al pagamento degli indennizzi di Euro 604.725,26 e di Euro 516.725,26, oltre interessi e maggior danno, concernenti le polizze fideiussorie emesse su richiesta, rispettivamente, di Manifattura del Crati s.r.l. e di Industrie Tessili di Valfino s.p.a. in relazione ai contratti di energia elettrica stipulati con l’attrice, beneficiaria delle dette polizze. Si costituì Atradius Credit Insurance N. V., conferitaria del ramo di azienda di Società Italiana Cauzioni, chiedendo il rigetto della domanda. Il Tribunale adito accolse la domanda. Avverso detta sentenza propose appello Atradius Credit Insurance N. V.. Con sentenza di data 22 maggio 2019 la Corte d’appello di Roma rigettò l’appello.

Premise la corte territoriale che l’art. 5 delle condizioni generali prevedeva che, comunicato dal beneficiario entro dieci giorni dalla constatazione l’avvenuto inadempimento del contraente, il pagamento doveva avvenire da parte della società entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta come sopra motivata dal beneficiario, senza che la società potesse godere del beneficio della preventiva escussione ai sensi dell’art. 1944 c.c. e che l’importo doveva essere corrisposto dopo un semplice avviso al contraente, senza bisogno di preventivo consenso da parte di quest’ultimo, che nulla avrebbe potuto eccepire in ordine al pagamento, con l’aggiunta nella postilla alla polizza che il beneficiario poteva chiedere l’adempimento della polizza alla società SIC esclusivamente se il contraente si fosse reso inadempiente nei successivi quarantacinque giorni dalla scadenza del pagamento della rata scaduta. Osservò quindi che, in base a Cass. Sez. U. n. 3947 del 2010 e altre conformi, l’inserimento di una clausola “a prima richiesta” e “senza eccezioni” doveva ritenersi incompatibile con il principio dell’accessorietà della garanzia e che, a nulla rilevando l’indicazione in più parti del contratto (a cominciare dall’intestazione) della definizione di “fideiussione” alla luce dell’assenza di accessorietà della garanzia rispetto all’obbligazione principale, elementi rilevanti erano: la definizione dell’oggetto del contratto in termini di “polizza fideiussoria per garanzie di pagamento”; la previsione di un termine ristretto – in genere trenta giorni, come nel caso di specie – per il pagamento, insufficiente per consentire la formalizzazione di eccezioni e tale da escludere la possibilità per il debitore principale di formulare eccezioni al garante; il riferimento alla deroga all’art. 1944 sul beneficio di escussione del garantito.

Aggiunse che il disposto dell’art. 1956 c.c. era incompatibile con il contratto autonomo di garanzia e che, come affermato dalle Sezioni Unite, in difetto di diversa previsione dei contraenti inapplicabile era l’art. 1957 c.c. in quanto collegato al carattere accessorio della fideiussione. Osservò ancora che nelle polizze in questione era carente qualsiasi riferimento al disposto dell’art. 1957 e che le stesse erano strutturalmente incompatibili con tale disposto, essendosi le parti limitate a prevedere che il beneficiario potesse chiedere il pagamento alla società SIC esclusivamente se il contraente si fosse reso inadempiente nei successivi quarantacinque giorni dalla scadenza del pagamento della rata scaduta, in tal modo dettando una disciplina che prescindesse dalla costituzione in mora preventiva del contraente da parte del beneficiario.

Ha proposto ricorso per cassazione Atradius Credito y Caucion S.A. de Seguros y Reasguros, incorporante di Atradius Credit Insurance N. V., sulla base di tre motivi; ha resistito con controricorso la parte intimata. E’ stato fissato il ricorso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. E’ stata presentata memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1936 c.c. e ss., art. 1322 c.c., art. 1362 c.c. e ss., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5. Osserva la parte ricorrente che la corte territoriale, richiamando l’art. 5 delle condizioni generali, ha omesso di menzionare la previsione secondo cui il beneficiario non può addivenire a transazioni con il contraente senza il consenso scritto della società, pena la decadenza dal diritto al risarcimento, e che il fatto che la richiesta del beneficiario debba essere motivata depone nel senso nello schema fideiussorio in quanto rende edotto il garante dei fatti costituenti l’inadempimento del debitore. Aggiunge, denunciando la violazione delle regole di ermeneutica contrattuale, che hanno carattere neutro il pagamento a trenta giorni, la deroga all’art. 1944 c.c. e la rinuncia alla preventiva escussione del debitore (che addirittura in senso opposto fa ritenere esistente la solidarietà passiva) e che non esiste la clausola “a prima richiesta” e “senza eccezioni”. Osserva ancora che la garanzia è da riferire all’obbligazione principale, essendo stata prevista con riferimento sia ad un’obbligazione già inadempiuta sia ad un’obbligazione futura, con necessaria introduzione di un massimale, che non avrebbe avuto senso in relazione ad un debito già scaduto.

Il motivo è infondato.

Benché in rubrica si richiamino le regole legali di ermeneutica contrattuale, quanto al profilo dell’interpretazione della volontà negoziale con la censura non si denuncia la specifica violazione di taluna delle regole menzionate, né tanto meno le modalità tramite cui nel corso della sua indagine interpretativa il giudice di merito abbia violato le suddette regole. La censura, se riferita al profilo dell’interpretazione, ha ad oggetto il risultato interpretativo, che è aspetto il quale, in quanto relativo al giudizio di fatto, non è scrutinabile nella presente sede di legittimità. Nell’ambito del risultato interpretativo resta anche il riferimento alla “motivazione” della richiesta di pagamento del beneficiario, censura peraltro carente anche di specificità perché non si comprende come dalla menzione dell’inadempimento del debitore principale nella richiesta al garante possa desumersi l’esistenza del rapporto di accessorietà fra le due obbligazioni. Difetta anche di specificità il riferimento alla solidarietà passiva, ove si consideri la ricorrenza di quest’ultima anche sulla base della diversità di titoli.

Se invece la censura viene intesa come diretta alla sussunzione che il giudice di merito ha operato, nel senso del contratto autonomo di garanzia, anziché della fideiussione, come sostenuto dalla ricorrente, il motivo può nella presente sede essere scrutinato; ma è tuttavia infondato. Deve essere data continuità alla giurisprudenza di questa Corte (Cass. 14 giugno 2016, n. 12152; 13 giugno 2019, n. 15868) secondo cui, a prescindere dalla previsione, nel testo contrattuale, della clausola “a prima richiesta e senza eccezioni”, l’assenza dell’accessorietà della garanzia, alla base della qualifica in termini di contratto autonomo di garanzia, può ricavarsi anche dal tenore dell’accordo ed in particolare dalla presenza di una clausola che fissi al garante il ristretto termine di trenta giorni per provvedere al pagamento dietro richiesta del creditore, termine insufficiente per l’effettiva opposizione delle eccezioni, come dalla esclusione, al contempo, della possibilità per il debitore principale di eccepire alcunché al garante in merito al pagamento stesso (esclusione che si ricava dalla previsione che il pagamento avviene dopo un semplice avviso al debitore principale senza bisogno di preventivo consenso da parte di quest’ultimo, il quale nulla potrà eccepire alla società in merito al pagamento stesso). Entrambe le previsioni negoziali sono presenti nel caso di specie, a suggello pertanto della correttezza, in tali limiti, della qualifica in termini di contratto autonomo di garanzia.

Inconferente, alla luce dei due profili evidenziati, è il richiamo in memoria a Cass. n. 4717/2019, la quale si limita a richiamare le regole di ermeneutica contrattuale da rispettare quanto a contratti di garanzia personale (fideiussione o contratto autonomo di garanzia). Il riferimento ermeneutico nella motivazione di tale pronuncia alla clausola che prevede la necessità di corredare la richiesta di pagamento con l’indicazione dell’inadempienza riscontrata va inscritto nel contesto motivazionale della fattispecie concreta ivi esaminata, nel quale si evidenzia la necessità di compiere la disamina dell’intero testo contrattuale, con particolare riferimento alle altre clausole contrattuali ivi indicate. Il mero richiamo alla necessità di indicare nella richiesta di pagamento l’esistenza dell’inadempimento del debitore non può valere infatti ad introdurre l’accessorietà all’obbligazione principale, essendo piuttosto strumentale ad impedire che venga opposta dal garante l’escussione abusiva del credito.

Non ammissibile è infine il riferimento alle condizioni generali nella parte in cui prevederebbero che il beneficiario non possa addivenire a transazioni con il contraente senza il consenso scritto della società, pena la decadenza dal diritto al risarcimento. Sia il contenuto della clausola, che la circostanza delle transazioni, costituiscono presupposti di fatto non accertati dal giudice di merito e che quindi non possono essere accertati nella presente sede di legittimità. Peraltro, anche a ritenere che sul punto la parte abbia proposto una denuncia di vizio motivazionale, secondo quanto dichiarato in rubrica (in disparte la questione della doppia conforme ai fini della condizione di ammissibilità di cui all’art. 348 ter c.p.c. del vizio in discorso, su cui si veda l’esame del motivo successivo), per un verso non risulta assolto l’onere processuale di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 di specifica indicazione della sede di ingresso nel processo di merito sia della previsione negoziale sia della circostanza delle transazioni, per l’altro, trattandosi di causa di decadenza del diritto dedotto in giudizio, sempre in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 non risulta indicato se la questione abbia costituito motivo di appello.

Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1956 c.c. e art. 1362 c.c. e ss., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva la parte ricorrente che, come affermato da Cass. n. 13759 del 2015, l’art. 1956 è applicabile ad una fideiussione a prima richiesta, quale esigenza di protezione del garante che prescinde dall’esistenza di un vincolo di accessorietà, e che nell’art. 2 delle condizioni generali si prevede che “ai sensi dell’art. 1956 la garanzia non comprende i danni derivanti da inadempimento degli obblighi relativi ad operazioni compiute dopo che il beneficiario sia venuto a conoscenza che le condizioni patrimoniali del contraente sono divenute tali da rendere difficoltoso il soddisfacimento delle obbligazioni assunte”. Aggiunge, con riferimento alla piena applicazione dell’art. 1956, che le fatture per cui sono intervenute le escussioni sono tutte successive a maggio/luglio 2002, allorquando ENEL, dopo avere constatato l’inadempimento della debitrice e negoziato l’accordo transattivo concessivo di ulteriore dilazione, era a conoscenza della mutatio in peius delle condizioni economiche delle contraenti, poi dichiarate fallite.

Il motivo è inammissibile.

La questione di diritto se sia compatibile con il tipo del contratto autonomo di garanzia l’istituto della liberazione del fideiussore per fatto del creditore di cui all’art. 1956 c.c. non viene in rilievo perché lo scrutinio del motivo presuppone la circostanza del compimento di “operazioni”, secondo quanto prevederebbero le condizioni generali in base all’assunto della ricorrente, nonostante la conoscenza da parte del beneficiario dell’aggravamento delle condizioni patrimoniali del contraente, circostanza che non è stata accertata dal giudice di merito e che naturalmente non può essere accertata nella presente sede di legittimità. Peraltro la ricorrente non ha proposto specifica denuncia di vizio motivazionale, in modo da consentire alla circostanza in questione di fare ingresso nel giudizio di legittimità. E’ appena il caso di aggiungere che, essendo la pronuncia di appello conforme a quella di primo grado, ai fini dell’ammissibilità di una censura ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 la ricorrente avrebbe avuto l’onere di dimostrare che le due decisioni sono fondate su ragioni, inerenti alle questioni di fatto, diverse (cfr. Cass. n. 26774 del 2016). Si consideri inoltre che non risulta assolto l’onere processuale di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 di specifica indicazione della sede di ingresso nel processo di merito della circostanza delle “operazioni” che sarebbero state compiute nonostante la conoscenza da parte del beneficiario dell’aggravamento delle condizioni patrimoniali del contraente.

Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1957 c.c. e art. 1362 c.c. e ss., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva la parte ricorrente che, trattandosi di fideiussioni e non di contratti autonomi di garanzia, deve trovare applicazione l’art. 1957 e che rispetto a tale disposizione non è incompatibile la previsione secondo cui il beneficiario può chiedere l’adempimento della polizza alla società SIC esclusivamente se il contraente si sia reso inadempiente nei successivi quarantacinque giorni dalla scadenza del pagamento della rata scaduta in quanto la fissazione di un termine ulteriore è un ulteriore indice dell’accessorietà della garanzia all’obbligazione principale. Conclude nel senso che nessuna azione giudiziale era stata promossa da ENEL nei confronti delle debitrici principali nel termine di sei mesi dall’inadempimento.

Il motivo è infondato.

Con riferimento alla questione del rapporto fra contratto autonomo di garanzia ed onere per il creditore di proporre entro sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione principale le sue istanze contro il debitore, va rammentato che vi è tendenziale incompatibilità della previsione di cui all’art. 1957 c.c., comma 1, con il contratto autonomo di garanzia, salvo il rinvio pattizio alla previsione della clausola di decadenza di cui all’art. 1957, comma 1 (Cass. 28 marzo 2017, n. 7883), il quale è però da intendere come riferito esclusivamente al termine semestrale indicato dalla predetta disposizione, nel senso della sufficienza della richiesta (stragiudiziale) di adempimento del termine previsto rivolta al solo garante (Cass. 26 settembre 2017, n. 22346; 21 maggio 2008, n. 13078). E’ stato in questo quadro affermato che la circostanza che le parti, in un contratto di garanzia, abbiano regolamentato gli oneri gravanti sul creditore ai sensi dell’art. 1957 c.c., non è da sola sufficiente ad escludere il carattere autonomo della garanzia stessa, essendo tale norma espressione di un’esigenza di tutela del fideiussore, che può essere considerata meritevole di protezione anche in caso di garanzia non accessoria (Cass. 5 aprile 2012, n. 5526). Non ha pertanto rilievo, ai fini della legittimità dell’azione intrapresa dal creditore, la mancata previa richiesta al debitore principale, secondo quanto affermato dalla ricorrente.

Il ricorso è pertanto, complessivamente, rigettato.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto il comma 1 – quater al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 15.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2021

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