LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente –
Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 4194-2017 proposto da:
AUTO & AUTO S.R.L., rappresentato e difeso dall’Avvocato MARIO RAGAZZONI, per procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
M.G., rappresentato e difeso dall’Avvocato DENIS CASTORINA per procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 4446/2016 della CORTE D’APPELLO DI ROMA, depositata l’8/7/2016;
udita la relazione della causa svolta nell’adunanza non partecipata del 29/9/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DONGIACOMO.
FATTI DI CAUSA
1.1. Il tribunale di Roma, con sentenza del 27/10/2009, ha accolto la domanda proposta ai sensi dell’art. 1492 c.c. da M.G. nei confronti della Auto & Auto s.r.l. ed ha, per l’effetto, dichiarato la risoluzione, per grave inadempimento della società venditrice, del contratto di compravendita di un’automobile stipulato tra le parti in data 3/3/2006 e condannato la convenuta alla restituzione del prezzo pagato, pari ad Euro 10.800,00, ed al risarcimento dei danni.
1.2. La Auto & Auto s.r.l. ha proposto appello avverso tale sentenza deducendo, tra l’altro, l’omessa pronuncia da parte del tribunale sull’eccezione d’inammissibilità della domanda di risoluzione del contratto in ragione del perdurante utilizzo dell’autovettura da parte dell’attore e l’erronea valutazione da parte del giudice di prime cure degli elementi acquisiti al giudizio con riferimento all’insussistenza dei presupposti per la richiesta risoluzione contrattuale.
2.1. La corte d’appello, con la sentenza in epigrafe, ha rigettato l’appello.
2.2. La corte, in particolare, quanto al primo motivo, ha ritenuto che “dagli elementi probatori acquisiti agli atti non vi è affatto la prova di una utilizzazione piena e continuativa del mezzo per i tre anni e mezzo indicati dall’appellante”, essendo, piuttosto, risultato che la vendita è avvenuta il 3/3/2006 e che già il giorno successivo l’acquirente, com’e’ risultato dall’interrogatorio formale del legale rappresentante della società convenuta, si era lamentato di un rumore nella parte posteriore, tant’e’ che l’autovettura era stata trasferita dalla stessa società venditrice presso un’officina di propria fiducia. Il M., dal canto suo, in sede d’interrogatorio formale, ha dichiarato che, dopo aver fatto riparare a sue spese una parte dei difetti, aveva, poi, utilizzato l’auto solo nel fine settimana. E’ risultato, infine, che l’auto aveva avuto seri problemi nella marcia in velocità (“senso di sbandamento del veicolo in velocità come riferito dal teste S.”). A fronte di tali emergenze, ha osservato la corte, sarebbe stato onere della società convenuta dimostrare che il M. aveva fatto una utilizzazione piena e soddisfacente dell’auto sì da escludere l’esistenza di vizi tali da renderla inidonea o quanto meno non sicura. D’altra parte, la società convenuta non risulta che abbia chiesto di valutare, in via di eccezione, l’eventuale utilizzazione dell’autovettura da parte del M..
2.3. La corte, poi, quanto all’altro motivo d’appello, ha evidenziato che: – l’automobile, sin dal momento dell’acquisto, per poter essere normalmente utilizzata, ha avuto bisogno di essere “messa a punto” ed era, quindi, priva, ai sensi dell’art. 1497 c.c., delle qualità essenziali per l’uso a cui era destinata; il compratore, in ogni caso, ha provato il cattivo funzionamento dell’autovettura, non essendo onerato di provare né la relativa causa né la natura e l’entità dei vizi che l’hanno determinato; la società venditrice, dal suo canto, pur essendo tenuta a garantirne il buon funzionamento ai sensi dell’art. 1512 c.c., “non ha provveduto ad intervenire in modo da assicurare il buon funzionamento del mezzo”; – il consulente tecnico d’ufficio, infine, pur non avendo potuto stabilire in cosa sia consistito l’incidente nel quale l’autovettura era stata coinvolta, né a quale epoca risalisse, ha, comunque, precisato che certi “segni” presenti sulla stessa dimostrano l’utilizzo del cd. “banco di riscontro”, e cioè di uno strumento utilizzato normalmente per riparare danni alla scocca, individuando, così, in assenza di altri elementi utili, quella che appare come la causa più probabile, e cioè il coinvolgimento dell’autovettura in un pregresso incidente, dei lavori che la stessa aveva subito prima della sua vendita, compresa la verniciatura che, lungi dall’essere un segno di plusvalore, come vorrebbe l’appellante, dimostra, piuttosto, in assenza di altri elementi giustificativi, la necessità di coprire l’opera del carrozziere effettuato sulla scocca: il fatto, poi, che le deformazioni alla scocca non sia “significative” non vuol certo dire che non ci siano né che le stesse, seppur modeste, non abbiano inciso sulla sicurezza dell’automobile, così come dimostrato dallo suo sbandamento se lanciata in velocità e dall’impossibilità per il M. di un suo utilizzo per lunghi tragitti.
2.4. Quanto, infine, all’incidenza degli esposti difetti sul valore del bene, la corte d’appello ha rilevato che, se la vettura fosse stata in buono stato complessivo con parti meccaniche perfettamente revisionate, avrebbe avuto un valore commerciale di Euro 13.800,00 circa, mentre, nelle condizioni in cui la stessa si trovava, il prezzo, sempre che ne fosse stato garantita l’integrità, doveva essere prossimo ad Euro 9.000,00 e, precisamente, tra Euro 8.500,00 ed Euro 9.500,00.
3.1. La Auto & Auto s.r.l., con ricorso notificato in data 6/2/2017, ha chiesto, per due motivi, la cassazione della sentenza.
3.2. M.G. ha resistito con controricorso notificato in data 15/3/2017.
RAGIONI DELLA DECISIONE
4.1. Con il primo motivo, la ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1177,1490,1492,1493,1495,1497,1513,2697 c.c. e del D.Lgs. n. 206 del 2005, artt. 128,129 e 130 nonché l’omessa motivazione e la motivazione apparente, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha dichiarato la risoluzione del contratto di compravendita dell’autovettura omettendo, tuttavia, di considerare che la convenuta aveva contestato l’esistenza dei vizi lamentati dal M. e che l’attore non ha offerto, come sarebbe stato suo onere, la prova rigorosa della loro esistenza, non riscontrata, peraltro, neppure dal consulente tecnico il quale, infatti, non ha mai affermato con sicurezza che l’autovettura era stata coinvolta in un incidente stradale, tanto più se si considera che la stessa, dal marzo del 2006 e fino alle operazioni peritali, è sempre stata nell’esclusiva disponibilità del M..
4.2. La corte d’appello, quindi, ha osservato la ricorrente, di fronte ad accertamenti tecnici che avevano escluso l’esistenza di vizi e/o difetti, non poteva pervenire all’affermazione della inidoneità e quindi dell’inutilizzabilità del mezzo, confermando, con motivazione del tutto inesistente o comunque illogica e del tutto apparente, la risoluzione dichiarata dal tribunale.
4.3. D’altra parte, ha concluso la ricorrente, la risoluzione del contratto può aver luogo esclusivamente per un grave inadempimento mentre la trascurabile somma riconosciuta come risarcimento del danno rappresenta un modesto valore rispetto a quello dell’autovettura.
5.1. Con il secondo motivo, la ricorrente, lamentando l’omesso esame di fatto decisivo, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha omesso di esaminare il fatto che la convenuta aveva eccepito nella comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado, e cioè che il M., nei mesi successivi all’acquisto, come ammesso dallo stesso in sede di interrogatorio formale, aveva continuato costantemente e consistentemente ad utilizzare l’autovettura percorrendo oltre 15.000 km, con la conseguenza che la domanda di risoluzione doveva essere considerata inammissibile poiché l’utilizzazione del bene dev’essere considerata come una manifestazione di volontà da parte del compratore di accettare la cosa nonostante gli asseriti vizi.
5.2. La corte d’appello, invece, nonostante che la consistente utilizzazione del mezzo da parte dell’attore ed i chilometri percorsi sono stati fatti oggetto di discussione tra le parti, non ha tenuto conto di tali circostanze rilevanti e decisive, omettendo ogni concreta motivazione in proposito.
5.3. D’altra parte, ha concluso la ricorrente, se, dopo la vendita del marzo del 2006, l’autovettura usata ha percorso non meno di 15.000 km, ciò sta a significare che i difetti lamentati non erano tali da rendere l’autovettura inidonea all’uso cui era destinata.
6.1. I motivi, da esaminare congiuntamente, sono infondati.
6.2. Intanto, dev’essere ribadito che, per effetto della nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, nel testo applicabile ratione temporis, quale introdotto dal D.L. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 134 del 2012, oggetto del vizio di cui alla citata norma può essere soltanto l’omesso esame circa un “fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti”: il mancato esame, dunque, deve riguardare un vero e proprio “fatto”, in senso storico e normativo, ossia un fatto principale (e cioè un fatto costitutivo, modificativo impeditivo o estintivo) oppure un fatto secondario, vale a dire un fatto dedotto ed affermato dalle parti in funzione di prova di un fatto principale (cfr. Cass. n. 16655 del 2011; Cass. n. 7983 del 2014; Cass. n. 17761 del 2016; Cass. n. 29883 del 2017), e non, invece, gli elementi istruttori in quanto tali quando il fatto storico da essi (in ipotesi) rappresentato, vale a dire l’utilizzazione piena e continuativa dell’autovettura da parte del compratore, sia stato comunque preso in considerazione, come in effetti è accaduto nel caso di specie, dal giudice, ancorché questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti (cfr. Cass. SU n. 8053 del 2014). Del resto, come più volte ribadito da questa Corte, in tema di prova, spetta in via esclusiva al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, assegnando prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, nonché la facoltà di escludere, anche attraverso un giudizio implicito, la rilevanza di una prova, dovendosi ritenere, a tal proposito, che egli non sia tenuto ad esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga irrilevante ovvero ad enunciare specificamente che la controversia può essere decisa senza necessità di ulteriori acquisizioni (Cass. n. 98 del 2019, in motiv.; Cass. n. 11176 del 2017).
6.3. Quanto al resto, la Corte osserva come la società ricorrente, pur deducendo vizi di violazione di norme di legge sostanziale o processuale, ha lamentato, in sostanza, l’erronea ricognizione dei fatti che, alla luce delle prove raccolte, hanno operato i giudici di merito, lì dove, in particolare, questi, ad onta delle asserite emergenze degli stessi, hanno ritenuto, da un lato, che l’automobile, sin dal momento dell’acquisto, per poter essere normalmente utilizzata, aveva avuto bisogno di essere “messa a punto” ed era risultata, quindi, priva, ai sensi dell’art. 1497 c.c., delle qualità essenziali per l’uso a cui era destinata, e, per altro verso, che il compratore aveva dimostrato il cattivo funzionamento dell’autovettura, non avendo, per contro, l’onere di provare né la relativa causa né la natura e l’entità dei vizi che l’hanno determinato, senza, peraltro, che la società venditrice, tenuta alla relativa garanzia, fosse intervenuta “in modo da assicurare il buon funzionamento del mezzo”. La valutazione delle prove raccolte, però, anche se si tratta di presunzioni (Cass. n. 2431 del 2004; Cass. n. 12002 del 2017; Cass. n. 1234 del 2019), costituisce un’attività riservata in via esclusiva all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione se non per il vizio (nella specie, tuttavia, come visto, insussistente) consistito, come stabilito dall’art. 360 c.p.c., n. 5, nell’avere del tutto omesso, in sede di accertamento della fattispecie concreta, l’esame di uno o più fatti storici, principali o secondari, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbiano costituito oggetto di discussione tra le parti e abbiano carattere decisivo, vale a dire che, se esaminati, avrebbero determinato un esito diverso della controversia. Rimane, pertanto, estranea a tale vizio qualsiasi censura volta a criticare il “convincimento” che il giudice si è formato, a norma dell’art. 116 c.p.c., commi 1 e 2, in esito all’esame del materiale probatorio mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova. L’apprezzamento degli elementi istruttori costituisce, infatti, un’attività riservata in via esclusiva all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione (Cass. n. 11176 del 2017, in motiv.). Nel quadro del principio, espresso nell’art. 116 c.p.c., di libera valutazione delle prove (salvo che non abbiano natura di prova legale), del resto, il giudice civile ben può valutare discrezionalmente gli elementi probatori acquisiti e ritenerli sufficienti per la decisione, attribuendo ad essi valore preminente e così escludendo implicitamente altri mezzi istruttori richiesti dalle parti: il relativo apprezzamento è insindacabile in sede di legittimità, purché risulti logico e coerente il valore preminente attribuito, sia pure per implicito, agli elementi utilizzati. (Cass. n. 11176 del 2017). L’apprezzamento delle risultanze delle prove e il giudizio sull’attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono, in effetti, apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un’esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (v. Cass. n. 42 del 2009; Cass. n. 20802 del 2011). La violazione del precetto di cui all’art. 2697 c.c., del resto, si configura solo nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era gravata in applicazione di detta norma: non anche quando, come invece pretende la ricorrente, la censura abbia avuto ad oggetto la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti, lì dove ha ritenuto (in ipotesi erroneamente) assolto (o non assolto) tale onere ad opera della parte che ne era gravata in forza della predetta norma, che è sindacabile, in sede di legittimità, entro i ristretti limiti previsti dall’art. 360 c.p.c., n. 5 (cfr. Cass. n. 17313 del 2020; Cass. n. 13395 del 2018). Il compito di questa Corte, in effetti, non è quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata né quello di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dai giudici di merito (Cass. n. 3267 del 2008), dovendo, invece, solo controllare se costoro abbiano dato conto delle ragioni della loro decisione e se il loro ragionamento probatorio, qual è reso manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato, si sia mantenuto, com’e’ accaduto nel caso in esame, nei limiti del ragionevole e del plausibile (Cass. n. 11176 del 2017, in motiv.).
6.4. La corte d’appello, invero, dopo aver valutato le prove raccolte in giudizio, ha ritenuto, con apprezzamento nient’affatto apparente o illogico, che l’autovettura era risultata priva delle qualità essenziali per l’uso al quale era destinata e che il compratore aveva dimostrato in giudizio il suo cattivo funzionamento. Ed una volta affermato, come la corte ha ritenuto senza che tale apprezzamento in fatto sia stato utilmente censurato (nell’unico modo possibile, e cioè, a norma dell’art. 360 c.p.c., n. 5) per omesso esame di una o più circostanze decisive, il cattivo funzionamento dell’autovettura di cui la venditrice aveva garantito il buon funzionamento e la mancanza delle qualità necessarie per l’uso al quale la stessa era destinata, non si presta, evidentemente, a censure la decisione che la stessa corte ha conseguentemente assunto, e cioè l’accoglimento della domanda proposta dall’attore, in quanto volta, appunto, alla risoluzione del contratto di compravendita.
6.5. La mancanza delle qualità essenziali per l’uso a cui la cosa venduta è destinata, al pari del cattivo funzionamento della stessa ove ne sia stato garantito (come ritenuto dalla corte d’appello con statuizione rimasta, sul punto, incensurata) il buon funzionamento, costituiscono, in effetto, altrettanti inadempimenti da parte del venditore ai suoi obblighi contrattuali (cfr. Cass. n. 5155 del 1981) i quali, come tali, ove ritenuti, in fatto, di non scarsa importanza ai fini di cui all’art. 1455 c.c. dal giudice di merito (com’e’ accaduto nel caso di specie, a fronte dell’accertata eccedenza del prezzo pagato rispetto all’effettivo valore dell’autovettura), consentono al compratore di agire in giudizio per ottenere la risoluzione del contratto.
7. Il ricorso dev’essere, quindi, respinto.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
9. La Corte dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese di lite, che liquida in Euro 2.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%; dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile, il 29 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 1 dicembre 2021
Codice Civile > Articolo 1177 - Obbligazione di custodire | Codice Civile
Codice Civile > Articolo 1455 - Importanza dell'inadempimento | Codice Civile
Codice Civile > Articolo 1490 - Garanzia per i vizi della cosa venduta | Codice Civile
Codice Civile > Articolo 1492 - Effetti della garanzia | Codice Civile
Codice Civile > Articolo 1493 - Effetti della risoluzione del contratto | Codice Civile
Codice Civile > Articolo 1495 - Termini e condizioni per l'azione | Codice Civile
Codice Civile > Articolo 1497 - Mancanza di qualita' | Codice Civile
Codice Civile > Articolo 1512 - Garanzia di buon funzionamento | Codice Civile
Codice Civile > Articolo 1513 - Accertamento dei difetti | Codice Civile
Codice Civile > Articolo 2697 - Onere della prova | Codice Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 116 - Valutazione delle prove | Codice Procedura Civile