Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.37782 del 01/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – rel. Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5489-2017 proposto da:

A.M. e Z.M.R., rappresentati e difesi dall’Avv. SILVIA VITALI, Foro di Bergamo (*****), fax ***** e pec.

silviavitali.bergamo.becavvocati.it;

– ricorrenti –

contro

COMUNE di ZANDOBBIO, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. ALESSIO PETRETTI elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo in ROMA, Via degli SCIPIONI 268/A;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 806/2016, della CORTE di APPELLO di BRESCIA depositata il 2.09.2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/09/2021 dal Consigliere Dott. BELLINI UBALDO.

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione, notificato in data 28.4.2006, i coniugi A.M. a Z.M.R. convenivano in giudizio avanti al Tribunale di Bergamo, Sezione Distaccata di Grumello del Monte, il COMUNE DI ZANDOBBIO chiedendo, in via preliminare, di accertare e dichiarare l’avvenuta tacita sdemanializzazione dell’area ove era insistente il sentiero comunale denominato della “*****” in corrispondenza dei mappali di proprietà degli attori nn. *****, *****, *****, ***** (a monte), *****, *****, *****, *****, ***** (a valle); in via principale: accertare e dichiarare l’intervenuta usucapione della predetta area in favore degli attori, con ogni conseguente pronunzia di legge che spiegasse gli effetti costitutivi dell’usucapione in favore degli attori. In particolare, esponevano che detto sentiero sin dal 1967 non risultava più destinato al pubblico transito, né in diverso modo utilizzato dalla P.A., trattandosi di percorso in stato di completo abbandono e disuso, coperto da sterpaglie e non più percorso da alcuno della collettività. Gli attori allegavano che, a partire dalla fine degli anni ‘70, il Comune di Zandobbio aveva deciso di dar corso alla realizzazione della strada dei *****, sulla quale si affacciava la loro proprietà, che intersecava il vecchio sentiero della ***** e fungeva da nuovo percorso stradale; esponevano quindi che, nel corso dei lavori di realizzazione della nuova strada, la P.A. aveva fatto erigere un muro laterale in cemento armato, dell’altezza di 50 cm, il quale, cintando la proprietà A.- Z., aveva fatto venir meno, definitivamente, l’utilizzo e la destinazione pubblica del sentiero della *****. Deducendo l’avvenuta sdemanializzazione tacita del bene e il possesso esclusivo ultraventennale del tratto di sentiero insistente sulla loro proprietà, gli attori chiedevano pronunciarsi l’acquisto del sedime per intervenuta usucapione ventennale.

Si costituiva in giudizio il Comune di Zandobbio contestando le domande attoree ed eccependo la carenza dei presupposti di legge della sdemanializzazione tacita del bene e del suo acquisto per usucapione. In particolare, il convenuto sosteneva che gli atti allegati dall’attore non potessero essere considerati rilevanti ai fini della sdemanializzazione del sentiero comunale, avendo la P.A. compiuto negli anni interventi di recupero dello stesso e non potendo essere attribuita rilevanza alla realizzazione del citato muro di cemento armato, trattandosi di opera di contenimento non incompatibile con la conservazione della destinazione pubblica del sentiero. Inoltre, il Comune contestava la sussistenza dei requisiti per l’acquisto della proprietà del sedime a titolo originario, allegando la presenza di atti interruttivi e, comunque, la mancanza di un idoneo possesso ad usucapionem. Concludeva, quindi, per l’integrale rigetto delle domande e istanze istruttorie degli attori.

Espletata C.T.U., prova testimoniale e interrogatorio formale del Sindaco di Zandobbio, con sentenza n. 1677/2014 il Tribunale di Bergamo rigettava le domande attoree compensando le spese di lite e di CTU.

Avverso la sentenza proponevano appello A.M. e Z.M.R., cui resisteva il Comune di Zandobbio, proponendo appello incidentale sulla compensazione delle spese processuali.

Con sentenza n. 806/2016, depositata in data 2.9.2016, la Corte d’Appello di Brescia rigettava l’appello principale accogliendo quello incidentale e condannando gli appellanti, in solido tra loro, alla rifusione in favore del Comune di Zandobbio delle spese di lite dei due gradi di giudizio e di quelle di CTU.

Avverso detta sentenza propongono ricorso per cassazione A.M. e Z.M.R. sulla base di due motivi. Resiste il Comune di Zandobbio con controricorso. Le parti hanno depositato le rispettive memorie illustrative.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. – Con il primo motivo, i ricorrenti lamentano la “Violazione dell’art. 829 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5”, osservando che la Corte territoriale non solo non abbia dato la giusta considerazione alla realizzazione del muretto in calcestruzzo a chiusura dell’imbocco originario del sentiero della *****, ma non abbia neppure tenuto conto di un fatto decisivo per il giudizio di sdemanializzazione: ossia ai tagli del muro eseguiti dall’amministrazione comunale in corrispondenza di altri accessi a sentieri agresti, ma non relativi a quello per cui è causa. Inoltre, non poteva essere attribuita alcuna rilevanza a condotte poste in essere dalla P.A. successivamente all’insorgere della presente controversia.

1.2. – Con il secondo motivo, i ricorrenti deducono la “Violazione degli artt. 832 e 1159 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”, sottolineando che, uti domini, avevano adibito il sedime del sentiero a giardino e pascolo, inglobandolo nel resto del terreno pertinenziale dell’abitazione. Sicché, dalle fotografie allegate alla CTU si evinceva come non fosse più distinguibile il sedime stradale dal resto dei terreni di proprietà attorea, cintati da rete metallica; laddove, le testimonianze assunte in giudizio, comprovavano l’utilizzo del sedime da parte degli odierni ricorrenti e del loro dante causa.

2. – I motivi, da esaminarsi e decidere congiuntamente, sono inammissibili.

2.1. – Va rilevato che il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge, e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di un’erronea valutazione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa (e della valutazione delle medesime) è esterna all’esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione (peraltro, entro i limiti del paradigma previsto dal nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5). Essendo il discrimine tra l’una e l’altra ipotesi segnato dal fatto che solo quest’ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (Cass. n. 24054 del 2017; Cass. n. 24155 del 2017; Cass. n. 195 del 2016; Cass. n. 26110 del 2016).

Pertanto, il motivo con cui si denunzia il vizio della sentenza previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 3 deve essere dedotto, a pena di inammissibilità, non solo mediante la puntuale indicazione delle norme assuntivamente violate, ma anche e soprattutto mediante specifiche e intelligibili argomentazioni intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie; diversamente impedendosi alla Corte di cassazione di verificarne il fondamento della lamentata violazione.

Risulta, quindi, inammissibile, la deduzione di errori di diritto individuati (come nella specie) per mezzo della sola indicazione delle norme pretesamente violate (artt. 1455 e 1218 c.c.), ma non dimostrati, viceversa, attraverso una circostanziata critica delle soluzioni concrete adottate dal giudice del merito, nel risolvere le questioni giuridiche poste dalla controversia, operata nell’ambito di una valutazione comparativa con le diverse soluzioni prospettate nel motivo e non attraverso la mera contrapposizione di queste ultime a quelle desumibili dalla motivazione della sentenza impugnata (Cass. n. 11501 del 2006; Cass. n. 828 del 2007; Cass. n. 5353 del 2007; Cass. n. 10295 del 2007; Cass. 2831 del 2009; Cass. n. 24298 del 2016).

2.2. – Peraltro, costituisce principio consolidato quello secondo cui l’apprezzamento del giudice del merito – nel porre a fondamento della propria decisione una argomentazione, tratta dalla analisi di fonti di prova con esclusione di altre – non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del suo convincimento, senza essere tenuto a discuterne ogni singolo elemento o a confutarne tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e le circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (ex plurimis, Cass. n. 9275 del 2018; Cass. n. 5939 del 2018; Cass. n. 16056 del 2016; Cass. n. 15927 del 2016).

Ne consegue che tale accertamento è censurabile in sede di legittimità unicamente nel caso in cui (contrariamente a quanto risulta nella presente fattispecie, che, come detto, ne è congruamente e coerentemente supportata) la motivazione stessa risulti talmente inadeguata da non consentire di ricostruire l’iter logico seguito dal giudice per attribuire al rapporto negoziale un determinato contenuto, oppure nel caso di violazione delle norme ermeneutiche; con la precisazione che nessuna di tali censure può risolversi in una critica del risultato interpretativo raggiunto dal giudice, che si sostanzi nella mera contrapposizione di una differente interpretazione (tra le tante, Cass. n. 26683 del 2006; Cass. n. 18375 del 2006; Cass. n. 1754 del 2006).

3. – Va inoltre rilevato che il novellato paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (nella formulazione adottata dal D.L. n. 83 del 2012, convertito dalla L. n. 134 del 2012, ed applicabile ratione temporis) consente di denunciare in cassazione (oltre all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante) solo il vizio dell’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, vale a dire che, ove esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia (Cass. sez. un. 8053 del 2014; conf. Cass. n. 14014 del 2017; Cass. n. 9253 del 2017). Detto controllo concerne l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza (rilevanza del dato testuale) o dagli atti processuali (rilevanza anche del dato extratestuale), che abbia costituito oggetto di discussione e abbia carattere decisivo (vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Pertanto, l’omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, non integra l’omesso esame circa un fatto decisivo previsto dalla norma, quando il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti (Cass., sez. un., n. 19881 del 2014).

3.1. – Sicché, nel rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente (nella specie) avrebbe dovuto (data la formulazione dei motivi) anche specificamente e contestualmente indicare con precisione, oltre al “fatto storico” il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività” (Cass. n. 14014 del 2017; Cass. n. 9253 del 2017). Viceversa, nei motivi in esame, della enucleazione e della configurazione della sussistenza (e compresenza) di siffatti presupposti (sostanziali e non meramente formali), onde potersi ritualmente riferire al parametro di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, non v’e’ alcuna idonea e spcifica indicazione.

4. – Così, a fronte delle contestazioni mosse dai ricorrenti alla sentenza d’appello impugnata, la Corte distrettuale affermava, correttamente, che il tratto di sentiero della ***** posto all’interno della proprietà degli attori, anche se per un certo periodo in stato di abbandono, non era stato utilizzato per il pubblico transito, in ragione della sua modesta altezza, della funzione di solo passaggio pedonale del sito e della natura di strada agreste del sentiero (sentenza impugnata, pag. 8); che non aveva subito alcun processo di sdemanializzazione (pur se indipendentemente da un formale atto), quale conseguenza della cessazione della destinazione del bene al passaggio pubblico, in virtù di atti univoci ed incompatibili con la volontà di conservare quella destinazione; il relativo accertamento da parte del giudice di merito, essendo immune da vizi logici e giuridici, incensurabile in sede di legittimità (Cass. n. 22569 del 2020; Cass. n. 4827 del 2016; Cass. n. 14666 del 2008). Pertanto, la mancata prova del bene era, di per sé, decisiva della controversia, in mancanza (tra l’altro) degli elementi, oggettivo e soggettivo, richiesti dalla legge per l’acquisto per usucapione (sentenza impugnata pag. 10). Tanto più in quanto la Corte distrettuale rilevava come dalla documentazione prodotta dalla difesa dell’Ente risultasse una costante considerazione del bene come facente parte del patrimonio comunale (sentenza impugnata, pag. 9).

4.1. – Di conseguenza, nella specie, non risultava necessario, come dedotto dal controricorrente, valutare né l’incidenza della ipotesi di “doppia conforme”, prevista dall’art. 348-ter c.p.c., comma 5, con cui il ricorrente in cassazione deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (cfr. ex plurimis Cass. n. 29222 del 2019; Cass. n. 26774; Cass. n. 20994 del 2019); né rilevava l’assunto secondo cui la sentenza impugnata aveva deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Suprema Corte, giacché l’esame dei motivi non offriva elementi per per mutare l’orientamento della stessa.

5. – In conclusione, dunque, il ricorso si presenta privo di una precisa identificazione, necessaria, appunto, per evidenziarne e compiutamente individuarne il preciso contenuto ed analizzarne la fondatezza o meno, sia in generale che riguardo ai singoli motivi proposti. Le censure, in tale modo articolate, risultano eterogenee e rapsodiche, contraddistinte piuttosto dall’evidente scopo di contestare globalmente le motivazioni poste a sostegno della decisione impugnata, risolvendosi, in buona sostanza, nella richiesta di una inammissibile generale (ri)valutazione alternativa delle ragioni poste a fondamento della sentenza impugnata, in senso antagonista rispetto a quella compiuta dal giudice di appello (Cass. n. 1885 del 2018); così, inammissibilmente, rimettendo nella sostanza al giudice di legittimità il compito di isolare le singole doglianze teoricamente proponibili onde ricondurle a uno dei mezzi di impugnazione enunciati dal citato art. 360 c.p.c. per poi ricercare quali disposizioni possano essere utilizzabili allo scopo; in sostanza, attibuendo al giudice di legittimità il compito di dar forma e contenuto giuridici alle generiche censure del ricorrente, per poi decidere su di esse.

6. – Il ricorso va dunque rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Va emessa la dichiarazione D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento in favore del Comune controricorrente delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi Euro 700,00 oltre a Euro 200,00 per rimborso spese vive, oltre al rimborso forfettario spese generali, in misura del 15%, ed accessori di legge. Ex D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della seconda sezione civile, della Corte Suprema di Cassazione, il 10 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 1 dicembre 2021

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