Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.37825 del 01/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – rel. Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 888-2017 proposto da:

Avv. M.T., che si rappresenta e difende in proprio, ed elettivamente domiciliato presso il suo recapito in ROMA, VIA CASSIANI 21;

– ricorrente –

contro

R.A., rappresentato e difeso dagli Avvocati ANDREA LO CASTRO e ADALGISA BARTOLO, ed elettivamente domiciliato presso il primo in MESSINA, C.rso CAVOUR 95;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 671/2015, della CORTE di APPELLO di MESSINA pubblicata il 24.11.2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/07/2021 dal Consigliere Dott. UBALDO BELLINI.

FATTO E DIRITTO

Con sentenza n. 1315/2007, il Tribunale di Messina, nel giudizio promosso dall’avv. M.T. per ottenere la liquidazione del proprio compenso professionale, in relazione all’attività difensiva espletata nell’interesse e per conto di R.A., nel giudizio avverso la SNAM s.p.a. (oggi, ENI s.p.a. divisione Gas&Power), accoglieva la domanda liquidando la somma di Euro 3.957,12, oltre IVA e CPA come per legge e oltre interessi legali dalla data della domanda sino al soddisfo; rigettava la domanda proposta nei confronti di ENI s.p.a. divisione Gas&Power; condannava il R. al pagamento delle spese del giudizio; condannava il M. al pagamento in favore dell’ENI s.p.a. delle spese di lite.

Avverso detta sentenza proponeva appello il M. allegando un unico e articolato motivo di impugnazione e chiedendo il riconoscimento della solidarietà passiva anche nei confronti dell’ENI ex art. 68 della Legge Professionale.

Si costituiva ENI s.p.a. divisione Gas&Power contestando il gravame e chiedendone il rigetto; in via subordinata, formulava domanda di garanzia e rivalsa nei confronti di R.A.; il quale peraltro non si costituiva in giudizio.

Con sentenza n. 671/2015, depositata il 24.11.2015, la Corte d’Appello rigettava l’appello confermando la decisione impugnata e dichiarava compensate le spese di lite. Nella specie, il R., con l’atto del 23.5.1997, aveva dichiarato di aver ricevuto l’importo di L. 2.700.000, per l’occupazione del proprio terreno, ritenuto corrispondente all’ammontare dei danni subiti. L’attività di carattere professionale dell’appellante risultava dimostrata unicamente nei confronti del R.A..

Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione l’Avv. M.T. sulla base di tre motivi. Resiste R.A. con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Osserva preliminarmente la Corte che l’istanza di interruzione del processo per morte del controricorrente, formulata dal difensore di quest’ultimo e contrastata dalla ricorrente, non può essere accolta, dal momento che l’evento segnalato è intervenuto nel corso del giudizio di legittimità a contraddittorio già instaurato (Cass. n. 1757 del 2016; cfr. Cass. n. 24635 del 2015) Costituisce infatti principio consolidato secondo cui che “al giudizio innanzi alla Corte di Cassazione, in considerazione della particolare struttura e della disciplina del procedimento di legittimità, non è applicabile l’istituto dell’interruzione del processo, con la conseguenza che la morte di una delle parti, intervenuta dopo la rituale instaurazione del giudizio, non assume alcun rilievo, né consente agli eredi di tale parte l’ingresso nel processo” (Cass. n. 8377 del 1992).

1.1. – Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la “Violazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 in relazione agli artt. 346 e 333 c.p.c. e art. 2909 c.c.”, giacché la Corte di merito violava l’art. 346 c.p.c. secondo cui le domande e le eccezioni non accolte dalla sentenza di primo grado si intendono rinunciate ove l’appellato soccombente non abbia proposto appello (Cass. n. 1443 del 2013). Nella fattispecie, il Tribunale, nel rigettare l’eccezione della convenuta, aveva dichiarato che l’atto di quietanza sottoscritto dal R. costituiva una vera e propria transazione poiché poneva fine al giudizio pendente tra le parti. Nessun rilievo, per il ricorrente aveva la circostanza che l’atto non avesse i requisiti formali di cui all’art. 1965 c.c. e che fosse stato formato senza l’assistenza dell’avv. M. (Cass. n. 4141 del 1982; Cass. n. 1287 del 2000).

Osserva il ricorrente che la parte parzialmente soccombente in relazione a una domanda ha l’onere di proporre appello incidentale, pena il formarsi del giudicato sul rigetto della domanda (Cass. n. 9440 del 2005) e che ove una questione abbia formato oggetto di decisione del Giudice di primo grado e non sia stata impugnata e il Giudice d’appello non abbia rilevato d’ufficio la formazione di un giudicato interno, spetta alla Suprema Corte rilevare d’ufficio il giudicato (Cass. n. 1284 del 2007).

1.2. – Il motivo non è fondato.

1.3. – In primo luogo, la dedotta violazione dell’art. 346 c.p.c. si scontra con la completa assertività dell’assunto, mancante di alcuno specifico riferimento a situazioni di decadenza dalle domande e/o eccezioni non riproposte.

1.4. – Quanto al denunciato onere di spettanza al giudice di legittimità di rilevare d’ufficio il giudicato, va osservato che questa Corte ha ribadito che il giudicato sostanziale, esterno e/o interno, non si forma su enunciazioni puramente incidentali, nonché su considerazioni prive di relazione causale con quanto abbia formato oggetto della decisione, le quali, appunto perché mancanti di collegamento con il contenuto del dispositivo, non hanno efficacia decisoria e non possono pregiudicare i diritti delle parti (Cass. n. 13003 del 2006).

1.5. – Quanto al thema decidendum del giudizio, l’art. 68 della legge prof. forense, stabilendo che tutte le parti che hanno transatto sono solidalmente obbligate al pagamento degli onorari e al rimborso delle spese in favore degli avvocati che hanno partecipato al giudizio definito con quella transazione, si riferisce ad ogni accordo mediante il quale le parti facciano cessare, senza la pronuncia del giudice, una lite già cominciata (Cass. n. 14193 del 2010). Affiche possa sussistere l’obbligazione solidale prevista dalla citata norma e il difensore possa richiedere il pagamento degli onorari ed il rimborso delle spese nei confronti della parte avversa al proprio cliente, è necessaria la definizione del giudizio con una transazione (o con un accordo equivalente) che sottragga al giudice la definizione del giudizio e la pronuncia in ordine alle spese (Cass. n. 18343 del 2004, in motivazione).

La norma citata non e’, invece, applicabile allorquando la causa sia stata definita direttamente dal giudice con una sentenza che, oltre a disporre la cessazione della materia del contendere a seguito della sopravvenuta transazione, abbia pronunciato sulle spese, rigettando la richiesta di condanna della controparte. In tal caso, difatti, manca il presupposto stesso per l’applicazione del citato art. 68, il quale implica l’esistenza di un accordo diretto, appunto, a sottrarre al giudice anche la pronuncia sulle spese (Cass. n. 14193 del 2010, cit.).

1.6. – Sicché, correttamente la quietanza liberatoria rilasciata a saldo di ogni pretesa deve essere intesa, di regola, come semplice manifestazione del convincimento soggettivo dell’interessato di essere soddisfatto di tutti i suoi diritti, e pertanto alla stregua di una dichiarazione di scienza priva di efficacia negoziale, salvo che nella stessa non siano ravvisabili gli estremi di un negozio di rinunzia o transazione in senso stretto, ove, per il concorso di particolari elementi di interpretazione contenuti nella stessa dichiarazione, o desumibili aliunde, risulti che la parte l’abbia resa con la chiara e piena consapevolezza di abdicare o transigere su propri diritti (Cass. n. 18094 del 2015; conf. Cass. 9120 del 2015).

La quietanza di pagamento in atti non può essere identificata con l’accordo transattivo, non avendo la natura bilaterale di esso e mancando la reciprocità delle concessioni e dei vicendevoli sacrifici; la quietanza non possiede efficacia di carattere negoziale, perché, concretandosi nella mera esposizione da parte del creditore del convincimento di essere stato soddisfatto di ogni spettanza, non determina il costituirsi di una situazione definitiva, né tantomeno implica reciproci riconoscimenti (Cass. n. 2146 del 2011).

1.7. – Nella fattispecie, il controricorrente R.A., con l’atto del 23.5.1997, aveva semplicemente dichiarato di aver ricevuto l’importo dovuto per l’occupazione del proprio terreno, ritenuto corrispondente all’ammontare dei danni subiti. Correttamente, dunque, la Corte territoriale aveva ritenuto che, affinché potesse configurarsi l’obbligo di solidarietà passiva, le parti dovessero sottoscrivere un accordo di natura stragiudiziale, diretto a sottrarre al Giudice la definizione della causa; per cui l’esistenza di una pronuncia del Giudice che definisse il giudizio precludeva la possibilità di far valere la solidarietà professionale (Cass. n. 14193 del 2010).

2. – Il Collegio, aderisce al canone c.d. della ragione più liquida, cioè in conseguenza dell’esame esclusivo della questione assorbente (cfr. Cass. n. 2872 del 2017; Cass. n. 17214 del 2016; Cass. n. 5724 del 2015; Cass., sez. civ. n. 26242 del 2014); conseguenza che, sviluppata nel caso di specie nel terzo motivo di ricorso, è idonea, di per sé sola, a sorreggere la decisione, che il ricorso sia inammissibile. Nel caso di specie, la sentenza di merito è sorretta, come detto, da due rationes decidendi, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata: basata sulla specificata ratio del dettato normativo di cui alla legge professionale, a sua volta soggetto alla operatività dei presupposti: 1) della esistenza di un inequivoco accordo transattivo; e 2) della partecipazione del legale agli ultimi tre anni del ricorso.

3. – L’inammissibilità di tale motivo rende irrilevante l’esame degli altri posti con i motivi secondo e terzo (che per completezza di seguito si riportano), in cui il ricorrente denuncia la “Violazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 in relazione al R.D.L. n. 1578 del 1933, art. 68 in relazione all’art. 1965 c.c. – in relazione all’art. 91 c.p.c.; violazione dell’art. 324 c.p.c. in relazione all’art. 2909 c.c.”, sull’assunto della applicabilità della L. Prof. n. 1578 del 1933, art. 68 nel caso di accordo stipulato, anche senza intervento dei difensori, tra le parti che abbiano previsto semplicemente l’abbandono della causa e la cancellazione di essa dal ruolo (secondo motivo); nonché la “Violazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5; violazione dell’art. 324 c.p.c.”, evidenziando che la SNAM s.p.a. non aveva replicato a quanto eccepito da controparte (terzo motivo) atteso che in nessun caso potrebbe derivarne l’annullamento della sentenza impugnata, risultando comunque consolidata l’autonoma motivazione oggetto della censura dichiarata inammissibile (Cass. n. 15350 del 2017).

4. – Il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Va emessa altresì la dichiarazione ex D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento in favore del controricorrente delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi Euro 2.500,00 di cui Euro 200,00 per rimborso spese vive, oltre al rimborso forfettario spese generali, in misura del 15%, ed accessori di legge. Ex D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater sussistono i presupposti per il versamento, dal ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 9 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 1 dicembre 2021

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