LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –
Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. VARRONE Luca – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 665-2017 proposto da:
D.P.D., rappresentata e difesa dall’Avvocato MAURO CASSOL per procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
B.G. e C.A., rappresentati e difesi dall’Avvocato BENITO PANARITI e dall’Avvocato ANTONELLA PAGGIARO per procura a margine del controricorso;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 2113/2016 della CORTE D’APPELLO DI VENEZIA, depositata il 22/9/2016;
udita la relazione della causa svolta nell’adunanza non partecipata del 10/9/2021 dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO.
FATTI DI CAUSA
1.1. B.G. e C.A., con atto di citazione notificato l’8/2/2005, hanno convenuto in giudizio, innanzi al tribunale di Belluno, D.P.D. e B.J., deducendo che le convenute avevano eseguito opere contrastanti con le norme di vicinato nonché opere (condotte idriche ed elettriche) illegittimamente gravanti sulla proprietà degli attori, e chiedendo, quindi, la condanna delle stesse alla eliminazione delle opere illecite.
1.2. Le convenute si sono costituite in giudizio chiedendo il rigetto delle domande proposte dagli attori ed, in via subordinata, la costituzione giudiziale di servitù di acquedotto e di scarico, nonché la condanna degli attori alla rimozione delle opere ritenute abusive asseritamente eseguite dagli stessi.
2. Il tribunale, ogni altra domanda rigettata, ha, tra l’altro, condannato la convenuta D.P.D. alla rimozione della canna fumaria, del pozzetto griglia e della ringhiera in legno descritti in motivazione nonché alla chiusura della veduta, pure descritta in motivazione, con la rimozione delle relative imposte, oltre al risarcimento dei danni conseguenti alla illecita realizzazione delle predette opere, mentre ha rigettato la domanda riconvenzionale delle convenute alla rimessione in pristino con riferimento alla scalinata in porfido.
3.1. D.P.D. e B.J. hanno proposto appello avverso la sentenza del tribunale, chiedendone la riforma.
3.2. B.G. e C.A. hanno resistito all’appello chiedendone il rigetto.
4.1. La corte d’appello, con la sentenza in epigrafe, ha rigettato l’appello ed ha, quindi, integralmente confermato la sentenza del tribunale.
4.2. La corte, in particolare, ha esaminato il primo motivo d’appello, con il quale le appellanti avevano censurato la sentenza del tribunale lì dove le ha condannate alla rimozione della canna fumaria: e l’ha ritenuto infondato. La corte, sul punto, dopo aver osservato che la consulenza tecnica d’ufficio, come scritto dal primo giudice, era stata condotta con rigore metodologico, oltre che motivata in modo pienamente condivisibile, e che le conclusioni del consulente non erano state smentite né dall’istruttoria orale né dai documenti in atti, ha ritenuto che la sentenza del tribunale, recependo la consulenza tecnica, aveva correttamente ordinato la rimozione, ai sensi dell’art. 936 c.c., comma 3, della canna fumaria, trattandosi di opera realizzata sul fondo altrui senza il consenso del proprietario sul rilievo che la stessa, come risulta dalla consulenza tecnica d’ufficio, posta sul retro del fabbricato della parte convenuta, era completamente esterna al muro dell’edificio ed invadeva la proprietà dell’attore, e non trova, dunque, applicazione la norma dell’art. 890 c.c., che regola le distanze per fabbricati e depositi nocivi. Ne’, del resto, ha proseguito la corte, appare fondata l’affermazione dagli appellanti secondo cui la canna in questione costituiva la ricostruzione di un’altra preesistente, non emergendo la prova tra gli allegati alla consulenza tecnica d’ufficio o dagli reperti fotografici, della preesistente canna fumaria. D’altra parte, ha aggiunto la corte, la concessione n. 524 del 19/11/1996 non fa alcun riferimento alla ricostruzione di una canna fumaria mentre le testimonianze relative all’esistenza di una presunta canna fumaria sono risultate assolutamente generiche.
4.3. La corte, quindi, ha provveduto ad esaminare il secondo motivo d’appello, con il quale le appellanti avevano censurato la sentenza del tribunale lì dove le ha condannate alla rimozione del pozzetto con griglia per la raccolta delle acque meteoriche: e l’ha ritenuto infondato. La corte, al riguardo, dopo aver ribadito la completezza della consulenza tecnica, ha ritenuto che difettassero i presupposti, ai sensi degli artt. 1043 e 1069 c.c., per la costituzione di una servitù di scarico coattivo, essendo stato accertato dal consulente che esistono soluzioni alternative per liberarsi delle “acque di scarico” attraverso l’esecuzione delle opportune opere di isolamento dalle infiltrazioni per la porzione interrata della parete nord della proprietà D.P..
4.4. La corte, quindi, ha provveduto ad esaminare il terzo motivo d’appello, con il quale le appellanti avevano censurato la sentenza del tribunale lì dove le ha condannate alla rimozione della ringhiera in legno: e l’ha parimenti ritenuto infondato. La corte, sul punto, dopo aver rilevato che la consulenza tecnica aveva riportato i grafici approvati con la concessione edilizia n. 524 del 1996 del Comune di Feltre, i quali prevedevano come il parapetto in legno verso la porzione di corte comune fosse realizzato all’interno del pianerottolo, ha ritenuto che, al contrario, nella realtà, il parapetto era stato costruito esternamente con occupazione della corte, e che, di conseguenza, il manufatto violava le distanze ed invadeva la proprietà comune in violazione degli artt. 873 e 936 c.c..
4.5. La corte, poi, ha ritenuto l’infondatezza del quarto motivo d’appello, con il quale le appellanti avevano censurato la sentenza del tribunale lì dove le ha condannate alla chiusura della veduta. La corte, al riguardo, dopo aver premesso che dalla foto prodotta risulta che nella parete nord del fabbricato di proprietà della convenuta era esistente un foro prospiciente sulla proprietà dell’attore e che tale foro, tamponato con i lavori di ristrutturazione, risulta per posizione e dimensioni completamente difforme rispetto al foro attualmente aperto, per un verso ha rilevato che, come accertato dalla consulenza tecnica d’ufficio, tale veduta (“la finestra del bagno”), realizzata nel corso dei lavori di ristrutturazione e quindi dopo il 1996, non rispettava la distanza prevista dal codice civile (m. 1,50) per l’apertura di nuove veduta, e, per altro verso ha ritenuto che il tribunale avesse correttamente disposto, a norma dell’art. 905 c.c., la chiusura di tale finestra (“aperta sul retro del fabbricato di proprietà D.P.D. in corrispondenza del locale bagno”).
4.6. La corte, infine, ha ritenuto l’infondatezza del sesto motivo d’appello, con il quale le appellanti avevano censurato la sentenza del tribunale lì dove ha rigettato la domanda di rimozione della scaletta in porfido realizzata dagli attori. La corte, sul punto, dopo aver premesso, in fatto, che, come accertato dalla consulenza tecnica d’ufficio, la scaletta in porfido era stata realizzata in parte sulla corte comune (mappale 559) e in parte sulla corte di proprietà degli attori B. e C. (mappale *****), e che la costruzione di detta scaletta non aveva limitato la precedente superficie della corte comune, ha ritenuto che, in mancanza di una servitù di passaggio ritualmente costituita “sul fondo degli appellati” e, comunque, della prova da parte delle appellanti del transito con mezzi meccanici sull’area di proprietà attorea, il tribunale avesse correttamente escluso l’illecita restrizione di “legittime facoltà” in ipotesi precedentemente esercitate.
5.1. D.P.D., nella dichiarata qualità di esclusiva proprietaria dell’immobile in cui sono state realizzate le presunte opere abusive, con ricorso notificato il 27/12/2016, ha chiesto, per sei motivi, la cassazione della sentenza della corte d’appello, dichiaratamente notificata il 27/10/2016.
5.2. B.G. e C.A. hanno resistito con controricorso notificato il 2/2/2017 e depositato memoria.
5.3. L’avv. Mauro Cassol, quale difensore della ricorrente, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, ha chiesto la liquidazione del compenso maturato.
RAGIONI DELLA DECISIONE
6.1. Con il primo motivo, la ricorrente, lamentando la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 873,890,934 e 936 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello l’ha condannata alla rimozione della canna fumaria senza, tuttavia, considerare, nel caso di specie, doveva essere applicata norma prevista dall’art. 890 c.c., la quale dispone che per i camini devono essere osservate le distanze stabilite dai regolamenti ed, in mancanza, come nel caso del Comune di Feltre, quelle necessarie a preservare i fondi vicini da ogni danno alla solidità, salubrità e sicurezza. Nel caso in esame, pertanto, non vi era alcun obbligo di rispettare la distanza dai confini per la realizzazione del manufatto, che costituisce una ricostruzione di quello già esistente, non avendo i coniugi B. e C. dedotto e provato che i manufatti in questione, per la posizione in cui si trovano, costituissero causa di pregiudizio alla solidità, salubrità e sicurezza del loro fondo.
6.2. D’altra parte, ha aggiunto la ricorrente, l’acquisizione per accessione, ai sensi degli artt. 934 ss c.c., riguarda solo le opere incorporate al suolo ma non si estende agli sporti della costruzione, come la canna fumaria non ancorata al suolo.
6.3. In ogni caso, lo ius tollendi può essere esercitato, a norma dell’art. 936 c.c., comma 5, entro il termine di decadenza di sei mesi dal momento in cui il proprietario aveva avuto notizia dell’incorporazione.
6.4. I terzi, comunque, ha concluso la ricorrente, a norma dell’art. 840 c.c., possono utilizzare lo spazio sovrastante il suolo essendo stato ravvisato nell’interesse del proprietario del suolo ad escludere l’altrui attività il limite entro il quale lo stesso può opporsi alle immissioni nello spazio sovrastante.
7. Con il secondo motivo, la ricorrente, lamentando l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello non ha tenuto in considerazione che le prove raccolte nel corso del giudizio avevano dimostrato la preesistenza della canna fumaria nella stessa posizione di quella attuale.
8.1. Il primo ed il secondo motivo, da trattare congiuntamente, sono infondati: anche se la motivazione, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., u.c., dev’essere corretta essendo il dispositivo conforme a diritto.
8.2. Intanto, la prima censura sollevata dalla ricorrente non si confronta realmente con la decisione che ha impugnato: la quale, in effetti, ha condannato (a questo fine, non importa se a torto o a ragione) la convenuta alla rimozione della canna fumaria non già perché costruita sul fondo di proprietà della stessa (ma) in violazione delle distanze rispetto al confine, bensì in quanto realizzata in modo tale da invadere il fondo di proprietà dei vicini. La corte d’appello, invero, dopo aver escluso che si trattava della ricostruzione di una precedente canna fumaria (e tale accertamento non è stato utilmente censurato a norma dell’art. 360 c.p.c., n. 5, nell’interpretazione fornita dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 8053 del 2014, se, com’e’ accaduto nel caso di specie, il fatto rilevante ai fini del giudizio è stato comunque preso in esame), ne ha ordinato la rimozione sul rilievo che la stessa, in quanto posta sul retro del fabbricato della convenuta e completamente esterna al muro di tale edificio, invadeva il fondo di proprietà degli attori.
8.3. Ne’ rileva il fatto che la corte d’appello abbia invocato, a sostegno della decisione assunta, la norma prevista dall’art. 936 c.c., comma 3, trattandosi, a suo dire, di un’opera realizzata sul fondo altrui senza il consenso del proprietario. In effetti, la sentenza è incorsa nell’errore di applicare falsamente alla fattispecie concreta, così come dalla stessa accertata, una norma, e cioè l’art. 936 c.c., comma 3, la quale, al contrario, regolando le costruzioni e le opere eseguite da un terzo su un suolo altrui, non disciplina, evidentemente, il diverso caso, cui è riconducibile quello in esame, della canna fumaria che, posta sul fabbricato di proprietà del terzo che l’ha realizzata, non è incorporata nel suolo di proprietà dell’attore: del quale, però, pur sempre illecitamente, come si evince dall’art. 840 c.c., invade lo spazio sovrastante. Ne’, a tal ultimo fine, rileva il fatto, pure invocato dalla ricorrente, per cui, in un’ipotesi di tale genere, il proprietario del suolo, a norma dell’art. 840 c.c., comma 2, non può opporsi ad “attività di terzi” che si svolgono ad un tale altezza nello spazio sovrastante che egli non abbia interesse ad escludere, trattandosi di questione di diritto, che implica un accertamento in fatto, del quale la sentenza impugnata non tratta: ed è noto che, secondo il costante insegnamento di questa Corte (cfr. Cass. n. 20694 del 2018; Cass. n. 15430 del 2018), qualora una determinata questione giuridica, che implichi un accertamento di fatto (come il limite oltre cui il vicino non ha interesse alla rimozione della canna fumaria che invade la sua proprietà), non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga la suddetta questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l’onere (nel caso di specie rimasto inadempiuto) non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di specificità del motivo, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa.
8.4. La decisione assunta, pertanto, corretta nei termini esposti, è conforme alla norma applicabile e, come tale, si sottrae alle censure svolte dalla ricorrente.
9.1. Con il terzo motivo, la ricorrente, lamentando la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 936,1043 e 1096 c.c., in relazione agli artt. 113,115 e 116 c.p.c. e art. 360 c.p.c., n. 3, e l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello, confermando la sentenza del tribunale, l’ha condannata alla rimozione della griglia di raccolta delle acque, senza, tuttavia, considerare che il tribunale aveva pronunciato tale condanna sul presupposto che, a norma dell’art. 936 c.c., comma 3, il pozzetto insisteva completamente nella proprietà dell’attore e che non poteva essere spostato, laddove, in realtà, ove sussista, come nella specie, un notevole lasso di tempo tra l’esecuzione dei lavori e la loro specifica contestazione, pari a dieci anni, si presume la sussistenza della buona fede ex art. 936 c.c..
9.2. Del resto, la griglia in questione, realizzata al solo scopo di garantire i muri dalle infiltrazioni di acqua meteorica, tutela non solo la sua proprietà ma anche quella dei vicini che hanno agito in giudizio, dovendosi, pertanto, ravvisare un implicito riconoscimento dell’utilità dell’opera da parte degli stessi. La corte d’appello, quindi, avrebbe dovuto applicare dell’art. 936 c.c., il comma 5 essendo trascorsi sei mesi dal momento in cui il proprietario aveva avuto notizia dell’incorporazione.
9.3. La corte d’appello, inoltre, ha proseguito la ricorrente, ha erroneamente escluso la sussistenza dei presupposti per disporre la costituzione di servitù coattiva di scarico ai sensi degli artt. 1043 e 1037 c.c., trattandosi, in realtà, di uno scolo artificiale che la stessa aveva realizzato per evitare un danno al proprio immobile e su esplicito consenso del B..
9.4. La corte d’appello, infine, non ha considerato l’impossibilità, riconosciuta dal consulente tecnico d’ufficio, di individuare un luogo di scarico delle acque diverso dal fondo di proprietà degli appellati.
10.1. Il motivo è infondato.
10.2. La ricorrente, intanto, pur deducendo vizi di violazione di norme di legge sostanziale o processuale, ha lamentato, in sostanza, l’erronea ricognizione dei fatti che, alla luce delle prove raccolte, hanno operato i giudici di merito, lì dove, in particolare, questi, ad onta delle asserite emergenze delle stesse, non hanno accertato l’impossibilità per la convenuta di individuare un luogo di scarico delle acque diverso dal fondo di proprietà degli appellati.
10.3. La corte d’appello, in effetti, ha ritenuto, in fatto, che, come accertato dal consulente tecnico d’ufficio, esistono soluzioni alternative per liberarsi delle acque di scarico, dando, così, luogo, ad un apprezzamento delle risultanze istruttorie che, in quanto tale, può essere denunciato in sede di legittimità solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, e cioè per omesso esame di una o più di circostanze, emergenti dalla sentenza stessa o dagli atti del giudizio, la cui considerazione avrebbe consentito, secondo parametri di elevata probabilità logica, una ricostruzione dell’accaduto idonea ad integrare gli estremi della fattispecie rivendicata. Nel caso in esame, tuttavia, la ricorrente, pur avendone l’onere ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, non ha specificamente rappresentato, in ricorso, i fatti, principali ovvero secondari, il cui esame, ancorché risultanti dagli atti del giudizio, sia stato del tutto omesso dal giudice di merito, né, infine, la loro decisività ai fini di una differente pronuncia ad essa favorevole.
10.4. Invero, per effetto della nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, come introdotta dal D.L. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 134 del 2012 (qui applicabile ratione temporis), oggetto del vizio di cui alla citata norma è soltanto l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti: il mancato esame, dunque, deve riguardare un vero e proprio “fatto”, in senso storico e normativo, ossia un fatto principale, ex art. 2697 c.c., cioè un “fatto” costitutivo, modificativo impeditivo o estintivo, o anche un fatto secondario, vale a dire un fatto dedotto ed affermato dalle parti in funzione di prova di un fatto principale (cfr. Cass. n. 16655 del 2011; Cass. n. 7983 del 2014; Cass. n. 17761 del 2016; Cass. n. 29883 del 2017), e non, invece, gli elementi istruttori in quanto tali, quando il fatto storico da essi rappresentato (come, nel caso in esame, l’esistenza di soluzioni alternative per lo scolo delle acque) sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti (cfr. Cass. SU n. 8053 del 2014).
10.5. Rimane, pertanto, estranea a tale vizio qualsiasi censura volta a criticare il “convincimento” che il giudice si è formato, a norma dell’art. 116 c.p.c., commi 1 e 2, in esito all’esame del materiale probatorio mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova. La valutazione degli elementi istruttori costituisce, infatti, un’attività riservata in via esclusiva all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione (Cass. n. 11176 del 2017, in motiv.). Del resto, il compito di questa Corte non è quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata né quello di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dai giudici di merito (Cass. n. 3267 del 2008), dovendo, piuttosto, solo controllare se costoro abbiano dato conto delle ragioni della loro decisione e se il loro ragionamento probatorio, qual è reso manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato, non sia, com’e’ accaduto nel caso in esame, né apparente, né contraddittorio, né perplesso (cfr. Cass. SU n. 8053 del 2014, la quale ha ritenuto, com’e’ noto, che l’art. 360 c.p.c., n. 5 consenta pur sempre di denunciare in cassazione l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, e cioè, in definitiva, quando tale anomalia si risolva nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione).
10.6. La corte d’appello, invero, dopo aver valutato le prove raccolte in giudizio, ha ritenuto, con apprezzamento tutt’altro che apparente o contraddittorio, che sussistevano, alla luce degli accertamenti svolti dal consulente tecnico d’ufficio, soluzioni alternative, rispetto al pozzetto realizzato dalla convenuta, per liberarsi delle “acque di scarico”. Ed una volta escluso, come la corte ha ritenuto senza che tale accertamento in fatto sia stato utilmente censurato (nell’unico modo possibile, e cioè, a norma dell’art. 360 n. 5, c.p.c.) per omesso esame di una o più circostanze decisive, che la convenuta avesse dimostrato in giudizio l’impossibilità di liberarsi delle acque se non attraverso il pozzetto di griglia, non si presta, evidentemente, a censure la decisione che la stessa corte ha conseguentemente assunto, e cioè il rigetto della domanda proposta dalla stessa, in quanto volta, appunto, alla costituzione coattiva, a norma degli artt. 1037 e 1043 c.c., della corrispondente servitù.
10.7. Secondo la giurisprudenza costante di questa Corte, invero, i presupposti per la costituzione di una servitù di scarico coattivo ex art. 1043 c.c. non differiscono, compatibilmente con il diverso contenuto della servitù, da quelli contemplati dall’art. 1037 c.c. per la costituzione della servitù di acquedotto coattivo, applicabili in virtù del richiamo operato dalla prima di dette norme alle disposizioni degli articoli precedenti per il passaggio delle acque, occorrendo, pertanto, come per l’acquedotto coattivo, che il passaggio richiesto sia il più conveniente ed il meno pregiudizievole per il fondo servente, a condizione, però, che il proprietario del fondo non abbia altre alternative per liberarsi dalle acque di scarico, anche con la creazione di una servitù volontaria (cfr. Cass. n. 7410 del 2003).
10.8. Le residue censure, invece, sono inammissibili, trattandosi, come la buona fede di cui all’art. 936 c.c. e la scadenza del termine di decadenza per l’esercizio dello ius tollendi, di questioni giuridiche che implicano un accertamento di fatto, delle quali, però, la sentenza impugnata non tratta, senza, però, che la ricorrente abbia adempiuto al conseguente onere, in precedenza illustrato, non solo di allegare l’avvenuta deduzione delle stesse dinanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto.
11.1. Con il quarto motivo, la ricorrente, lamentando la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 873,936,1102 c.c., in relazione agli artt. 113,115 e 116 c.p.c. e art. 360 c.p.c., n. 3, e l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello, confermando la sentenza del tribunale, l’ha condannata alla rimozione della ringhiera in legno sul rilievo che, in spregio agli artt. 873 e 936 c.c., il manufatto viola le distanze ed invade la proprietà comune, senza, tuttavia, considerare, innanzitutto, che la posizione della scala e la tipologia del parapetto in legno riproponevano la situazione originaria della scala, come emerge dagli elaborati grafici e fotografici allegati alla concessione edilizia, ed, in secondo luogo, che si tratta di piccola sporgenza che, avendo natura puramente ornamentale, è inidonea a formare una vera e propria intercapedine ed e’, quindi, irrilevante ai fini dell’applicazione dell’art. 873 c.c..
11.2. D’altra parte, la collocazione della ringhiera non poteva essere ricondotta alla norma prevista dall’art. 936 c.c. dovendosi, piuttosto, applicare la norma sui limiti all’uso della cosa comune, e cioè l’art. 1102 c.c., posto che la norma sull’accessione prevista dall’art. 934 c.c. non si applica alle costruzioni eseguite da uno dei comproprietario su suolo comune e che, di conseguenza, le opere realizzate in violazione delle norme sulla comunione non possono considerarsi beni condominiali ma vanno considerate appartenenti al comproprietario che le ha eseguite.
12.1. Il motivo è infondato.
12.2. Intanto, deve escludersi ogni rilievo alle questioni concernenti la riproposizione da parte del manufatto di una scala preesistente nonché l’esigua dimensione della sporgenza e la sua natura meramente ornamentale, delle quali, in effetti, la sentenza impugnata non tratta senza che la ricorrente ne abbia dimostrato, mediante la riproduzione dei relativi passi difensivi, l’effettiva deduzione innanzi al giudice di merito.
12.3. Per il resto, la ricorrente non si confronta realmente con la sentenza che ha impugnato: la quale, in effetti, con statuizione rimasta sul punto del tutto incensurata, ha tenuto che il parapetto in legno era stata realizzato in violazione, oltre che della norma prevista dall’art. 936 c.c., anche di quella in materia di distanze fissata dall’art. 873 c.c.. Ed è noto che, qualora la decisione impugnata si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente sufficiente a sorreggerla, è inammissibile il ricorso che non formuli specifiche doglianze avverso una di tali rationes decidendi, neppure sotto il profilo del vizio di motivazione (Cass. n. 7931 del 2013).
13. Con il quinto motivo, la ricorrente, lamentando la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 905 e 1069 c.c., in relazione agli artt. 113,115 e 116 c.p.c. e art. 360 c.p.c., n. 3, e l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto che il tribunale avesse correttamente disposto, a norma dell’art. 905 c.c., la chiusura della finestra che la convenuta aveva aperto, in corrispondenza del locale bagno, sul retro del fabbricato di sua proprietà, senza, tuttavia, considerare che, sia pur a un livello più basso e di dimensioni minori, la finestra non poteva essere considerata come una nuova veduta ma, al più, un aggravamento della relativa servitù, e che, pertanto, la stessa era esonerata, a fronte della relativa servitù, dal rispetto della norma sulle distanze.
14.1. Il motivo è infondato.
14.2. Escluso, infatti, ogni rilievo alla questione dell’aggravamento della servitù, trattandosi di questione non trattata dalla sentenza e, quindi, nuova, la ricorrente, pur deducendo vizi di violazione di norme di legge sostanziale o processuale, ha lamentato, in sostanza, l’erronea ricognizione dei fatti che, alla luce delle prove raccolte, ha svolto la corte d’appello lì dove, in particolare, ha escluso che la veduta aperta dalla convenuta era, in realtà, preesistente.
14.3. La corte d’appello, in effetti, ha accertato, in fatto, che il foro già esistente nella parete nord del fabbricato di proprietà della convenuta e prospiciente sulla proprietà dell’attore, tamponato con i lavori di ristrutturazione, risultava, per posizione e per dimensioni, completamente difforme rispetto al foro attualmente aperto, che si configurava, pertanto, come una nuova veduta. Si tratta, com’e’ evidente, di un apprezzamento fattuale che, in quanto tale, può essere denunciato, in sede di legittimità, solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, e cioè per omesso esame di una o più di circostanze decisive, risultanti dalla sentenza o dagli atti del giudizio. Nel caso in esame, tuttavia, la ricorrente non ha adempiuto all’onere, in precedenza illustrato, di rappresentare in ricorso i fatti, principali ovvero secondari, il cui esame, ancorché risultanti dagli atti del giudizio, sia stato del tutto omesso dal giudice di merito, né la decisività degli stessi ai fini di una differente pronuncia ad essa favorevole.
14.4. Ed una volta esclusa, in fatto, per la differenza di posizione e di dimensioni della prima rispetto alla seconda veduta, la preesistenza dell’apertura, la decisione che la corte ha assunto risulta, di conseguenza, corretta, sottraendosi alle censure svolte, sul punto, dalla ricorrente. Se, infatti, l’identità tra la vecchia e la nuova veduta presuppone necessariamente l’identità dell’inspectio e della prospectio che rispettivamente la caratterizzano, risulta, allora, evidente come la diversità di posizione delle due aperture e le differenti dimensioni delle stesse comportano, inevitabilmente, per la differente possibilità di inspectio e di prospectio che ciascuna di esse è in grado di assicurare al proprietario, la diversità della nuova veduta rispetto a quella preesistente.
15. Con il sesto motivo, la ricorrente, lamentando la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 1102 e 1027 c.c., in relazione agli artt. 113,115 e 116 c.p.c. e art. 360 c.p.c., n. 3, e l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha rigettato la domanda riconvenzionale, che la stessa aveva proposto, di rimozione della scaletta in porfido realizzata dagli attori, senza, tuttavia, considerare che gli stessi avevano realizzato una scala per l’accesso al piano superiore della loro proprietà e, contestualmente, avevano costruito una scalinata in porfido, occupando, con tali manufatti e con lo spigolo del fabbricato, lo spazio comune costituito dl mappale *****, ed impedendo, in seguito, il passaggio, ad opera dei comproprietari, dei veicoli a ruote fino ad allora utilizzati per finalità agricole, mentre la servitù di passaggio, parimenti negata dalla corte, emerge dai provvedimenti cautelari pronunciati nel corso del giudizio dal tribunale.
16.1. Il motivo è infondato.
16.2. La corte d’appello, infatti, dopo aver premesso che la scaletta in porfido era stata realizzata dagli attori in parte sulla corte comune (mappale *****) e in parte sulla corte di loro proprietà (mappale *****), ha ritenuto, con apprezzamento in fatto non censurato per omesso esame di fatti decisivi risultanti dalla sentenza o dagli atti del giudizio, che, in mancanza di una servitù di passaggio ritualmente costituita sul fondo degli appellati e, comunque, della prova da parte delle appellanti circa il transito con mezzi meccanici sull’area di proprietà attorea, il tribunale avesse correttamente escluso che la scaletta in porfido realizzata dagli attori, per la parte che ha occupato la corte di loro proprietà (mappale *****), avesse determinato l’illecita restrizione di legittime facoltà in ipotesi precedentemente esercitate.
16.3. Ne’ importa il fatto che la corte, escludendo ogni rilievo al fatto che la costruzione della scaletta era stata realizzata anche sulla corte comune (mappale *****) sul presupposto che la stessa non ne avesse ridotto la precedente superficie, non abbia, in tal modo, considerato il principio, invocato dalla ricorrente e ripetutamente affermato da questa Corte, per cui la nozione di pari uso della cosa comune, di cui all’art. 1102 c.c., sebbene non debba intendersi nel senso di uso identico e contemporaneo, implica pur sempre che la destinazione della cosa resti compatibile con i diritti degli altri partecipanti, sicché, in particolare, il proprietario di un vano terraneo dell’edificio condominiale non può eseguire, in corrispondenza dell’accesso al proprio locale, modificazioni alla cosa comune che impediscano agli altri condomini di farne parimenti uso, secondo il loro diritto (Cass. n. 11870 del 2021) ed in conformità alla specifica destinazione della medesima (Cass. n. 12310 del 2011). Si tratta, invero, di una questione giuridica che implica un accertamento in fatto (e cioè la determinazione dell’uso che effettivamente la comproprietaria della corte comune può fare della stessa) e che non risulta trattata dalla sentenza impugnata, con la conseguenza, più volte illustrata, che il ricorrente, il quale proponga la suddetta questione in sede di legittimità, aveva l’onere di allegarne, con la riproduzione dei relativi atti difensivi, l’avvenuta deduzione dinanzi al giudice di merito: ciò che, nella specie, non è accaduto.
17. Il ricorso, per l’infondatezza di tutti i suoi motivi, dev’essere quindi, rigettato.
18. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
19. La Corte di cassazione non ha, invece, competenza sulla liquidazione del compenso al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato (Cass. n. 11677 del 2020).
20. La Corte, infine, dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a rimborsare ai controricorrenti le spese di lite, che liquida in Euro 3.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%; dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile, il 10 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 1 dicembre 2021
Codice Civile > Articolo 5 - Atti di disposizione del proprio corpo | Codice Civile
Codice Civile > Articolo 840 - Sottosuolo e spazio sovrastante al suolo | Codice Civile
Codice Civile > Articolo 873 - Distanze nelle costruzioni | Codice Civile
Codice Civile > Articolo 890 - Distanze per fabbriche e depositi nocivi o pericolosi | Codice Civile
Codice Civile > Articolo 905 - Distanza per l'apertura di vedute dirette e balconi | Codice Civile
Codice Civile > Articolo 934 - Opere fatte sopra o sotto il suolo | Codice Civile
Codice Civile > Articolo 936 - Opere fatte da un terzo con materiali propri | Codice Civile
Codice Civile > Articolo 1027 - Contenuto del diritto | Codice Civile
Codice Civile > Articolo 1037 - Condizioni per la costituzione della servitu' | Codice Civile
Codice Civile > Articolo 1043 - Scarico coattivo | Codice Civile
Codice Civile > Articolo 1069 - Opere sul fondo servente | Codice Civile
Codice Civile > Articolo 1096 - Diritti del proprietario del fondo servente | Codice Civile
Codice Civile > Articolo 1102 - Uso della cosa comune | Codice Civile
Codice Civile > Articolo 2697 - Onere della prova | Codice Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 3 - (Omissis) | Codice Procedura Civile