LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –
Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –
Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –
Dott. D’ORAZIO Luigi – rel. Consigliere –
Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22504/2015 R.G. proposto da e;
P.V., rappresentato e difeso dall’Avv. Vito A. Martielli, come da procura speciale a margine del ricorso, elettivamente domiciliato presso lo studio Legale Di Benedetto & Associati in Roma, Via Cicerone, n. 28;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;
– controricorrente –
Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia, n. 354/13/2015, depositata il 20 febbraio 2015.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 novembre 2021 dal Consigliere Luigi D’Orazio.
RILEVATO
che:
1. La Commissione tributaria regionale della Puglia accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Bari (n. 603/9/2914), che aveva accolto il ricorso presentato da P.V. contro l’avviso di accertamento emesso nei suoi confronti, per l’anno 2007, dall’Agenzia delle entrate, con il metodo del redditometro, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, commi 4, applicando gli indici ed i coefficienti presuntivi di reddito, soprattutto con riferimento al possesso dell’autoveicolo Ford Focus, immatricolato nell’anno 2006, ed alla comproprietà, nella misura del 50%, dell’abitazione principale. In particolare, il giudice d’appello rilevava che l’avviso di accertamento era stato correttamente motivato, con l’indicazione degli specifici criteri in concreto adottati per la determinazione del reddito in via sintetica, con il redditometro. Il contribuente non aveva fornito la prova contraria che il maggior reddito determinato fosse costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta. Non era stato dimostrato in alcun modo che le somme presenti sui conti correnti fossero state utilizzate per il mantenimento dei beni, considerati indici di capacità contributiva. Il coniuge che aveva dichiarato per l’anno 2007 un reddito di appena Euro 2809,00, doveva provvedere, non solo al pagamento delle spese di gestione dell’abitazione principale nella misura del 50%, ma anche di rate di mutuo per la somma di Euro 30.000,00, utilizzato per l’acquisto dell’immobile di cui risultava intestatario. Inoltre, se effettivamente risultava che il contribuente aveva incassato la somma di Euro 94.000,00 il 2006, derivante dalla cessione di immobile, il ricavato della vendita però era stato utilizzato per l’acquisto di un’unità immobiliare al prezzo di Euro 125.000,00, unitamente a non documentate erogazioni liberali per Euro 31.000,00. La modesta entità dei costi sostenuti per le spese di gestione dell’autoveicolo non era documentata adeguatamente.
2. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione il contribuente.
3. Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.
CONSIDERATO
che:
1. Con il primo motivo di impugnazione il contribuente deduce la “violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 del codice civile, del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 56 e dell’art. 346 c.p.c., nonché nullità del procedimento, per violazione di giudicato interno. Denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5”. In particolare, dopo che la Commissione provinciale aveva accolto integralmente il ricorso presentato dal contribuente, avendo questi dimostrato che le spese di manutenzione dell’auto potevano essere quantificate in Euro 1704,78, somma di molto inferiore a quella determinata dall’ufficio, l’Agenzia delle entrate non avrebbe impugnato espressamente tale capo della decisione, con il conseguente formarsi del giudicato interno sul punto.
1.1. Il motivo è infondato.
1.2. Emerge pacificamente dagli atti che l’avviso di accertamento è stato elaborato con l’utilizzo del redditometro; in particolare, sono stati considerati a tali fini il possesso dell’autovettura Ford Focus, con anno di immatricolazione 2006, con reddito determinato in Euro 24.312,96, e del possesso della casa di abitazione, della superficie di mq 140, con quota del 50%, con redditi determinati al 50 % in Euro 3.949,30, oltre alla relativa quota di incremento patrimoniale per l’acquisto di tale unità immobiliare, per una somma complessiva di Euro 34.362,26.
La Commissione tributaria provinciale ha accolto il ricorso del contribuente, sia con riferimento alle spese di gestione dell’autoveicolo Ford Focus, sia con riferimento alla comproprietà nella misura del 50% dell’abitazione principale. Il giudice di prime cure ha valorizzato l’esistenza di un reddito complessivo di Euro 41.939,00, l’incasso nell’anno 2006 del corrispettivo di Euro 94.000,00 derivante dalla cessione di un immobile, la disponibilità di risparmi come da libretto di deposito intestato al coniuge, con saldo al 29 dicembre 2006 di Euro 64.372,33 e le spese di manutenzione dell’auto sostenute in concreto nella somma di Euro 1704,78.
L’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, trascritto nei suoi elementi essenziali nel ricorso per cassazione, ha attinto tutte le argomentazioni riportate nella motivazione della sentenza della Commissione provinciale. Invero, si legge nell’appello che “il ricorrente non ha dimostrato che le spese per il mantenimento dei beni e servizi indice di capacità contributiva…sono state coperte con elementi patrimoniali accumulati in periodi di imposta precedenti…. ha prodotto unicamente l’estratto conto 10443 presso la Banca Popolare Veneta intestata ricorrente ed avente saldo al 14 marzo 2007 di Euro 11.040,78, da cui non si può evincere che tali somme sono state utilizzate per il mantenimento dei beni indice di capacità contributiva evidenziati in accertamento, in quanto ad ogni buon conto occorreva produrre anche l’estratto conto di fine anno 2007 (oggetto di accertamento) onde dimostrare che la differenza positiva tra due saldi di inizio e fine anno, fosse stata impiegata per il mantenimento dei beni indice di capacità contributiva”.
E’ evidente, proprio dal contenuto complessivo dell’appello articolato dalla Agenzia delle entrate che l’impugnazione ha attinto entrambi i beni indice di capacità contributiva, sia l’auto nell’esclusiva proprietà del contribuente, sia l’abitazione principale di cui il contribuente era comproprietario nella misura del 50% unitamente al proprio codice. Ciò si evince dall’utilizzo dei sostantivi al plurale e non al singolare (“il ricorrente non ha dimostrato che le spese per il mantenimento dei beni e servizi indice di capacità contributiva”).
Inoltre, sempre nel gravame, emerge nitida la censura della complessiva motivazione resa dal giudice di prime cure (” l’Ufficio evidenzia l’errore in cui sono incorsi i giudici di prime cure in quanto le prove fornite dal ricorrente non sono affatto idonee a vincere le presunzioni dell’ufficio”).
Non si e’, dunque, formato in alcun modo il giudicato interno con riferimento al singolo bene indice costituito dalla proprietà dell’auto Ford Focus.
2. Con il secondo motivo di impugnazione il ricorrente lamenta la “violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 112 c.p.c., nonché nullità della sentenza. Denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4”. Il giudice dell’appello avrebbe omesso di pronunciarsi, in violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, previsto dall’art. 112 c.p.c., in ordine alla richiesta di applicazione dell’art. 115 c.p.c., formulata dal contribuente nelle controdeduzioni in appello. In particolare, nell’atto di controdeduzioni in appello il contribuente ha evidenziato che l’Ufficio aveva prestato “acquiescenza ex art. 115 c.p.c. a tale parte della sentenza”, con richiesta di applicazione del principio di non contestazione. In particolare, sempre nelle controdeduzioni, si faceva presente che le spese effettivamente sostenute per la manutenzione dell’auto nell’anno 2007 ammontavano ad Euro 1704,78, non potendo in alcun modo generare un reddito sintetico pari addirittura ad Euro 24.312,96. In relazione alle prove addotte a giustificazione degli effettivi esborsi per l’auto, l’Agenzia delle entrate, con l’appello, “nulla (aveva) opposto, prestando dunque, acquiescenza ex art. 115 c.p.c. a tale parte della sentenza “. L’Ufficio non avrebbe mai specificamente contestato la documentazione probatoria depositata dal contribuente.
2.1. Il motivo è infondato.
Invero, il giudice di appello ha ritenuto che la documentazione prodotta dal contribuente, in relazione alle spese di gestione dell’auto Ford Focus, non fosse idonea a fornire la prova contraria sugli effetti costi di manutenzione e gestione dell’auto.
Pertanto, non v’e’ stata la lamentata omessa pronuncia sul punto.
2.2. Inoltre, si è ritenuto che il principio di non contestazione è applicabile anche al processo tributario (Cass., sez. 5, 1 ottobre 2018, n. 23710), con la precisazione che, tuttavia, deve essere coordinato con quello, correlato alla specialità del contenzioso, secondo cui la mancata specifica presa di posizione dell’Ufficio sui motivi di opposizione alla pretesa impositiva svolti dal contribuente in via subordinata non equivale ad ammissione dei fatti posti a fondamento di essi, né determina il restringimento del “thema decidendum” ai soli motivi contestati, posto che /a richiesta di rigetto dell’intera domanda del contribuente consente all’Ente impositore, qualora le questioni da questo dedotte in via principale siano state rigettate, di scegliere, nel prosieguo del giudizio, tra tutte le possibili argomentazioni difensive rispetto ai motivi di opposizione (Cass., sez. 5, 13 marzo 2019, n. 7127). Tra l’altro, stante l’indisponibilità dei diritti controversi, il principio di non contestazione riguarda esclusivamente i profili probatori dei fatti non contestati, e sempre che il giudice, in base alle risultanze ritualmente assunte del processo, non ritenga di escluderne l’esistenza (Cass., sez. 5, 6 febbraio 2015, n. 2196).
Nella specie, l’Agenzia delle entrate, con l’atto di appello ha confutato tutta la ricostruzione argomentativa compiuta dal giudice di primo grado. In particolare, ha evidenziato che il contribuente non aveva dimostrato che le spese per il mantenimento dei beni e servizi, indice di capacità contributiva, fossero state coperte con elementi patrimoniali accumulati in periodi di imposta precedenti. Inoltre, ha sottolineato che neppure il coniuge del contribuente poteva avere la disponibilità per la copertura di tali spese di gestione, in quanto, pur avendo dichiarato redditi minimi per l’anno 2007, pari ad Euro 2809,00, tuttavia sopportava il carico di un mutuo di Euro 30.000,00, contratto per l’acquisto di un immobile di cui risultava intestatario il coniuge stesso. Aggiungeva l’Ufficio che il corrispettivo della somma di Euro 94.000,00, incassato nell’anno 2006, per la cessione di un immobile, era stato riutilizzato dal contribuente per l’acquisto di altra unità immobiliare al prezzo di Euro 125.000,00, con somme provenienti in parte dalla vendita di immobili per Euro 94.000,00 e in parte da erogazioni liberali a ” non documentati” pari ad Euro 31.000,00. L’Agenzia delle entrate non ha poi volutamente tenuto conto della disponibilità dell’abitazione secondaria del contribuente, in quanto “dichiarata bisognosa” di interventi di ristrutturazione edilizia e “senza utenze”. Nemmeno ha tenuto conto l’Agenzia delle entrate della disponibilità dell’autovettura obsoleta immatricolata nel 1968, dichiarata in stato di abbandono e senza copertura assicurativa. Concludeva l’ufficio nel senso che “e’ legittimo l’accertamento sintetico in base ai beni dichiarati”.
E’ evidente, dunque, che anche le spese di manutenzione dell’auto, sostenute da documentazione tesa a dimostrare la minima entità delle stesse, rispetto a quelle quantificate in via sintetica dall’amministrazione, sono state oggetto di specifica contestazione, tanto è vero che l’Agenzia delle entrate, nell’atto di appello, ha dichiarato di non aver voluto, comunque, tenere conto delle spese di manutenzione dell’altra auto, immatricolata nel 1968, e dichiarata in stato di abbandono.
3. Con il terzo motivo di impugnazione il ricorrente si duole della “violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, commi 4, 5 e 6, nonché dell’art. 2697 c.c., in relazione all’onere probatorio. Denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”. Il giudice d’appello avrebbe richiesto al contribuente un onere probatorio non previsto dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38. Invero, la Commissione regionale avrebbe assoggettato il contribuente all’onere probatorio di dimostrare che proprio le disponibilità finanziarie presenti sui conti correnti e documentate nel corso del giudizio di merito, fossero state destinate “alla realizzazione di quei fatti assunti ad indice di capacità contributiva” e, quindi, per le spese di gestione dei beni indicatori di capacità contributiva.
4. Con il quarto motivo di impugnazione il ricorrente deduce “l’omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, inerente l’omessa valutazione della documentazione relativa al possesso prolungato di redditi esclusi dalla base imponibile. Denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come sostituito dalla L. n. 134 del 2012”. In particolare, il giudice d’appello avrebbe omesso di esaminare nella sua completezza, la documentazione bancaria prodotta in atti e finalizzata dimostrare che il finanziamento delle spese di gestione dei beni indici era avvenuto mediante le disponibilità finanziarie del nucleo familiare che risultavano assolutamente sufficienti ad affrontare i relativi costi. Si fa specifico riferimento al libretto di deposito della banca AntonVeneta intestato al coniuge M.I. che presentava un saldo positivo al 29 dicembre 2006 pari ad Euro 64.372,33, ed al 21 dicembre 2007 pari ad Euro 9334,08. Inoltre, in relazione al conto corrente n. 11057 intestato ai coniugi P.V. e M.I. presso la banca Antonveneta si rileva un saldo attivo al 16 novembre 2007 pari ad e Euro 30.161,86. Con riferimento al rapporto di conto corrente n. ***** intestato a P.V. presso la banca Antoniana Popolare Veneta vi era un saldo attivo al 14 marzo 2007 pari ad Euro 11.040,78. Analogamente, per lo stesso rapporto di conto corrente, intestato a P.V., al 13 giugno 2007, vi era un saldo attivo pari ad Euro 3990,15.
4.1. I motivi terzo e quarto, che vanno esaminati congiuntamente per strette ragioni di connessione, sono infondati.
Anzitutto, si rileva che il ricorrente pretende una rivalutazione dei fatti, già compiutamente effettuata dal giudice di appello, che ha preso in esame tutti gli elementi istruttori presenti in giudizio. Il ricorrente chiede, invece, una rilettura dell’intero materiale istruttorio, non consentita in questa sede. I documenti indicati nei motivi di ricorso, relativi alle disponibilità finanziarie sono stati esaminati dalla Commissione regionale, sicché non v’e’ stato il dedotto omesso esame di fatti decisivi e controversi tra le parti.
4.2. Invero, il giudice d’appello ha correttamente posto a carico del contribuente l’onere della prova contraria, consistente nel dimostrare che le spese di gestione dei beni e per gli incrementi patrimoniali sono state sostenute con disponibilità reddituali già sottoposte a tassazione con ritenuta alla fonte o esenti.
4.3. Infatti, per questa Corte (Cass., sez. 6-5, 26 giugno 2017, n. 15899), in tema di accertamento in rettifica delle imposte sui redditi delle persone fisiche, la determinazione (quale quella in esame) effettuata con metodo sintetico, sulla base degli indici previsti dai decreti ministeriali del 10 settembre e 19 novembre 1992, riguardanti il cosiddetto redditometro, dispensa l’Amministrazione da qualunque ulteriore prova rispetto all’esistenza dei fattori-indice della capacità contributiva, giacché codesti restano individuati nei decreti medesimi. Ne consegue che è legittimo l’accertamento fondato sui predetti fattori-indice, provenienti da parametri e calcoli statistici qualificati, restando a carico del contribuente, posto nella condizione di difendersi dalla contestazione dell’esistenza di quei fattori, l’onere di dimostrare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore (Cass. 9539/2013; id. 16192 del 10 agosto 2016); onere in ordine al quale vanno rispettati i criteri di cui a Cass. 8995/2014 (in senso conforme Cass. 25104/2014, e, da ultimo, ordinanze 6396/2015 e 14855 del 16 luglio 2015). E’ stato, peraltro, specificato che la disponibilità di tali beni, come degli altri previsti dalla norma, costituisce una presunzione di “capacità contributiva” da qualificare “legale” ai sensi dell’art. 2728 c.c., perché è la stessa legge che impone di ritenere conseguente al fatto (certo) di tale disponibilità la esistenza di una “capacità contributiva” (Cass., sez. 5, 4 febbraio 2011, n. 2726) e che, pertanto, il giudice tributario, una volta accertata l’effettività fattuale degli specifici “elementi indicatori di capacità contributiva” esposti dall’Ufficio, non ha il potere di togliere a tali “elementi” la capacità presuntiva “contributiva” che il legislatore ha connesso alla loro disponibilità, ma può soltanto valutare la prova che il contribuente offra in ordine alla provenienza non reddituale (e, quindi, non imponibile o perché già sottoposta ad imposta o perché esente) delle somme necessarie per mantenere il possesso dei beni indicati dalla norma (principio statuito da Cass. n. 16284 del 23/07/2007 e costantemente seguito anche di recente cfr. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 17487 del 01/09/2016).
4.4. Neppure può essere accolta l’ulteriore doglianza, articolata nei due motivi di impugnazione, in base alla quale il giudice d’appello ha richiesto che la prova contraria non può consistere esclusivamente nella mera disponibilità di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte, ma anche nella dimostrazione del loro impiego negli acquisti effettuali.
5. Infatti, l’oggetto della prova contraria a carico del contribuente riguarda, da un lato, la disponibilità di ulteriori redditi (esenti ovvero soggetti a ritenute alla fonte) e, dall’altro, l’entità di tali redditi e la “durata” del loro possesso. Come questa Corte ha avuto modo di chiarire (Cass., 20 gennaio 2017, n. 1510, Cass. 16 luglio 2015, n. 14885, Cass. 18 aprile 2014, n. 8995, Cass. 26 novembre 2014, n. 25104), pur non prevedendosi esplicitamente la prova che detti ulteriori redditi siano stati utilizzati per coprire le spese contestate, si chiede tuttavia espressamente una prova documentale su “circostanze sintomatiche” del fatto che ciò sia accaduto (o sia potuto accadere). Lo specifico riferimento alla prova (risultante da idonea documentazione) della entità di tali eventuali redditi e della “durata” del relativo possesso, va letto, quindi, nel senso che la norma intende opportunamente ancorare a fatti oggettivi (di tipo quantitativo e temporale) la disponibilità dei redditi medesimi al fine di ricollegarvi la maggiore capacità contributiva accertata con metodo sintetico in capo al contribuente, escludendo quindi che possano utilizzarsi per finalità non considerate in tema di accertamento sintetico, come per un ulteriore investimento finanziario. In tale ultima ipotesi, infatti, tali ulteriori redditi non sarebbero utili a giustificare le spese o il tenore di vita accertati, che dovrebbero ascriversi, quindi, a redditi non dichiarati.
6. Va chiarito, però, che la prova di cui è onerato il contribuente non è tipizzata, sicché può essere data con qualsiasi mezzo idoneo a dimostrare la provenienza non reddituale dell’elemento accertato dal fisco, e la durata del relativo possesso, tanto che neppure rileva l’eventuale nullità dell’atto dal punto di vista civilistico. Ed infatti, proprio in base a tale premessa, nella giurisprudenza di questa Corte è stata ritenuta prova idonea e sufficiente la documentazione bancaria rappresentativa della “sequenza temporale dell’operazione di accredito e poi di quella di addebito degli assegni circolari utilizzati per l’acquisto” (Cass., 22 marzo 2017, n. 7258); o l’esibizione degli estratti dei conti correnti bancari intestati al contribuente in grado di dimostrare l’entità e la durata del possesso dei redditi, non il loro semplice “transito” nella di lui disponibilità del contribuente (Cass., 12214/2017; vedi anche Cass., 16 maggio 2018, n. 12026 e Cass., 23 marzo 2018, n. 7389).
7. La Commissione regionale, nella fattispecie in esame, ha fatto corretta applicazione di tali principi di elaborazione giurisprudenziale di legittimità, in quanto, come rilevato dalla Agenzia delle entrate ricorrente, non si è limitata a prendere atto della disponibilità di somme di denaro da parte della contribuente e del coniuge, provenienti anche in parte, dalla dismissione di cespiti, ma ha valutato la “durata” del loro possesso da parte del nucleo familiare del contribuente e la loro possibile “destinazione”, non reputando sussistere, con valutazione di merito congrua e condivisibile, idonei “elementi sintomatici” del fatto che tali somme fossero state utilizzate per sostenere le spese contestate. 8. Invero, il giudice d’appello ha evidenziato, con estrema chiarezza, che il coniuge del contribuente non poteva certo sostenere parte delle spese poste a carico del P., in quanto aveva dichiarato redditi, per l’anno 2007, pari ad appena Euro 2809,00, mentre doveva sostenere le rate di mutuo di Euro 30.000,00, relativi all’acquisto “dell’immobile di cui risulta intestatario”.
Inoltre, la Commissione regionale si è soffermata anche sull’introito di Euro 94.000,00 conseguito dal contribuente nell’anno 2006, con la cessione di immobile, avendo evidenziato che tale somma è stata utilizzata per l’acquisto di una unità immobiliare al prezzo di Euro 125.000,00, “unitamente a ipotizzate e non documentate erogazioni liberali per Euro 31.000,00”. In relazione, poi, alla disponibilità presente sull’estratto conto del conto corrente n. ***** tenuto presso la banca Antoniana Popolare Veneta, con saldo attivo al 14 marzo 2007 di Euro 11.040,78, come pure alla somma di Euro 64.372,33, presente sull’estratto conto intestato al coniuge al 29 dicembre 2006, non se ne poteva dedurre che tali somme fossero state utilizzate per il mantenimento dei beni, considerati indici di capacità contributiva.
Va aggiunto che, in base a quanto riportato nel controricorso dalla Agenzia delle entrate, il contribuente ha presentato la dichiarazione dei redditi per l’anno 2007 esponendo un reddito pari a zero (cfr. pagina 2 del controricorso “a fronte di un reddito dichiarato per l’anno 2007 pari ad Euro zero”).
Inoltre, con riferimento alle disponibilità presenti sul conto corrente del contribuente n. ***** ed anche sul conto corrente cointestato al coniuge, n. 11057, non è stata prodotta la documentazione relativa alla disponibilità su tali conti correnti alla fine dell’anno 2007, in modo da poter comprendere se le somme detenute su tali conti fossero state o meno utilizzate per il pagamento delle spese di gestione dei beni indice di capacità reddituale.
Con riferimento specifico al libretto di deposito presso la banca Antonveneta intestato al coniuge M.I., con saldo al 29 dicembre 2006 pari ad Euro 64.372,33 e saldo al 21 dicembre 2007 pari ad Euro 9334,08, è evidente, come correttamente affermato dal giudice d’appello, che tali somme sono state utilizzate in parte per pagare le rate di mutuo pari ad Euro 30.000,00. Inoltre, la partecipazione del coniuge alle spese di gestione dell’immobile in comproprietà, nella misura del 50%, sono smentite, come correttamente affermato dalla Commissione regionale, dalla circostanza che il coniuge nell’anno 2007 ha dichiarato un reddito insignificante pari ad Euro 2809,00.
Con riferimento al conto corrente n. ***** acceso presso la banca Antoniana Popolare Veneta intestato a P.V., sono presenti soltanto i saldi attivi al 14 marzo 2007 (Euro 11.040,00) e al 13 giugno 2007 (Euro 3990,15), senza però la produzione dell’ulteriore documentazione relativa al saldo al 31 dicembre 2007. Con riferimento al conto corrente n. 11057 acceso presso la banca Antoniana Popolare Veneta intestato a P.V. ed al coniuge M.I., con un saldo attivo al 16 novembre 2007 di Euro 30.161,86, anche in questo caso non è stata fornita la documentazione relativa al saldo al 31 dicembre 2007, rendendosi impossibile, sia pure in modo sintomatico, reputare che tali somme siano state utilizzate per il pagamento delle spese di gestione dei beni indice di capacità contributiva.
Inoltre, con giudizio di merito, non sindacabile in sede di legittimità, il giudice d’appello ha disconosciuto i modesti costi asseritamente sostenuti dal contribuente per le spese di gestione dell’auto, giustificate soltanto “da calcoli sui presunti costi chilometrici sostenuti”, senza adeguata documentazione probatoria a supporto. Evidentemente, il giudice d’appello ha ritenuto che i documenti prodotti dal contribuente nelle fasi di merito, attestanti le spese sostenute per il bollo (230,27), l’assicurazione (Euro 400,09), i costi di manutenzione pari ad Euro 147,38, con la fattura rilasciata dal concessionario Ford di Modugno, i costi per Euro 927,04, relativi all’acquisto di carburante per numero di km pari a 11.962,5 all’anno, non fossero idonei alla dimostrazione dei minori costi di gestione rispetto a quelli determinati in via presuntiva dall’Ufficio. Tutte le altre somme sono relative a disponibilità finanziarie di molto risalenti negli anni e sono relative sempre al medesimo conto corrente n. ***** intestato a P.V. (disponibilità di Euro 29.441,58 al 9 novembre 2004, disponibilità di Euro 23.007,02 al 20 ottobre 2005).
Peraltro, nel quarto motivo di impugnazione, articolato come omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio, non sono stati in alcun modo riportati i documenti inerenti alle spese di gestione dell’auto, ma sono stati indicati esclusivamente i libretti di deposito e di rapporti di conto corrente del contribuente del coniuge.
9. Le spese del giudizio di legittimità vanno poste, per il principio della soccombenza, a carico del ricorrente e si liquidano come da dispositivo.
PQM
rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente a rimborsare all’Agenzia delle entrate le spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi Euro 2.300,00, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2021
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