Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.37989 del 02/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9465-2020 proposto da:

CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE, in persona del Presidente prò

tempore, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato SALVATORE AMICO;

– ricorrenti –

contro

C.G., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE TRIBULATO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 911/2019 della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata il 26/09/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 13/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO BELLE’.

RITENUTO

che:

1. la Corte d’Appello di Catania, riformando parzialmente la sentenza del Tribunale della stessa città, ha accolto le domanda di risarcimento del danno proposta C.G., assunto reiteratamente a tempo determinato presso il Consorzio Autostrade Siciliane (di seguito CAS) e ciò sul presupposto della mancanza di forma scritta e per genericità delle causali;

2. la Corte territoriale condannava quindi il CAS al pagamento al predetto titolo di sei mensilità di retribuzione globale di fatto;

3. la predetta sentenza è impugnata per cassazione dal CAS mediante un unico motivo, resistito da controricorso del lavoratore;

4. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.;

5. entrambe le parti hanno depositato memorie.

CONSIDERATO

che:

1. l’unico motivo di ricorso sostiene la violazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36, comma 5, e dell’art. 2697 c.c. (art. 360 c.p.c., n. 3), e in esso si afferma che, trattandosi di contratti plurimi ma distanti tra loro nel tempo, non si potrebbe parlare di successione o reiterazione illegittima;

2. l’ambito del decidere riguarda pacificamente il tema della reiterazione abusiva di contratti di lavoro a termine con una pubblica amministrazione o comunque con soggetto che, per i legami giuridici istituzionali esistenti con una P.A. sia soggetto alle medesime regole sostanziali sul punto;

3. rispetto a CAS questa S.C. ha del resto già affermato che “i rapporti di lavoro instaurati dal Consorzio per le autostrade siciliane, istituito ai sensi della L. n. 531 del 1982, art. 16, e avente natura di ente pubblico non economico, soggiacciono alla disciplina del pubblico impiego contrattualizzato di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001; conseguentemente, in applicazione di tale decreto, art. 36, comma 5, l’illegittima apposizione del termine al contratto di lavoro non può determinare la costituzione di un rapporto a tempo indeterminato” (Euro 3558/2021), valendo altresì il consequenziale principio per cui “in materia di pubblico impiego privatizzato, nell’ipotesi di abusiva reiterazione di contratti a termine, la misura risarcitoria prevista dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36, comma 5, va interpretata in conformità al canone di effettività della tutela affermato dalla Corte di Giustizia UE (ordinanza 12 dicembre 2013, in C-50/13), sicché, mentre va escluso – siccome incongruo – il ricorso ai criteri previsti per il licenziamento illegittimo, può farsi riferimento alla fattispecie omogenea di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, quale danno presunto, con valenza sanzionatoria e qualificabile come “danno comunitario”, determinato tra un minimo ed un massimo, salva la prova del maggior pregiudizi0 sofferto, senza che ne derivi una posizione di favore del lavoratore privato rispetto al dipendente pubblico, atteso che, per il primo, tindennità forfetizzata limita il danno risarcibile, per il secondo, invece, agevola lonere probatorio del danno subita” (Cass., S.U., n. 5072/2016) 4. in concreto Cass. n. 559/2021, in un caso e su motivo analogo al presente, sempre nei riguardi di CAS, ha ritenuto che “l’impugnata pronuncia è condivisibile… dove ha ritenuto esservi stata l’impugnazione di una successione di contratti (e non di singoli contratti) stante il denunziato utilizzo abusivo del medesimo lavoratore con tipologie contrattuali a tempo determinato dal 1992 al 2010, sia pure con intervalli temporali tra di esse, in violazione della clausola 5 dell’Accordo quadro recepito nella Dir. n. 1999/70/CE”;

5. tenuto conto della ripetitività annuale dal 1999 al 2006, con uno iato solo nell’anno 2003 e parzialmente nel 2000, e nell’ultimo anno anche con due contratti, il collegio ritiene non vi siano ragioni per discostarsi dal precedente appena citato.

6. al rigetto del ricorso segue la regolazione secondo soccombenza delle spese del grado di legittimità.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della controparte delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali in misura del 15 % ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2021

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