LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Presidente –
Dott. CATALDI Michele – Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 7639-2020 proposto da:
C.A.G., M.D.I., quest’ultimo in proprio e nella qualità di legale rappresentante dello Studio Associato D.I. – C., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ARCIONE N. 98, presso lo studio dell’avvocato MARCO COCILOVO, rappresentati e difesi dall’avvocato MAURO DI MONACO;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****) in persona Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende, ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 451/2/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del MOLISE, depositata il 17/07/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 21/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO CROLLA.
RITENUTO
che:
1. C.A.G. e M.D.I., quest’ultimo in proprio e in qualità di legale rappresentante dello Studio Associato D.I. – C., proponevano ricorso avanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Campobasso avverso gli avvisi notificati con il quale l’Ufficio recuperava le imposte Irpef e Irap relative all’anno di imposta 2009 a seguito di un accertamento di maggior redditi rispetto a quelli dichiarati in applicazione della disciplina dello studio di settore.
2. La CTP accoglieva il ricorso; sull’impugnazione proposta dall’Agenzia, delle Entrate la Commissione Tributaria Regionale della Molise accoglieva l’appello osservando, per quanto di interesse in questa sede, che l’accertamento era fondato sull’incongruità tra il reddito dichiarato e quello risultante dallo studio di settore e che i contribuenti non avevano fornito elementi specifici idonei a superare la presunzione di inattendibilità del reddito dichiarato sancita dal D.L. n. 321 del 1993, art. 62-sexies.
3. Avverso la sentenza della CTR hanno proposto ricorso per Cassazione l’Associazione, C.A.G. e M.D.I., affidandosi a due motivi; l’Ufficio si è costituito con controricorso 4. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380-bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio. I ricorrenti hanno depositato memoria illustrativa.
CONSIDERATO
che:
1. Con il primo motivo di impugnazione i ricorrenti denunciano violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, degli artt. 2697 e 2727 c.c., del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, degli artt. 112,113 e 132 c.p.c., dell’art. 118 disp att. c.p.c., dell’art. 111 Cost., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5; si sostiene che l’impugnata sentenza è affetta da nullità per motivazione apparente non avendo la CTR indicato in modo specifico le ragioni per le per le quali è stata ritenuta la concludenza degli elementi forniti dall’Agenzia a sostegno dell’accertamento, con particolare riferimento alla ritenuta gravità dello scostamento tra il reddito dichiarato e quello accertato con gli studi di settore, e l’inidoneità di quelli addotti dai contribuenti.
1.1 Con il secondo motivo viene dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2727 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, e omesso esame circa un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5; la CTR, secondo l’assunto dei contribuenti, avrebbe trascurato di comparare gli indici presuntivi sul quale l’accertamento standardizzato si fondava costituiti esclusivamente dallo scostamento tra le risultanze dello studio settore e il reddito dichiarato- con gli elementi probatori offerti dai ricorrenti.
2. I motivi, da esaminarsi congiuntamente stante la loro intima connessione, sono infondati.
2.1 Con riferimento ai profili, articolati in entrambi i motivi, di violazione di legge – e segnatamente del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, degli artt. 2697 e 2727 c.c. – questa Corte ha ripetutamente affermato che “che la procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l’applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è “ex lege” determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli “standards” in sé considerati, quali meri strumenti di ricostruzione per elaborazione statistica della normale redditività, ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell’accertamento, con il contribuente. In tale sede, quest’ultimo ha l’onere di provare, senza limitazione alcuna di mezzi e di contenuto, la sussistenza di condizioni che giustificano l’esclusione dell’impresa dall’area dei soggetti cui possono essere applicati gli “standards” o la specifica realtà dell’attività economica nel periodo di tempo in esame, mentre la motivazione dell’atto di accertamento non può esaurirsi nel rilievo dello scostamento, ma deve essere integrata con la dimostrazione dell’applicabilità in concreto dello “standard” prescelto e con le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente. L’esito del contraddittorio, tuttavia, non condiziona l’impugnabilità dell’accertamento, potendo il giudice tributario liberamente valutare tanto l’applicabilità degli “standards” al caso concreto, da dimostrarsi dall’ente impositore, quanto la controprova offerta dal contribuente che, al riguardo, non è vincolato alle eccezioni sollevate nella fase del procedimento amministrativo e dispone della più ampia facoltà, incluso il ricorso a presunzioni semplici, anche se non abbia risposto all’invito al contraddittorio in sede amministrativa, restando inerte (cfr. Cass., sez. un., n. 26635 del 2009, Cass. 12558 del 2010, Cass. n. 12428 del 2012, Cass. n. 23070 del 2012; Cass. n. 17787 del 2016; Cass. 9806 e 17289 del 2017; Cass. n. 18907 del 2018; Cass. n. 379 del 2019).
2.2 E’ stato inoltre precisato che “ogni qual volta il contraddittorio sia stato regolarmente attivato ed il contribuente ometta di parteciparvi ovvero si astenga da qualsivoglia attività di allegazione, l’ufficio non è tenuto ad offrire alcuna ulteriore dimostrazione della pretesa esercitata in ragione del semplice disallineamento del reddito dichiarato rispetto ai menzionati parametri” (cfr. Cass. n. 27617 del 2018, Cass. n. 17646 del 2014 e Cass. n. 10047 del 2016) ed ancore che “il calcolo del reddito effettuato mediante lo studio di settore, a seguito dell’instaurazione del contraddittorio con il contribuente, è idoneo ad integrare presunzioni legali che sono, anche da sole, sufficienti ad assicurare valido fondamento all’accertamento tributario, ferma restando la possibilità, per l’accertato, di fornire la prova contraria in sede contenziosa” (cfr. Cass. n. 23252 del 2019) 2.3 Nella fattispecie in esame non è contestato che, attivato il contraddittorio preventivo, i contribuenti sono rimasti inerti ragion per cui l’Ufficio ha correttamente proceduto ad emettere gli avvisi di accertamento sorretti esclusivamente dallo studio di settore UK25U di cui al D.L. n. 331 del 1993, art. 62-bis, non confutati dagli interessati in sede di istruttoria procedimentale.
2.4 Divenuta operativa la presunzione correlata al duplice presupposto dello scostamento del reddito dichiarato dallo studio di settore e della mancata contestazione in sede amministrativa della fondatezza dello studio, ai contribuenti incombeva l’onere di fornire elementi probatori che superassero la prova presuntiva di maggior reddito offerta dall’Amministrazione Finanziaria.
2.5 La CTR ha correttamente governato la normativa fiscale di settore e quella relativa alla ripartizione dell’onere probatorio, avendo ritenuto legittimo l’accertamento tributario standardizzato emesso, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 39, comma 1, lett. d), e del D.L. n. 331 del 1993, art. 62-sexies, sulla base degli studi di settore e dell’antieconomicita della gestione all’esito dell’esperito contraddittorio in assenza di una idonea un’attività di allegazione e prova da parte del contribuente.
3 Venendo all’esame dei vizi motivazionali dedotti nei motivi va rilevato che per costante orientamento di questa Corte, il vizio di motivazione meramente apparente della sentenza ricorre quando il giudice, in violazione di un obbligo di legge, costituzionalmente imposto (art. 111 Cost., comma 6), ossia dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4, omette di illustrare l’iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, ossia di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione, in tal modo consentendo di verificare se abbia effettivamente giudicato iuxta alligata et probata.
3.1 La sanzione di nullità colpisce, pertanto, non solo le sentenze che siano del tutto prive di motivazione da punto di vista grafico o quelle che presentano un “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e presentano “una motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile” (Cass. Sez. U, n. 8053 del 7/4/2014), ma anche quelle che contengono una motivazione meramente apparente, perché dietro la parvenza di una giustificazione della decisione assunta, la motivazione non consente di “comprendere le ragioni e, quindi, le basi della sua genesi e l’iter logico seguito per pervenire da essi al risultato enunciato”, non assolvendo in tal modo alla finalità di esternare un “ragionamento che, partendo da determinate premesse pervenga con un certo procedimento enunciativo”, logico e consequenziale, “a spiegare il risultato cui si perviene sulla res decidendi” (Cass. Sez. U., n. 22232 del 3/11/2016).
3.2 Come questa Corte ha più volte affermato, la motivazione è solo apparente – e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez. U, n. 22232 del 2016, cit.; Cass. sez. 65, ord. n. 14927 del 15/6/2017).
3.3 Nella fattispecie in esame i giudici di seconde cure, dopo aver diffusamente argomentato in punto di diritto, hanno adeguato i principi giurisprudenziali relativi all’accertamento standardizzato e alla ripartizione dell’onere probatorio alla fattispecie reputando non idonee a vincere la presunzione legale sottesa all’operata rettifica le giustificazioni addotte dai contribuenti.
3.4 La motivazione della sentenza impugnata appare comprensibile nel suo iter logico-giuridico e non è affetta dalle gravi anomalie argomentative sopra individuate.
3.5 Non si è quindi di fronte ad un’ipotesi di motivazione apparente, poiché la stessa non si pone al di sotto del “minimo costituzionale” (Cass. Sez. U, n. 8053 del 2014, cit.).
3.5 Priva di fondamento e’, infine, l’ulteriore censura motivazionale di violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, avendo la CTR esaminato le circostanze dedotte dal contribuente (particolarità del lavoro, apertura di una seconda sede, status di dipendenti pubblici part time, tempistica del pagamenti) ritenendole, sulla base di un accertamento ed un apprezzamento non sindacabili in questa sede, elementi probatori indiziari non sufficienti a dimostrare l’esistenza di condizioni giustificanti l’esclusione dell’associazione dall’area dei soggetti cui poteva essere applicato il parametro dello studio di settore.
4. Il ricorso va quindi rigettato.
5. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo avuto riguardo al valore del tributo recuperato.
PQM
La Corte;
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 2.300,00 per compensi Euro 200,00 per spese oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 21 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2021