Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.38027 del 02/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 36131/2019 proposto da:

L.G., elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell’avv.to ENRICO GIANNUBILO che, unitamente all’avv.to GUIDO GIANNUBILO, la rappresentano e difendono;

– ricorrente –

contro

SICURALLARM S.N.C., elettivamente domiciliata in ROMA, presso la CANCELLERIA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato GIOVANNI RIGANTE;

– controricorrente –

e ISTITUTO DI VIGILANZA METRONOTTE – CITTA’ DI BISCEGLIE;

– intimato –

averso la sentenza n. 975/2019 della CORTE D’APPELLO DI BARI, depositato il 23/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 03/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott. DELL’UTRI Marco.

RILEVATO

che:

con sentenza resa in data 23/4/2019 (n. 975/2019), la Corte d’appello di Bari, in parziale accoglimento dell’appello proposto da Grazia L., e in accoglimento per quanto di ragione della domanda dalla stessa originariamente proposta, ha condannato l’Istituto di Vigilanza Metronotte – Città di Bisceglie al risarcimento, in favore della L., dei dan i da quest’ultima subiti a causa dell’inadempimento contestato a carico dell’Istituto di Vigilanza convenuto, siccome responsabile del mancato intervento (allo stesso contrattualmente imposto) in occasione di un furto perpetrato ai danni dell’appartamento dell’attrice;

con la medesima decisione, la corte territoriale ha confermato la decisione del primo giudice nella parte in cui ha rigettato la domanda di risarcimento dei danni proposta dalla L. nei confronti della ditta Sicurallarm di R.L.P. (autrice dell’installazione di un sistema di allarme presso l’appartamento dell’attrice), attesa l’inesistenza di alcun inadempimento imputabile a carico della stessa;

a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale – dopo aver accertato la responsabilità dell’Istituto di Vigilanza per il mancato intervento denunciato dalla L. – ha rilevato come nessun apprezzabile inadempimento poteva viceversa essere ascritto a carico della ditta Sicurallarm, tenuto conto che il sistema di allarme installato dalla stessa ditta sull’appartamento dell’attrice era comunque entrato in funzione in occasione dell’esecuzione del furto, avendo detto sistema di allarme regolarmente trasmesso, alla centrale operativa delnistituto di Vigilanza, un segnale di anomalia non specifica procurata all’impianto, e un segnale di ‘rapina in corsò;

avverso la sentenza d’appello, L.G. propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi d’impugnazione;

la Sicurallarm s.n.c., in persona del legale rappresentante R.L.P., resiste con controricorso;

l’Istituto di Vigilanza Metronotte – Città di Bisceglie non ha svolto difese in questa sede;

L.G. ha depositato memoria;

a seguito della fissazione della camera di consiglio, la causa è stata trattenuta in decisione all’odierna adunanza camerale, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo d’impugnazione proposto, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 1218 c.c., per avere la corte territoriale trascurato di rilevare l’inadempimento della ditta Securallarm consistito nel mancato funzionamento, al momento dell’esecuzione del furto perpetrato ai danni dell’appartamento della L., dei sistemi di allarme “perimetrale” e “volumetrico”, destinati a entrare in funzione in caso di eventuale effrazione dei punti di entrata nell’immobile protetto e, comunque, in caso di circolazione al suo interno;

il motivo è inammissibile;

osserva il Collegio come la corte territoriale abbia escluso alcuna forma di responsabilità per inadempimento della ditta Sicurallarm in relazione alle obbligazioni contrattualmente assunte nei confronti della L. poiché, in occasione del furto perpetrato ai danni dell’immobile di quest’ultima (avvenuto tra le 21.45 e le 23.00 del 25.8.2004), “e’ stato provato che il dispositivo di “prova automatica di sopravvivenza, così come gli altri dispositivi di sicurezza forniti dalla ditta appellata in esecuzione del contratto hanno correttamente funzionato”, avendo il dispositivo in esame, “alle ore 21.53 (…) trasmesso alla centrale operativa dell’Istituto di Vigilanza il segnale di “mancata sopravvivenza, così indicando un’anomalia non specifica procurata all’impianto”, nonché avendo correttamente trasmesso il “segnale di “rapina in corso”” (cfr. pag. 8 della sentenza impugnata);

ciò posto, varrà rilevare come sulla base di tali premesse, deve ritenersi che la corte territoriale abbia (sia pure implicitamente) ritenuto che il mancato funzionamento dei restanti dispositivi di allarme installati dalla Sicurallarm (quello “perimetrale” e quello “volumetrico”) non avessero svolto alcuna apprezzabile rilevanza in relazione alla tutela degli interessi della committente creditrice della prestazione di sicurezza, attesa, in ogni caso, l’avvenuta corretta trasmissione, alla centrale operativa dell’Istituto di Vigilanza, della tempestiva segnalazione del “furto in corso” dal sistema di allarme considerato nella sua complessiva articolazione, oltreché una tempestiva segnalazione di malfunzionamento di detto sistema derivante da una causa non specifica;

la doglianza in esame, nella misura in cui pone in contestazione questa specifica valutazione dei fatti di causa operata dal giudice d’appello, si traduce nella rivendicazione, in questa sede, di una sostanziale rilettura nel merito della vicenda controversa, come tale non consentita dinanzi al giudice di legittimità;

con il motivo in esame, infatti, la ricorrente – lungi dal denunciare l’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata dalla norma di legge richiamata – allega un’erronea ricognizione, da parte del giudice a quo, della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa: operazione che non attiene all’esatta interpretazione della norma di legge, inerendo bensì alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, unicamente sotto l’aspetto del vizio di motivazione (cfr., ex plurimis, Sez. L, Sentenza n. 7394 del 26/03/2010, Rv. 612745; Sez. 5, Sentenza n. 26110 del 30/12/2015, Rv. 638171), neppure coinvolgendo, la prospettazione critica della ricorrente, l’eventuale falsa applicazione della norma richiamata sotto il profilo dell’erronea sussunzione giuridica di fatta in sé incontroversi, insistendo propriamente la stessa nella prospettazione di una diversa interpretazione e ricostruzione della rilevanza contrattuale dei fatti di causa, rispetto a quanto operato dal giudice a quo;

in particolare, al di là del formale richiamo, contenuto nell’epigrafe del motivo d’impugnazione in esame, al vizio di violazione e falsa applicazione di legge, l’ubi consistam delle censure sollevate dall’odierna ricorrente deve piuttosto individuarsi nella negata congruità dell’interpretazione fornita dalla corte territoriale del contenuto rappresentativo degli elementi di prova complessivamente acquisiti, dei fatti di causa o dei rapporti tra le parti ritenuti rilevanti;

si tratta, come appare manifesto, di un’argomentazione critica con evidenza diretta a censurare una (tipica) erronea ricognizione della fattispecie concreta, di necessità mediata dalla contestata valutazione delle risultanze probatorie di causa; e pertanto di una tipica censura diretta a denunciare il vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il provvedimento impugnato;

ciò posto, il motivo d’impugnazione così formulato deve ritenersi inammissibile, non essendo consentito alla parte censurare come violazione di norma di diritto, e non come vizio di motivazione, un errore in cui si assume che sia incorso il giudice di merito nella ricostruzione di un fatto giuridicamente rilevante sul quale la sentenza doveva pronunciarsi;

con il secondo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per omesso esame di fatti decisivi controversi, per avere il giudice d’appello omesso di tener conto del comprovato difetto di funzionamento dell’impianto di allarme installato dalla ditta Sicurallarm; circostanza emersa in modo inequivocabile dalla rilevata mancata entrata in funzione dei dispositivi di allarme “perimetrale” e “volumetrico”, cronologicamente precedenti l’eventuale attivazione del dispositivo di segnalazione di malfunzionamenti o del dispositivo antirapina;

il motivo è inammissibile;

osserva il Collegio come al caso di specie (relativo all’impugnazione di una sentenza pubblicata dopo la data del 11/9/12) trovi applicazione il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5 (quale risultante dalla formulazione del D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 1, lett. b), conv., con modif., con la L. n. 134 del 2012), ai sensi del quale la sentenza è impugnabile con ricorso per cassazione “per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”;

secondo l’interpretazione consolidatasi nella giurisprudenza di legittimità, tale norma, se da un lato ha definitivamente limitato il sindacato del giudice di legittimità ai soli casi d’inesistenza della motivazione in sé (ossia alla mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, alla motivazione apparente, al contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili o alla motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile), dall’altro chiama la corte di cassazione a verificare l’eventuale omesso esame, da parte del giudice a quo, di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza (rilevanza del dato testuale) o dagli atti processuali (rilevanza anche del dato extratestuale), che abbia costituito oggetto di discussione e abbia carattere decisivo (cioè che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia), rimanendo escluso che l’omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, integri la fattispecie prevista dalla norma, là dove il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti (cfr. Sez. 2, Ordinanza n. 27415 del 29/10/2018, Rv. 651028 – 01);

ciò posto, occorre rilevare l’inammissibilità della censura in esame, avendo la ricorrente propriamente trascurato di circostanziare gli aspetti dell’asserita decisività della mancata considerazione, da parte della corte territoriale, delle occorrenze di fatto asseritamente dalla stessa trascurate (ossia della circostanza di fatto consistita nel mancato funzionamento del dispositivo di allarme “perimetrale” e di quello “volumetrico”), e che avrebbero al contrario (in ipotesi) condotto a una sicura diversa risoluzione dell’odierna controversia, a fronte della decisiva rilevanza accordata dal giudice a quo al corretto e tempestivo funzionamento delle altre forme di segnalazione del furto in corso;

osserva pertanto il Collegio come, attraverso l’odierna censura, la ricorrente altro non prospetti se non una rilettura nel merito dei fatti di causa secondo il proprio soggettivo punto di vista, in coerenza ai tratti di un’operazione critica come tale inammissibilmente prospettata in questa sede di legittimità;

sulla base di tali premesse, dev’essere formalmente rilevata l’inammissibilità del ricorso, con la conseguente condanna della ricorrente al rimborso, in favore della società controricorrente, delle spese del presente giudizio secondo la liquidazione di cui al dispositivo, oltre all’attestazione della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi Euro 2.500,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori come per legge.

Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, della Corte Suprema di Cassazione, il 3 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2021

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