Il Codice del Consumo prevede una presunzione a favore del consumatore, inserita nell’art. 132, comma 3, a norma del quale si presume che i difetti di conformità, che si manifestino entro sei mesi dalla consegna del bene, siano sussistenti già a tale data, salvo che l’ipotesi in questione sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità. Si tratta di presunzione iuris tantum, superabile attraverso una prova contraria, finalizzata ad agevolare la posizione del consumatore: ne deriva che ove il difetto si manifesti entro tale termine, il consumatore gode di un’agevolazione probatoria, dovendo semplicemente allegare la sussistenza del vizio e gravando conseguentemente sulla controparte l’onere di provare la conformità del bene consegnato rispetto al contratto di vendita.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Presidente –
Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –
Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 18545/2019 proposto da:
C.D., elettivamente domiciliato in Cervinara (AV), via Aldo Moro, presso l’avv. GIUSEPPE CECCARELLI;
– ricorrente –
contro
CARBONE MOTORS SRL, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA OTTAVIANO 9, presso lo studio dell’avvocato CLAUDICA GIUSEPPINA D’ALESSANDRO, rappresentato e difeso dall’avvocato ROBERTO ANTONIO IGLIO;
– controricorrente –
e contro
FCA Italy spa;
– intimati –
avverso la sentenza n. 5732/2018 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 14/12/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 06/05/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CRICENTI.
RITENUTO
Che:
1.- C.D. ha acquistato una vettura, marca Alfa Romeo, tipo Brera, dalla concessionaria Carbone Motors srl. La vettura, secondo l’acquirente ha manifestato, sin da subito, problemi al motore, ossia a basso numero di giri si spegneva e non ripartiva immediatamente, il che ha indotto il ricorrente a mandare l’automobile in riparazione, dove però è rimasta a lungo, rendendo privo di interesse il suo acquisto.
Il C. ha dunque agito in giudizio sia contro il venditore che il produttore – FCA Italy spa – onde ottenere la risoluzione per vizi della cosa, meglio per difetto di conformità tra la vettura venduta e quella promessa in vendita e per il danno conseguente al fermo.
2.- Il Tribunale di Napoli ha istruito la causa, nella quale si sono costituite entrambe le parti convenute, chiedendo il rigetto della domanda, e dopo avere assunto prove testimoniali e fatto ricorso ad una CTU, ha rigettato la pretesa.
Su appello del C., questa decisione è stata confermata. La Corte di Appello di Napoli ha infatti ritenuto non provata la iniziale esistenza dei vizi, condizione necessaria per ritenere una responsabilità per difetto di costruzione, del venditore e del produttore.
3.- Il ricorso del C. avverso tale sentenza è basato su sei motivi, di cui chiedono il rigetto sia la Carbone Motors srl che la FCA Italy spa, costituite entrambe con controricorso.
CONSIDERATO
Che:
4.- Il primo motivo denuncia violazione degli artt. 129 e 130 del codice del consumo, nonché dell’art. 2697 c.c.. La tesi del ricorrente è che la corte di merito ha confuso intanto il difetto di costruzione con il difetto di conformità, di cui al codice del consumo, ritenendo che la domanda fosse proposta per far valere il primo dei due, mentre egli aveva addotto un vizio del secondo tipo. Il che ha portato i giudici di merito a ritenere il difetto di prova di una circostanza diversa da quella invocata dall’attore, e di conseguenza ad errare altresì sull’onere della prova facendolo gravare sull’attore, mentre non spetta al consumatore, anche secondo giurisprudenza Europea, dimostrare il difetto di conformità.
4.1.- Il secondo motivo, che denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c., ripropone la censura del primo motivo, sotto altro aspetto, ossia: la Corte, ponendosi esclusivamente il problema del difetto di costruzione ha deciso della insussistenza del diritto alla normale garanzia (artt. 1490 c.c. e segg.), mentre avrebbe dovuto decidere, e non lo ha fatto, sul difetto di conformità, e quindi alla luce del codice del consumo.
5.- Il terzo motivo denuncia violazione dell’art. 115 c.p.c., ed attribuisce alla sentenza impugnata l’errore di aver negato valore di ammissione (che il difetto fosse originario) alle mail ed agli altri documenti provenienti dalla controparte ed allegati agli atti, in tal modo violando la regola per cui quando un documento che contiene l’ammissione di un fatto sfavorevole è prodotto in giudizio contro il suo autore, costui deve espressamente disconoscerlo per impedire che venga usato come prova.
5.1.- Il quarto motivo segue un ragionamento simile al terzo: denuncia violazione anche esso dell’art. 115 c.p.c., sempre con riferimento alla valutazione di quei documenti, e ritiene violata questa norma in quanto il giudizio probatorio fa leva su un fatto notorio in modo illegittimo, in quanto fatto di natura tecnica che, come è noto, non può fondare il notorio.
6.- Il quinto motivo denuncia violazione dell’art. 345 c.p.c..
La corte aveva ritenuto inammissibile un motivo di appello (il quinto) per difetto di specificità.
Il ricorrente censura questa decisione ritenendo di avere proposto un motivo conforme alle regole dell’appello, sia indicando la parte di sentenza impugnata, sia indicando le ragioni della impugnazione.
6.1.- Il sesto motivo denuncia violazione degli artt. 1494,1223 e 1226 c.c. e dell’art. 135codice del consumo.
Il ricorrente rimprovera ai giudici di merito di non aver pronunciato sul danno che al consumatore è riconosciuto per i vizi della cosa, diritto autonomo rispetto a quello di risoluzione per difetto di costruzione o di conformità. Rigettato questo, avrebbe dovuto comunque decidere su quello.
I primi due motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono fondati, ed il loro accoglimento determina l’assorbimento degli altri.
La ratio della decisione impugnata è nella mancanza di prova che il difetto fosse originario: la CTU ha riscontrato il problema a sette anni distanza, mentre le prove testimoniali non sono idonee ad una valutazione del genere (ossia a dire se il difetto era sopravvenuto o originario) ed i documenti allegati non dimostrano una ammissione di difettosità.
Ciò ha indotto la corte ad escludere che sia stato provato che il difetto era originario.
Questa ratio è errata.
Intanto, va premesso che “nell’attuale assetto normativo della compravendita, ove ricorrano i presupposti individuati dal D.Lgs. n. 206 del 2005, art. 128 e, dunque, si tratti di vendita di “beni di consumo” (intendendosi per tale “qualsiasi bene mobile”) operata da un soggetto qualificabile in termini di “venditore” alla stregua di tale disciplina speciale (e, cioè, “qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata che, nell’esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale, utilizza i contratti di cui al comma 1"), trovano applicazione innanzitutto le norme del codice del consumo, potendosi ricorrere a quelle fissate dal codice civile solo per quanto ivi non previsto” (Cass. 13148/2020).
Con la conseguenza che del D.Lgs. n. 206 del 2005, art. 130, tutela in modo specifico il consumatore, quanto alle difformità ed ai vizi originari al momento della consegna (Cass. 14775/2019).
In particolare, “il Codice del Consumo prevede una presunzione a favore del consumatore, inserita nell’art. 132, comma 3, a norma del quale si presume che i difetti di conformità, che si manifestino entro sei mesi dalla consegna del bene, siano sussistenti già a tale data, salvo che l’ipotesi in questione sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità. Si tratta di presunzione iuris tantum, superabile attraverso una prova contraria, finalizzata ad agevolare la posizione del consumatore: ne deriva che ove il difetto si manifesti entro tale termine, il consumatore gode di un’agevolazione probatoria, dovendo semplicemente allegare la sussistenza del vizio e gravando conseguentemente sulla controparte l’onere di provare la conformità del bene consegnato rispetto al contratto di vendita” (Cass. 13148/2020 nei motivi).
Erronea è dunque la ratio della decisione impugnata nella parte in cui rigetta la domanda ritenendo sfornita di prova l’esistenza del difetto di costruzione, che, come si è detto, è presunto a favore del consumatore.
Al contrario, il consumatore deve provare l’inesatto adempimento mentre è onere del venditore provare, anche attraverso presunzioni, di aver consegnato una cosa conforme alle caratteristiche del tipo ordinariamente prodotto, ovvero la regolarità del processo di fabbricazione o di realizzazione del bene; solo ove detta prova sia stata fornita, spetta al compratore dimostrare l’esistenza di un vizio o di un difetto intrinseco della cosa ascrivibile al venditore (Cass. n. 21927 del 2017, Cass. n. 20110 del 2013).
L’accoglimento dei primi due motivi rende assorbito l’esame degli altri.
La sentenza impugnata non ha dunque fatto applicazione dei suindicati principi e pertanto va cassata con rinvio, anche per le spese del giudizio di Cassazione, alla Corte di Appello di Napoli, in diversa composizione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, per quanto di ragione, nei sensi di cui in motivazione. Cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 6 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2021
Codice Civile > Articolo 1223 - Risarcimento del danno | Codice Civile
Codice Civile > Articolo 1226 - Valutazione equitativa del danno | Codice Civile
Codice Civile > Articolo 1490 - Garanzia per i vizi della cosa venduta | Codice Civile
Codice Civile > Articolo 1494 - Risarcimento del danno | Codice Civile
Codice Civile > Articolo 2697 - Onere della prova | Codice Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 115 - Disponibilita' delle prove | Codice Procedura Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 345 - Domande ed eccezioni nuove | Codice Procedura Civile