Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.38114 del 02/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17135-2020 proposto da:

SEPAMAR SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato FRANCESCO ANDRONICO;

– ricorrente –

contro

INAIL – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo studio dell’avvocato GIANDOMENICO CATALANO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato LORELLA FRASCONA’;

– controricorrente –

contro

RISCOSSIONE SICILIA SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 82/2020 della CORTE CATANIA, depositata il 30/01/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera partecipata del 12/10/2021 dal Consigliere Dott. CINQUE GUGLIELMO.

RILEVATO

CHE:

1. La Corte di appello di Catania, con la sentenza n. 82/2020, in riforma della pronuncia emessa dal Tribunale di Siracusa il 19.10.2017, ha respinto l’opposizione originariamente proposta dalla SE.PA.MAR srl diretta ad ottenere la dichiarazione di illegittimità dell’iscrizione a ruolo oggetto della cartella impugnata che traeva origine da un accertamento ispettivo dell’INAIL a seguito del quale si era ritenuto che tre lavoratori dovessero essere inseriti nella posizione assicurativa n. 020184922, accesa dalla società per i lavori eseguiti al porto di Augusta, non essendo dipendenti occasionali né valendo, per loro, le diverse posizioni in cui risultavano assicurati presso l’Istituto.

2. I giudici di seconde cure hanno rilevato che, a fronte della constatazione che i lavoratori indicati nel verbale fossero impegnati all’interno del porto per l’attività di verifica e controllo della movimentazione merci ovvero in attività complementare all’attività principale della ditta, era onere dell’originaria opponente allegare e dimostrare le ragioni contrarie e, cioè, che l’attività svolta dai tre lavoratori non fosse complementare e che la stessa non fosse esposta al medesimo rischio della posizione assicurativa denunciata dalla società.

3. Avverso la decisione di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione la SE.PA.MAR srl affidato a due motivi, cui ha resistito con controricorso l’INAIL. La Riscossione Sicilia spa non ha svolto attività difensiva.

4. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

5. La ricorrente ha depositato memoria.

CONSIDERATO

CHE 1. I motivi possono essere così sintetizzati.

2. Con il primo motivo la società enuncia la violazione dell’art. 2697 c.c., in tema di onere della prova, l’art. 115 c.p.c. in tema di principio di non contestazione, al D.P.R. n. 1124 del 1965, artt. 1 e 4, il D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 1 e il D.M. 12 dicembre 2000 (all. 5/1, 5/4, 5/8, 1/9 e 1/10), per avere errato la Corte territoriale nell’avere ritenuto che l’attività di mero controllo espletata dai tre lavoratori, oggetto dell’accertamento ispettivo, fosse complementare a quella principale (“Carico, scarico, facchinaggio nei porti e a bordo delle navi (sottobordo, con chiatte o dalla banchina; a bordo, stivaggio o disistivaggio) e/o di movimentazione merci svolta da essa società.

3. Con il secondo motivo si censura la violazione dell’art. 2697 c.c., per non avere considerato la Corte territoriale che, nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale, le vesti di attore e convenuto spettano rispettivamente all’opposto e all’opponente e, conseguentemente, per avere ritenuto non contestati gli importi indicati nella cartella quando, invece, la pretesa dell’INAIL era stata espressamente oggetto di contestazione.

4. I due motivi, che per la loro connessione possono essere scrutinati congiuntamente, presentano profili di inammissibilità e di infondatezza.

5. Invero, sono inammissibili tutte le censure ivi formulate che, al di là delle denunziate violazioni di legge, si limitano, in sostanza, in una richiesta di riesame del merito della causa attraverso una nuova valutazione delle risultanze processuali in quanto sono appunto finalizzate ad ottenere una revisione degli accertamenti di fatto compiuti dalla Corte territoriale (Cass. n. 6519/2019) che, con motivazione giuridicamente corretta e congrua, è giunta alla conclusione secondo cui l’attività espletata in concreto dai tre lavoratori fosse quella svolta dalla società o quanto meno fosse complementare a quella principale compiuta dalla società stessa.

6. Inammissibile è pure la asserita violazione dell’art. 2697 c.c. che si ha, tecnicamente, solo nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era gravata in applicazione di detta norma, non anche quando, a seguito di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, abbia ritenuto erroneamente che la parte onerata avesse assolto tale onere, poiché in questo caso vi è un erroneo apprezzamento sull’esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 (Cass. n. 17313/2020).

7. In tema di ricorso per cassazione, poi, una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (Cass. n. 27000/2016; Cass. n. 13960/2014): ipotesi, queste, non ravvisabili nel caso in esame.

8. Inoltre, deve osservarsi che l’accertamento della sussistenza di una contestazione ovvero d’una non contestazione, rientrando nel quadro dell’interpretazione del contenuto e dell’ampiezza dell’atto della parte, è funzione del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo per vizio di motivazione (Cass. n. 27490/2019).

9. Sono, invece, infondate le doglianze relative alla individuazione del concetto giuridico di complementarietà dell’attività rispetto a quella principale, ai fini assicurativi INAIL, essendo la gravata sentenza conforme, in punto di diritto, al principio statuito in sede di legittimità (Cass. n. 27106/2018), cui si intende dare seguito, secondo il quale, ai fini della classificazione delle lavorazioni per la determinazione dei premi dovuti dalle imprese all’INAIL per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, una lavorazione può essere considerata complementare e sussidiaria rispetto ad una lavorazione principale, con conseguente attribuzione della stessa voce tariffaria, quando entrambe siano svolte dal medesimo datore di lavoro e, tra esse, sussista un legame di reciproca interdipendenza in vista di un risultato finale unitario, che si esplica mediante una connessione operativa, la quale non è necessariamente topografica, ma è senza dubbio tecnica e funzionale, nel senso che le lavorazioni complementari e sussidiarie devono consentire una più agevole, completa e rapida realizzazione delle finalità aziendali, realizzando beni e servizi nella misura strettamente necessaria, e imposta, dalla lavorazione principale.

10. Alla stregua di quanto esposto il ricorso deve essere rigettato.

11. Al rigetto segue la condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo in favore del controricorrente; nulla va disposto per l’intimata che non ha svolto attività difensiva.

12. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge; nulla per quelle relative all’intimata. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 12 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2021

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