Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.38118 del 02/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – rel. Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 22184/2012 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro tempre, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

Società Erregi s.r.l. (già Grattarola s.p.a.), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, come da procura speciale a margine del ricorso, dall’Avv. Mauro Bussani e dall’Avv. Claudio Berliri, elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo, sito in Roma, Via A. Farnese n. 7;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, n. 41/45/2012, depositata il 10 aprile 2012.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 novembre 2021 dal Consigliere Dott. D’Orazio Luigi.

RITENUTO IN FATTO

1. L’Agenzia delle entrate, a seguito di processo verbale di constatazione, contestava alla Erregi s.r.l., in relazione all’anno 2006, l’indebita deduzione di una quota di ammortamento per Euro 100.990,97, pari al 20 % della somma di Euro 504.954,86 imputata a costi di ricerca e sviluppo in quanto non ritenuti documentati, con conseguente recupero a tassazione. In particolare, l’Agenzia riconosceva che la società aveva documentato soltanto i costi per i materiali pari ad Euro 113.696,21, mentre, quanto ai costi ammortizzati per manodopera e verniciatura pari ad Euro 504.954,86 – di cui Euro 446.485,65 per costi di manodopera ed Euro 58.469,21 per costo di verniciatura – (per un totale di Euro 618.651,01), non era stata fornita adeguata documentazione atta a dimostrare “la certezza e l’obiettiva determinabilità” ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 109, anche perché la società aveva reso dichiarazioni discordanti in vari momenti (relazione degli amministratori sulla gestione ex art. 2428 c.c.; dichiarazioni della parte rese in contraddittorio, giustificazioni fornite con posta elettronica, memorie difensive).

2. La Commissione tributaria provinciale accoglieva parzialmente il ricorso, riducendo la somma recuperata a tassazione ad Euro 37.064,36, non riconoscendo il costo relativo alle attrezzature per Euro 185.321,00, ricompreso nella manodopera pari ad Euro 446.485,00, in quanto non documentato.

3. Proponeva appello principale la contribuente evidenziando che la Commissione avrebbe dovuto riconoscere anche il costo per attrezzature, in quanto inscindibilmente connesso a quello per manodopera.

4. Proponeva appello incidentale l’Agenzia delle entrate rilevando che i costi di ricerca e sviluppo potevano essere patrimonializzati solo se esisteva un rapporto causale tra i costi e l’utilità futura attesa dalla società. In caso contrario dovevano essere imputati al conto economico nell’esercizio in cui gli stessi erano stati sostenuti. Inoltre, si rilevava che non vi erano schede di lavorazione da cui poter attribuite precise quote orarie ai lavoratori impiegati nella specifica attività di ricerca e sviluppo, rispetto alla attività di produzione.

5. La Commissione regionale accoglieva l’appello principale della società e rigettava quello incidentale proposto dalla Agenzia delle entrate.

6. Propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate.

7. Resiste con controricorso la società, depositando anche memoria scritta con richiesta di pronuncia di estinzione del giudizio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo di impugnazione l’Agenzia delle entrate si duole della “violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 108 e 109, in combinato disposto con l’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”, in quanto la Commissione regionale in motivazione si è espressa con formula dubitativa in ordine alla idoneità della documentazione relativa ai costi per ricerca e sviluppo, benché gravasse sulla contribuente l’onere di provare la sussistenza dei requisiti di certezza e determinabilità delle componenti negative di reddito..

2.Con il secondo motivo di impugnazione l’Agenzia delle entrate deduce “omessa ovvero insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio ex art. 360 c.p.c., n. 5”, in quanto era controverso se i costi sostenuti per attività di ricerca e sviluppo (per manodopera e verniciatura) fossero certi e determinati ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 108, per stabilire se tali spese potessero essere capitalizzate nello stato patrimoniale, con successivo ammortamento, oppure se andavano dedotte nel conto economico dell’esercizio in cui erano state sostenute. La Commissione regionale, però, ha reso una motivazione del tutto generica, senza indicare la “fonte di siffatti costi” e la loro quantificazione, facendo menzione di una relazione tecnica di cui non si riporta il contenuto.

3. Con il terzo motivo di impugnazione l’Agenzia delle entrate lamenta “violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 108 e 109, in combinato disposto con l’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”, in quanto la Commissione regionale non ha considerato, da un lato, che l’onere della prova delle componenti negative del reddito, in termini di certezza ed inerenza, grava sul contribuente, e dall’altro, che la capitalizzazione dei costi pluriennali di ricerca e sviluppo può avvenire solo se è stabilita con certezza la sua utilità futura.

4. Deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.

4.1. Invero, la contribuente ha depositato la domanda di condono presentata ai sensi del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6, comma 10, corredata della ricevuta telematica, nonché della copia della quietanza di versamento della prima rata dell’importo dovuto per tale definizione.

4.2. In atti, infatti, si rinviene la domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, ai sensi del D.L. 23 ottobre 2018, art. 6 e art. 7, comma 2, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136, con indicazione dell’avviso di accertamento oggetto di impugnazione (*****), del valore della controversia pari ad Euro 37.619,99, dell’importo lordo dovuto pari ad Euro 5.642,85, del numero di rate da pagare (1), dell’importo versato per la definizione della prima rata pari ad Euro 5.642,85, con indicazione della data di versamento del 20 maggio 2019.

E’ stato prodotto anche il modello F24 recante la somma di Euro 5.642,85, oltre alla attestazione della ricevuta telematica della domanda di definizione agevolata.

5. Il D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 6, convertito in L. n. 136 del 2018, prevede che “la definizione si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 8 e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi del presente articolo o della prima rata entro il 31 maggio 2019”.

6. Va evidenziato che l’Agenzia delle entrate non ha depositato memoria in relazione alla trattazione dell’udienza; nulla ha osservato ed in particolare nulla ha eccepito sulla mancata notificazione dei documenti prodotti con la memoria dalla contribuente, che, evidentemente, devono ritenersi comunque conosciuti; né del resto l’Agenzia ha eccepito che non le siano stati notificati ai sensi dell’art. 372 c.p.c., comma 2 (in tal senso Cass., 2 maggio 2019, n. 11540). Peraltro, si è tenuta in precedenza l’udienza del 15 novembre 2018, poi rinviata a nuovo ruolo, a seguito della presentazione da parte della contribuente dell’istanza di sospensione D.L. n. 119 del 2018, ex art. 6.

7.Infine, si rileva che nessuna delle parti ha presentato istanza di trattazione del giudizio entro il 31 dicembre 2020, al fine di evitare la dichiarazione di estinzione del processo, ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 13.

8. Le spese del giudizio restano a carico delle parti che le hanno sopportate, ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 13.

9. Si rileva che per questa Corte, in materia di impugnazioni, l’obbligo del versamento, per il ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato nei casi previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si applica ai procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, dovendosi aver riguardo al momento in cui la notifica del ricorso per cassazione si è perfezionata, con la ricezione dell’atto da parte del destinatario (Cass., sez. 6-3, 10 luglio 2015, n. 14515). Nella specie, fermo restando che l’Agenzia delle entrate non è tenuta al versamento del “doppio contributo” (Cass., 890/2017; Cass., 5955/2014), il ricorso per cassazione è stato notificato nell’anno 2012.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 25 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2021

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