LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –
Dott. GIANNACCARI ROSSANA – Consigliere –
Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 26059-2019 proposto da:
W.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CASSIADORO 1/A, presso lo studio dell’avvocato LUIGIA D’AMICO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
STUDIO O. SAS DI G.O., rappresentata e difesa dall’avvocato STEFANIA FIORE;
– controricorrente –
CONDOMINIO *****, rappresentato e difeso dall’avvocato GENNARO MESSUTI;
– controricorrente –
P.C.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 4939/2019 del TRIBUNALE di MILANO, depositata il 23/05/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/12/2020 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
W.C. ha proposto ricorso articolato in due motivi avverso la sentenza 23 maggio 2019, n. 4939/2019, resa dal Tribunale di Milano.
Resistono con distinti controricorsi il Condominio *****, e lo Studio O. s.a.s. di G.O..
E’ rimasta intimata, senza svolgere attività difensive, P.C..
Il Tribunale di Milano, respingendo l’appello formulato in via principale dall’avvocato W.C. (nonchè l’appello incidentale avanzato dal Condominio *****) avverso la sentenza pronunciata in primo grado dal Giudice di pace di Milano, ha confermato il rigetto dell’impugnazione della deliberazione assembleare del Condominio *****, approvata il 18 maggio 2015, impugnazione per omessa convocazione proposta da P.C., cui aveva aderito il convenuto avvocato W. (comproprietario dell’unità immobiliare dell’attrice). Il Condominio ***** aveva chiamato in garanzia l’ex amministratore Studio O. s.a.s. di G.O., che aveva eseguito le convocazioni per l’indicata assemblea. Il Giudice di pace, con sentenza del 4 aprile 2017, dichiarò la nullità della impugnata delibera, compensando tra le parti le spese processuali. Il Tribunale di Milano rigettò quindi l’appello di W.C., contenente motivi: sulla nullità della sentenza del Giudice di pace per il mancato richiamo alle sue conclusioni, per l’errata indicazione dell’assemblea oggetto di causa e per la mancata comunicazione della sua pubblicazione; sulla omessa pronuncia in ordine alle domande di restituzione delle somme versate e di risarcimento dei danni; sulla compensazione delle spese di primo grado. Al riguardo di tale ultimo profilo, il Tribunale evidenziò come il primo giudice avesse motivato la compensazione “considerata l’animosità delle parti e la difficoltà di giungere ad una soluzione”, motivazione che l’appellante W.C. non aveva specificamente censurato, essendosi limitato a chiedere la riforma della sentenza del Giudice di pace. Rigettato anche l’appello incidentale avanzato dal Condominio *****, il Tribunale, “tenuto conto delle domande svolte…”, regolò le spese del giudizio di appello secondo “soccombenza”, condannando W.C. a rimborsare le stesse al Condominio ***** e allo Studio O. s.a.s. di G.O..
Il primo motivo del ricorso di W.C. denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 91,92 e 331 c.p.c., avendo il Tribunale di Milano condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dello Studio O. s.a.s., cui aveva notificato il gravame sol perchè litisconsorte necessario, pur in assenza di domande nei confronti dello stesso.
Il secondo motivo del ricorso di W.C. denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 91,92 e 342 c.p.c., nonchè dell’art. 6 CEDU, avendo il Tribunale di Milano ritenuto inammissibile il motivo di appello sulla compensazione delle spese di primo grado. Al riguardo, si richiama la censura di cui a pagina 4 dell’atto di appello, in cui si lamentava che “il giudicato non abbia tenuto conto, come non ha tenuto conto, del presupposto sostanziale di pieno accoglimento della domanda”, esposizione argomentativa chiara, ad avviso del ricorrente, potendosi le spese processuali compensare “solo in caso di soccombenza reciproca”.
Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere dichiarato inammissibile, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380-bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.
Il ricorrente ha presentato memoria.
Entrambi i motivi di ricorso non superano lo scrutinio ex art. 360-bis c.p.c., n. 1, (cfr. Cass. Sez. U, 21/03/2017, n. 7155). Il Tribunale di Milano ha deciso le questioni di diritto inerenti alla regolamentazione delle spese processuali in favore del chiamato in garanzia e alla specificità dei motivi di appello in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte e l’esame delle censure non offre elementi per mutare tale orientamento.
I. Quanto al primo motivo, dall’esposizione delle vicende di causa contenuta nell’impugnata sentenza e nello stesso ricorso, risulta che l’avvocato W.C., convenuto da P.C. con la domanda di impugnazione della deliberazione assembleare del Condominio ***** approvata il 18 maggio 2015, avesse aderito alla domanda dell’attrice e domandato in via riconvenzionale che venisse effettuato il ricalcolo di quanto da lui effettivamente dovuto a titolo di contributi condominiali. Accolta la domanda di P.C. dal Giudice di pace in punto di invalidità della deliberazione, l’avvocato W. avanzò appello chiedendo, tra l’altro, sia di confermare la nullità delle delibere, sia di condannare il Condominio a rimborsargli le somme indebitamente richieste. Tale appello è stato integralmente rigettato dal Tribunale di Milano.
Ora, attesa la disciplina dei limiti dell’effetto devolutivo dell’appello, spetta al giudice di secondo grado procedere alla ripartizione dell’onere delle spese con autonomo apprezzamento della fondatezza delle sole domande rimesse al suo giudizio. Come appena chiarito, W.C., sin dalla sua costituzione davanti al Giudice di pace, aveva sia aderito alla domanda di impugnazione della delibera avanzata dalla comproprietaria P.C., sia spiegato domande autonome verso il Condominio per ottenere la restituzione di quanto versato; quest’ultima pretesa, giacchè disattesa in primo grado, era stata devoluta al Tribunale con l’appello principale. A fronte delle domande di P.C. e di W.C., il Condominio ***** aveva chiamato in garanzia l’ex amministratore Studio O. s.a.s. di G.O.. Tale chiamata in garanzia imponeva certamente di ravvisare un’ipotesi di litisconsorzio necessario processuale in sede di impugnazione, agli effetti dell’art. 331 c.p.c., e ciò sia per i motivi di appello relativi alle pretese creditorie portate verso il Condominio, sia per il motivo concernente le sole spese di lite di primo grado, trattandosi comunque di capo accessorio che condivide il carattere di inscindibilità della causa principale. Secondo, allora, la consolidata interpretazione di questa Corte, in tema di spese giudiziali sostenute dal terzo chiamato in garanzia, una volta rigettata la domanda principale, con conseguente assorbimento della domanda di garanzia, il relativo onere va posto a carico della parte soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in garanzia, in applicazione del principio di causalità, e ciò anche se l’attore soccombente non abbia formulato alcuna domanda nei confronti del terzo, salvo che l’iniziativa del chiamante si riveli palesemente arbitraria o temeraria. In sostanza, il giudice, a fronte della soccombenza dell’attore, il quale abbia dato luogo, con una infondata pretesa, al giudizio nel quale siano rimasti coinvolti uno o più terzi, chiamati in causa dal convenuto a fini di garanzia impropria, deve porre a carico del soccombente anche le spese giudiziali sostenute dai terzi stessi, senza dover accertare, neppure incidentalmente, la fondatezza o meno, nel merito, della domanda di garanzia (trattandosi di esame precluso dalla logica subordinazione della domanda di garanzia all’accoglimento della domanda principale), occorrendo, piuttosto, unicamente una valutazione della sua palese, o meno, arbitrarietà (profilo argomentatamente negato nell’impugnata sentenza) (Cass. Sez. 3, 06/12/2019, n. 31889; Cass. Sez. 2, 17/09/2019, n. 23123; Cass. Sez. 6 – 3, 08/02/2016, n. 2492; Cass. Sez. 2, 10/11/2011, n. 23552; Cass. Sez. 3, 02/04/2004, n. 6514; Cass. Sez. 2, 27/04/1991, n. 4634).
II. Venendo al secondo motivo, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal D.L. n. 132 del 2014, (qui applicabile ratione temporis) e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta non soltanto nel caso della soccombenza reciproca (come assume il ricorrente), ma anche nell’eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall’art. 92 c.p.c., comma 2, (cfr. Cass. Sez. 6 – 2, 18/02/2019, n. 4696). Peraltro, le “gravi ed eccezionali ragioni”, indicate esplicitamente nella motivazione per giustificare la compensazione totale o parziale, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., comma 2, non devono essere illogiche o erronee, altrimenti configurandosi il vizio di violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità. Deve trattarsi pur sempre di “gravi ed eccezionali ragioni” che trovino riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa (cfr. Cass. Sez. 6 – 5, 25/09/2017, n. 22310; Cass. Sez. 6 – 5, 14/07/2016, n. 14411; Cass. Sez. U, 22/02/2012, n. 2572).
Nel caso in esame, il Tribunale di Milano ha evidenziato come il Giudice di pace avesse motivato la compensazione delle spese di primo grado “considerata l’animosità delle parti e la difficoltà di giungere ad una soluzione”. Per il Tribunale, questa motivazione non era stata specificamente censurata dall’appellante W.C., essendosi questi limitato a chiedere la riforma della sentenza del Giudice di pace. Il ricorrente, a sostegno della sua seconda censura, deduce di aver formulato a pagina 4 del proprio atto di appello la critica secondo cui “il giudicato non abbia tenuto conto, come non ha tenuto conto, del presupposto sostanziale di pieno accoglimento della domanda”. Appare allora evidente che il motivo di appello non si attenesse così al modello legale di cui all’art. 342 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla L. n. 134 del 2012, il quale impone che l’impugnazione contenga, oltre che una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice (cfr. Cass. Sez. U, 16/11/2017, n. 27199; Cass. Sez. L, 23/03/2018, n. 7332; Cass. Sez. 6-3, 30/05/2018, n. 13535). In particolare, il motivo di appello in esame non esplicitava le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, al fine di affermare che, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., comma 2, la compensazione delle spese legali non può essere disposta, in difetto di soccombenza reciproca, per “gravi ed eccezionali ragioni” ravvisate nella “animosità delle parti” e nella “difficoltà di giungere ad una soluzione”.
Non hanno consistenza nemmeno le considerazioni che il ricorrente svolge sotto il profilo della violazione dell’art. 6 p. 3 CEDU, in ordine all’effettività della tutela giurisdizionale ed al divieto di eccedere nei formalismi. Proprio la Corte EDU (sentenza 15/09/2016, Prima Sezione, Trevisanato contro Italia, n. 32610/07) ha affermato che il “diritto a un tribunale” ex art. 6 CEDU, non è assoluto e si presta a limitazioni implicitamente ammesse, in particolare per quanto riguarda le condizioni di ammissibilità di un’impugnazione, in quanto esso richiede per la sua stessa natura una regolamentazione da parte dello Stato, il quale gode a questo proposito di un certo margine di discrezionalità. Inoltre, le limitazioni di accesso a un giudizio si conciliano con l’art. 6, comma 1, solo se perseguono uno scopo legittimo e se esiste un rapporto ragionevole di proporzionalità tra i mezzi impiegati e lo scopo perseguito. Nel caso di specie, la dichiarazione di inammissibilità di un motivo di appello che, pur non dovendo denotare l’utilizzo di particolari forme sacramentali, non contenga argomenti volti a contrastare le ragioni addotte dal primo giudice, non può dirsi pregiudizievole per la sostanza stessa del “diritto” dell’appellante “a un tribunale”. Lo scopo perseguito dalla limitazione prevista dall’art. 342 c.p.c., è quello di delimitare in appello il campo dell’ulteriore riesame della causa nel merito, e la ratio della norma è volta ad evitare gravami pretestuosi o, comunque, mal formulati. Esigere per legge che l’avvocato dell’appellante specifichi le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata, non comporta alcuno sforzo supplementare e irragionevole da parte sua, e non può essere considerata una applicazione eccessivamente formalistica della legalità ordinaria.
III. Il ricorso va perciò dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato a rimborsare ai controricorrenti Condominio *****, e Studio O. s.a.s. di G.O. le spese del giudizio di cassazione negli importi liquidati in dispositivo. Non occorre provvedere in ordine alle spese per l’altra intimata P.C., la quale non ha svolto attività difensive.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi del del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater -, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare ai controricorrenti le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida per il Condominio ***** in complessivi Euro 1.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge, nonchè per il controricorrente Studio O. s.a.s. di G.O. in complessivi Euro 1.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 4 dicembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2021