Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.38542 del 06/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – rel. Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15565/2017 proposto dalla:

società semplice BRUZIA IMMOBILIARE di F.G. &

C., in persona dei soci F.G., B.M., B.L., e B.G., rappresentata e difesa dall’Avv. SABRINA AMBROGETTI, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. Maria Antonelli, in ROMA, P.zza GONDAR 22;

– ricorrente –

contro

I.V., rappresentato e difeso dagli Avv. FRANCESCO MUNARI, ALESSANDRA GESINO, e ANTONIO RIZZO, ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest’ultimo in ROMA, Via TOSCANA 16;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 760/2016 della CORTE d’APPELLO di GENOVA, pubblicata in data 11.07.2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 15/09/2021 dal Consigliere Dott. UBALDO BELLINI.

FATTI DI CAUSA

Con sentenza n. 36/2011 del 16.2.2011, il Tribunale di La Spezia Sezione Distaccata di Sarzana (pronunziandosi nella causa promossa da I.V., promissario acquirente, nei confronti di BRUZIA IMMOBILIARE, per ottenere la declaratoria di risoluzione, per inadempimento della convenuta, di contratto preliminare di compravendita immobiliare stipulato in data 19.10.2004 e la condanna della convenuta alla restituzione della caparra confirmatoria di Euro 50.000,00, con la costituzione della convenuta, la quale in via riconvenzionale chiedeva, a sua volta, la risoluzione del contratto per inadempimento per fatto e colpa dell’attore e l’accertamento del proprio diritto di trattenere la caparra ricevuta) dichiarava la risoluzione del contratto e condannava la convenuta alla restituzione della caparra oltre alla rifusione delle spese processuali.

Avverso detta decisione proponeva appello BRUZIA IMMOBILIARE deducendo: 1) che il permesso di costruire era stato effettivamente rilasciato in data 31.12.2004; 2) che durante l’incontro del 17.1.2005, nel corso del quale l’ing. I. consegnava la lettera di recesso dal contratto, il B. si era dimostrato disponibile a restituire la caparra allo I., ma solo se quest’ultimo avesse trovato qualcuno disposto a subentrare nel preliminare; 3) che la mancata consegna del permesso di costruire nel corso dell’incontro del 17.1.2005 era dovuta al fatto che ormai era chiara l’intenzione dello I. di recedere dal preliminare; 4) che il fatto che il permesso di costruire era stato emesso prima del decorrere del termine di 60 giorni dal rilascio dell’autorizzazione paesaggistica non inficiava la validità dell’atto proprio perché in data 31.12.2004 la Soprintendenza non aveva annullato l’autorizzazione stessa; 5) che non vi erano irregolarità nel protocollo relativo alla pratica. Pertanto, l’appellante chiedeva la declaratoria di nullità della sentenza per difetto di motivazione e la declaratoria di risoluzione del contratto per inadempimento dell’appellato, nonché l’accertamento del diritto di Bruzia Immobiliare a trattenere la caparra ricevuta.

Si costituiva nel giudizio d’appello I.V. chiedendo di dichiarare l’inammissibilità del gravame ex art. 342 c.p.c. e, nel merito, di rigettare l’appello.

Con sentenza n. 760/2016, depositata in data 11.7.2016, la Corte d’Appello di Genova rigettava l’appello condannando la società appellante a rifondere le spese del grado in favore dello I.. In particolare, la Corte territoriale rilevava che la parte che si assuma non inadempiente e intenda ritenere la caparra confirmatoria, non deve chiedere la risoluzione del contratto, ma esercitare il diritto di recesso previsto dall’art. 1385 c.c., in conformità della giurisprudenza di legittimità.

Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione Bruzia Immobiliare di F.G. & C. in base a due motivi. Resiste L.V. con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Preliminarmente, va ritenuto inammissibile il rilievo dato dal controricorrente agli effetti della cancellazione dal registro delle imprese della società ricorrente, in termini di asserita estinzione della società medesima. Costituisce principio di legittimità che “Dopo la riforma del diritto societario, attuata dal D.Lgs. n. 6 del 2003, qualora all’estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale, (…) l’obbligazione della società non si estingue, ciò che sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali (…)” (Cass. sez. un., n. 6070 del 2013). Diversi essendo dunque gli effetti della cancellazione e quelli della estinzione.

1.1. – Altrettanto inammissibile per il controricorrente risulta la asserita contrarietà del ricorso ai canoni dell’art. 360-bis c.p.c., e per violazione del principio di autosufficienza di cui al successivo art. 366 c.p.c., che nella specie si ritiene opportuno eventualmente rinviare nel merito.

2. – Con il primo motivo, la ricorrente lamenta la “Violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4”, sul rilievo che il giudizio di primo grado presentava una materia del contendere ben delineata sia in fatto che in diritto: valutare il mancato rispetto del termine contrattuale da parte della Bruzia Immobiliare e, quindi, la colpa di quest’ultima nella risoluzione del rapporto contrattuale, ai sensi degli artt. 1453 e 1456 c.c., con ogni conseguenza del caso. La ricorrente ha richiesto prove orali e documentali proprio nel tentativo di dimostrare di avere ottenuto i documenti autorizzativi necessari dal competente Comune entro il 31.12.2004 e di avere adempiuto correttamente alle obbligazioni contrattuali assunte, mentre lo I. ha introdotto prove in senso inverso. Pertanto, nessuna delle due parti avrebbe mai introdotto la questione di diritto circa una duplice volontà concorde di risolvere il contratto, sebbene per presupposti differenti. Invece, la Corte d’Appello, pur giungendo alle stesse conclusioni del Tribunale circa lo scioglimento del vincolo contrattuale e la restituzione della caparra, seguiva un iter logico difforme dall’oggetto del contendere richiamando una normativa (art. 1458 c.c.) non richiesta dalle parti.

2.1. – Il motivo non è fondato.

2.2. – E’ principio consolidato, fatto proprio dalla Corte distrettuale, quello secondo cui la parte che si assuma non inadempiente e intenda ritenere la caparra confirmatoria, non debba chiedere la risoluzione del contratto, ma esercitare il diritto di recesso previsto dall’art. 1385 c.c.. Invero, “in tema di contratti cui acceda la consegna di una somma di denaro a titolo di caparra confirmatoria, qualora il contraente non inadempiente abbia agito per la risoluzione (giudiziale o di diritto) ed il risarcimento del danno, costituisce domanda nuova, inammissibile in appello, quella volta ad ottenere la declaratoria dell’intervenuto recesso con ritenzione della caparra (o pagamento del doppio), avuto riguardo – oltre che alla disomogeneità esistente tra la domanda di risoluzione giudiziale e quella di recesso ed all’irrinunciabilità dell’effetto conseguente alla risoluzione di diritto – all’incompatibilità strutturale e funzionale tra la ritenzione della caparra e la domanda di risarcimento: la funzione della caparra, consistendo in una liquidazione anticipata e convenzionale del danno volta ad evitare l’instaurazione di un giudizio contenzioso, risulterebbe infatti frustrata se alla parte che abbia preferito affrontare gli oneri connessi all’azione risarcitoria per ottenere un ristoro patrimoniale più cospicuo fosse consentito – in contrasto con il principio costituzionale del giusto processo, che vieta qualsiasi forma di abuso processuale – di modificare la propria strategia difensiva, quando i risultati non corrispondano alle sue aspettative” (Cass. sez. un., n. 553 del 2009; conf. Cass. n. 4164 del 2015; Cass. n. 21971 del 2020).

2.3. – Pertanto, nel giudizio in questione, avendo da contraente formulato fin dall’inizio domanda di risoluzione avrebbe dovuto provare l’esistenza e l’entità del danno subito, e non limitarsi a chiedere la ritenzione della (Cass. n. caparra (essendo quindi corretto il richiamo all’art. 1458 c.c.) (Cass. n. 7554 del 2017; Cass. n. 8417 del 2016; Cass. n. 17923 del 2007).

Va, peraltro, posto in rilievo che “il giudice deve comunque dichiarare la risoluzione del contratto, atteso che le due contrapposte manifestazioni di volontà, pur estranee ad un mutuo consenso negoziale risolutorio, in considerazione delle premesse contrastanti, sono tuttavia dirette all’identico scopo dello scioglimento del rapporto negoziale. Quando i contraenti richiedano reciprocamente la risoluzione del contratto, ciascuno attribuendo all’altro la condotta inadempiente, il giudice deve comunque dichiarare la risoluzione del contratto, atteso che le due contrapposte manifestazioni di volontà, pur estranee ad un mutuo consenso negoziale risolutorio, in considerazione delle premesse contrastanti, sono tuttavia dirette all’identico scopo dello scioglimento del rapporto negoziale. (Cass. n. 26907 del 2014).

3. – Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta la “Violazione o falsa applicazione dell’art. 1223 c.c. e art. 116 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3”, osservando che le prove orali e documentali acquisite in primo grado sarebbero state ben sufficienti a dimostrare l’esatto adempimento contrattuale di Bruzia Immobiliare che, come i testi escussi hanno confermato, aveva effettivamente ottenuto le richieste autorizzazioni al 31.12.2004, come da previsione pattizia. La ricorrente richiama la sentenza penale che ha riconosciuto come la prassi amministrativa seguita dal Comune di Lerici sia stata regolare e nel rispetto della L.R. n. 24 del 2001, e che dall’esame delle dichiarazioni testimoniali sia risultato alquanto probabile che gli oneri fossero siano stati effettivamente pagati alla data del 31.12.2004. Pertanto, dall’esame della sentenza penale si rileva come “non si possa escludere che il B., per Bruzia, fosse in possesso di una copia della polizza fideiussoria avente validità al 31.12.2004 e che abbia ottenuto lo stesso giorno il permesso a costruire attestato nello scritto del Rolla”. Secondo la ricorrente non si comprende come la Corte d’Appello possa dedurre, ex art. 1223 c.c., che in sede civile, si possa ritenere più verosimile che Bruzia non abbia disposto dei titoli autorizzativi al 31.12.2004. La Corte territoriale dava maggior peso a elementi presuntivi, quali il mero comportamento extraprocessuale tenuto dal B. per conto di Bruzia, rispetto alle prove testimoniali assunte in sede civile e penale, nonché alle risultanze documentali.

3.1. – Il motivo è inammissibile.

3.2. – Quanto alla sentenza di assoluzione, emessa dal Tribunale di La Spezia, in data 9.1/5.2.2012, nel procedimento penale (cui lo I. non s’era costituito parte civile) per falso ideologico nei confronti di B.M. e dei funzionari comunali in relazione al rilascio del permesso di costruire, la Corte correttamente riteneva (con apprezzamento sottratto al vaglio di legittimità) che essa, non solo non fosse vincolante, nella specie, ma pervenisse all’assoluzione in base a un’asserita incertezza del quadro probatorio (sentenza impugnata pag. 5). D’altronde “il giudice civile, in presenza di una sentenza penale di condanna non definitiva, può trarre elementi di convincimento dalle risultanze del procedimento penale, in particolare utilizzando come fonti le prove raccolte e gli elementi di fatto acquisiti in tale giudizio, ma è necessario che il procedimento di formazione del proprio libero convincimento sia esplicitato nella motivazione della sentenza, attraverso l’indicazione degli elementi di prova e delle circostanze sui quali esso si fonda, non essendo sufficiente il generico richiamo alla pronuncia penale, che si tradurrebbe nella elusione del dovere di autonoma valutazione delle complessive risultanze probatorie e di conseguenza nel vizio di omessa motivazione (Cass. n. 10055 del 2010).

Secondo la ricorrente, non si comprendeva come la Corte d’Appello potesse dedurre, ex art. 1223 c.c., che in sede civile fosse da ritenere più verosimile che Bruzia non avesse disposto dei titoli autorizzativi al 31.12.2004. E contestava dunque la Corte territoriale per aver dato maggior peso a elementi presuntivi, quali il mero comportamento extraprocessuale tenuto dal B. per conto di Bruzia, rispetto alle prove testimoniali assunte in sede civile e penale, nonché alle risultanze documentali.

3.3. – Nella specie, non si tratta di errata applicazione di norme di legge, ma di una qualificazione diversa che la Corte ha ritenuto di esprimere sull’ammissibilità o meno delle domande proposte da Bruzia. Secondo il Giudice d’Appello il gravame proposto dai ricorrenti era infondato, essendo le domande proposte tra loro giuridicamente incompatibili, là dove la domanda di risoluzione del contratto preliminare per inadempimento per fatto e colpa dello I. non poteva portare alla ritenzione della caparra confirmatoria da parte di Bruzia, ma avrebbe potuto legittimare solo la richiesta di risarcimento del danno (viceversa, se Bruzia avesse voluto trattenere la caparra confirmatoria avrebbe dovuto esercitare il recesso ex art. 1385 c.c., cosa che non ha fatto).

Orbene, costituisce principio consolidato quello secondo cui l’apprezzamento del giudice del merito – nel porre a fondamento della propria decisione una argomentazione, tratta dalla analisi di fonti di prova con esclusione di altre – non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del suo convincimento, senza essere tenuto a discuterne ogni singolo elemento o a confutarne tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e le circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (ex plurimis, Cass. n. 9275 del 2018; Cass. n. 5939 del 2018; Cass. n. 16056 del 2016; Cass. n. 15927 del 2016).

Ne consegue che tale accertamento è censurabile in sede di legittimità unicamente nel caso in cui (contrariamente a quanto risulta nella presente fattispecie, che, come detto, ne è congruamente e coerentemente supportata) la motivazione stessa risulti talmente inadeguata da non consentire di ricostruire l’iter logico seguito dal giudice per attribuire al rapporto negoziale un determinato contenuto, oppure nel caso di violazione delle norme ermeneutiche; con la precisazione che nessuna di tali censure può risolversi in una critica del risultato interpretativo raggiunto dal giudice, che si sostanzi nella mera contrapposizione di una differente interpretazione (tra le tante, Cass. n. 26683 del 2006; Cass. n. 18375 del 2006; Cass. n. 1754 del 2006).

4. – Il ricorso va dunque rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Va emessa la dichiarazione D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la società ricorrente al pagamento in favore del Comune controricorrente delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi Euro 5.200,00 di cui Euro 200,00 per rimborso spese vive, oltre al rimborso forfettario spese generali, in misura del 15%, ed accessori di legge.

Ex D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, della Corte Suprema di Cassazione, il 15 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2021

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