LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –
Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere –
Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 29118-2020 proposto da:
GIOPROTE SRL, D.C.M., T.G.;
– ricorrenti –
contro
SISAL ENTERTAINMENT SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VESTRICIO SPURINNA, 105, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRA GALLINI, rappresentato e difeso dall’avvocato MASSIMILIANO DESALVI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 656/2020 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 11/05/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/10/2021 dal Consigliere Dott.ssa GIANNACCARI ROSSANA;
RILEVATO
che:
– la Corte d’appello di Bari, con sentenza dell’11.5.2020, in conferma della sentenza di primo grado, rigettò la domanda della Gioprote s.r.l. con la quale aveva chiesto la condanna della Sisal Entertaiment s.p.a. al risarcimento dei danni, nella misura di Euro 15.000,00 per l’omessa manutenzione degli impianti da gioco, che non erano funzionanti;
– secondo la corte di merito, la società attrice non aveva dato prova dell’omessa manutenzione degli impianti;
– per la cassazione della sentenza d’appello ha proposto ricorso la Gooprote s.r.l. sulla base di un unico motivo; ha resistito con controricorso la Sisal Entertaiment s.p.a;
– il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO
che:
– con l’unico motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., dell’art. 2043c.c. e dell’art. 1655 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, oltre all’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, per avere la Corte di merito erroneamente ritenuto che non vi fosse la prova dell’omessa manutenzione dei macchinari mentre, invece, gli apparecchi da gioco, per lunghi periodi, non avrebbero funzionato; sarebbe stata, quindi, invertito l’onere della prova del malfunzionamento, che erroneamente il giudice di merito avrebbe posto a carico dell’appaltatore e non del committente;
– il motivo è inammissibile.
– trattandosi di azione promossa per l’accertamento della responsabilità contrattuale – erroneo è il riferimento all’art. 2043 c.c. – spetta al creditore provare la fonte del diritto fatto valere ed allegare l’inadempimento mentre il debitore è gravato dalla dimostrazione del fatto estintivo dell’altrui pretesa;
– in tema di inadempimento del contratto di appalto, spetta all’appaltatore, che agisca in giudizio per ottenere il pagamento del corrispettivo, di provare l’esatto adempimento della propria obbligazione, ove il committente ne eccepisca l’inadempimento (Cassazione civile sez. VI, 04/01/2019 n. 9);
– tale regola di diritto non esime il creditore dall’onere di allegare e provare in modo specifico l’inadempimento indicando i difetti di manutenzione degli impianti;
– secondo l’accertamento della corte di merito, incensurabile in sede di legittimità, basato sulle risultanze della CTU, le doglianze della Gioprote s.r.l. in relazione alla mancata manutenzione degli impianti erano rimaste prive di riscontro;
– la censura relativa al vizio motivazionale è preclusa dall’esistenza di una cosiddetta “doppia conforme”, ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c., comma 5 in quanto il giudizio d’appello è stato introdotto in data successiva all’11.9.2012;
– il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile.
– le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2000,00 oltre Iva e cap come per legge oltre ad Euro 200,00 per esborsi.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile -2 della Suprema Corte di cassazione, il 13 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2021