LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
Dott. D’AQUINO Filippo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23824/2019 R.G. proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
– ricorrente –
contro
C.G., (C.F. *****), rappresentato e difeso dall’Avv. STEFANO SALERNO, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, n. 382/13/2019, depositata il 24 gennaio 2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12 novembre 2020 dal Consigliere Relatore Filippo D’Aquino.
RILEVATO
Che:
Come risulta dalla sentenza impugnata, il contribuente C.G. ha impugnato in data 26 novembre 2014 due avvisi di accertamento relativi ai periodi di imposta degli anni 2007 e 2008, notificati in data 30 maggio 2013, con i quali erano stati contestati al contribuente redditi da fabbricati e da lavoro dipendente, in relazione ai quali il contribuente aveva omesso di presentare la relativa dichiarazione. Il contribuente ha dedotto di avere appreso degli atti impositivi all’esito della notifica di un decreto penale di condanna, asserendo che (per quanto qui rileva) la notificazione degli atti impositivi, anzichè essere stata eseguita a mani della propria “sorella convivente”, sarebbe stata eseguita a mani di tale “sig.ra S.”, che non aveva alcun rapporto di parentela con il destinatario.
La CTP di Catania ha dichiarato inammissibili i ricorsi riuniti e la CTR della Sicilia, con sentenza in data 24 gennaio 2019, ha accolto l’appello del contribuente, ritenendo che la notifica degli avvisi di accertamento è nulla per essere stati gli stessi notificati a un soggetto che non la alcun rapporto di parentela (sorella) con il contribuente; la CTR ha, inoltre, rilevato, ai fini della declaratoria della nullità della notificazione degli atti impositivi, che non è stata “spedita” la raccomandata informativa di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60.
Propone ricorso per cassazione l’Ufficio, affidato a un unico e pluriarticolato motivo; il contribuente intimato resiste con controricorso.
La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..
CONSIDERATO
Che:
1 – Con l’unico motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, dell’art. 139 c.p.c., comma 2, dell’art. 2697 c.c. e del L. 20 novembre 1982, n. 890, artt. 7 e 8, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto nulla la notifica per assenza del legame di parentela del soggetto che ha ricevuto l’atto e per mancato invio della raccomandata informativa. Deduce il ricorrente che la notificazione sarebbe avvenuta presso il domicilio del destinatario e che in relazione a tale circostanza, il ricorrente, pur avendo “dimostrato che la sig.ra S. non è sua sorella”, non avrebbe provato il carattere di occasionalità della presenza del consegnatario nel domicilio del destinatario, osservando come tale carattere non possa ricavarsi dalla produzione di un certificato anagrafico. Deduce, peraltro, il ricorrente, che la qualità del consegnatario fa fede sino a querela di falso. Deduce, ancora, il ricorrente che il presupposto per l’esecuzione di una corretta notificazione alle persone che vengono rinvenute nel domicilio del destinatario è che la notificazione avvenga presso tale luogo, in quanto ciò indurrebbe la presunzione di consegna dell’atto al destinatario.
Quanto al secondo profilo, il ricorrente assume che sarebbe stata avvenuta la spedizione della raccomandata informativa (C.A.N.), diversamente da quanto ritenuto dal giudice di appello, trattandosi di mera raccomandata e non di raccomandata con avviso di ricevimento. Deduce, in proposito, che il notificatore aveva attestato l’avvenuta spedizione delle raccomandate informative.
2 – Va rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per violazione del principio di specificità, essendo il ricorso idoneo a comprendere il contenuto delle doglianze del ricorrente.
2.1 – Parimenti infondata è l’eccezione di inammissibilità del ricorso in quanto asseritamente volto alla rivalutazione delle risultanze istruttorie, in quanto oggetto del ricorso è la corretta applicazione delle norme a presidio dell’esecuzione delle notificazioni degli atti tributari.
3 – Il ricorso è, in ogni caso, inammissibile.
3.1 – La sentenza impugnata ha ritenuto la nullità della notificazione sia per assenza della qualità di familiare del consegnatario della notificazione, sia per avere accertato che “non risulta documentato in atti che è stata spedita la raccomandata informativa prevista dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60”.
3.2 – Il ricorrente (come osservato dal controricorrente), pur deducendo che nella specie sarebbe avvenuta la spedizione delle raccomandate informative in data 28 marzo 2013 (pag. 11 ricorso), non ha trascritto le relate di notifica, nè gli altri atti oggetti del procedimento notificatorio, nè ha indicato dove tali documenti possono essere reperiti, così impedendo l’esame ex actis della suddetta censura. La mancata trascrizione degli atti processuali sui quali si è formato l’accertamento del giudice di appello (le relate di notifica), non consente di verificare in quali termini l’informazione probatoria dedotta dal ricorrente sarebbe determinante, ai fini dell’accertamento dell’erroneità del procedimento notificatorio.
3.3 – Va, quindi, ribadito il principio secondo cui in tema di ricorso per cassazione, ove sia contestata la rituale notifica delle cartelle di pagamento, per il rispetto del principio di specificità, è necessaria la trascrizione integrale delle relate e degli atti relativi al procedimento notificatorio, al fine di consentire la verifica della fondatezza della doglianza in base alla sola lettura dei ricorso, senza necessità di accedere a fonti esterne allo stesso (Cass., Sez. V, 30 novembre 2018, n. 31038; Cass., Sez. V, 28 febbraio 2017, n. 5185; Cass., Sez. Lav., 29 agosto 2005, n. 17424).
3.4 – L’inammissibilità della censura relativa alla statuizione della nullità della notificazione per mancata spedizione della raccomandata informativa rende inammissibile per difetto di interesse l’esame delle ulteriori censure del ricorrente, in quanto statuizione idonea a stabilizzare la sentenza impugnata, non risultando l’esame delle ulteriori censure idonee a determinare l’annullamento della sentenza impugnata (Cass., Sez. III, 13 giugno 2018, n. 15399; Cass., Sez. VI, 18 aprile 2017, n. 9752).
3.5 – Si osserva, peraltro, quanto alla dedotta fede privilegiata che il ricorrente intende attribuire alle attestazioni dell’Ufficiale giudiziario circa la parentela indicata nella (non trascritta) relata, che tale fede privilegiata attiene a circostanze frutto di diretta attività e percezione del pubblico ufficiale (Cass., Sez. VI, 9 luglio 2020, n. 14454; Cass., Sez. I, 31 luglio 2017, n. 19012), non anche alla verità sostanziale delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, come nel caso della relazione di parentela.
4 – Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, con spese regolate dalla soccombenza e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del controricorrente, che liquida in complessivi Euro 6.000,00, oltre 15% rimborso spese generali e accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 12 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2021