Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.38893 del 07/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – rel. Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. PICCONE Valeria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26588-2018 proposto da:

MITO S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato ANNARITA FURIASSI;

– ricorrente –

contro

C.G., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ANDREA PERRON CABUS, e MICHELE TONIATTI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1526/2017 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 09/03/2018 R.G.N. 437/20174;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/09/2021 dal Consigliere Dott. MARGHERITA MARIA LEONE.

FATTI DI CAUSA

La Corte di appello di Bologna in sede di giudizio di rinvio (Cass. n. 8708/2017), con la sentenza n. 1526/2017, aveva, in parziale riforma della sentenza di primo grado, condannato la società Mito srl a pagare in favore di C.G. la somma pari a 24 mensilità della retribuzione globale di fatto a titolo di risarcimento L. n. 300 del 1970, ex art. 18, comma 4 e 15 mensilità a titolo di indennità sostistutiva della reintegrazione e L. n. 300 del 1970, ex art. 18, comma 5. La Corte rigettava l’appello incidentale della società relativo alla determinazione e considerazione dell’aliunde perceptum e percipiendum nonché dei fatti sopravvenuti, tutti incidenti sulla determinazione e aggravamento del danno come sopra liquidato, ritenendo che dette circostanze erano estranee alla sede giudizio di rinvio in quanto precluse dalla decisione assunta a tal riguardo.

Avverso detta decisione proponeva ricorso la società affidata a tre motivi cui resisteva con controricorso C.G..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1) Con il primo motivo è dedotta la violazione dell’art. 1223,1218,1227 c.c., e mancato coordinamento con la L. n. 300 del 1970, art. 18, comma 4, (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per la mancata considerazione, nella determinazione del risarcimento del danno, dell’aliunde perceptum e percipiendum.

2) Con il secondo motivo è denunciata la violazione di cui all’art. 360, comma 1, n. 5 per l’omesso esame di un fatto decisivo sopravvenuto alla decisione.

3) Il terzo motivo denuncia la violazione norma diritto (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) per la violazione L. n. 300 del 1970, art. 18, comma 4.

Deve preliminarmente rilevarsi che nelle more del giudizio la Società Mito srl depositava atto di rinuncia datata 13.9.2021, essendo intervenuto, tra le parti, accordo transattivo in sede sindacale. Alla rinuncia aderivano per accettazione la controparte, C.G. e i difensori dello stesso.

Il giudizio deve pertanto essere dichiarato estinto per intervenuta rinuncia.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio.

Così deciso in Roma, il 21 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2021

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