Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.38945 del 07/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SESTINI Danilo – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12232-2019 proposto da:

P.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA 318, presso lo studio dell’avvocato VITTORIO CAPPUCCILLI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato DANIELE GOFFI, giusta procura;

– ricorrente –

contro

POST SRL, in persona del presidente del CDA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUIGI LUCIANI 1, presso lo studio dell’avvocato DANIELE MANCA BITTI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati ANDREA MINA, PIERGIORGIO MERLO, giusta procura;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 236/2019 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA, depositata il 07/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/06/2021 dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI.

RILEVATO

che:

Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato il 13 febbraio 2013 P.A. adiva il Tribunale di Brescia per ottenerne la condanna di Post S.r.l. a risarcirgli danni da diffamazione nella misura di Euro 66.250 in relazione ad articoli del sito *****. La convenuta si costituiva, resistendo.

Il Tribunale, con ordinanza del 25 febbraio 2016, condannava Post a risarcire all’attore i danni nella misura di Euro 49.000.

Post proponeva appello, cui resisteva controparte.

La Corte d’appello di Brescia, con sentenza del 7 febbraio 2019, accoglieva il gravame, rigettando la domanda del P..

Il P. ha proposto ricorso – illustrato pure con memoria -, da cui Post si è difesa con controricorso.

CONSIDERATO

che:

Il ricorso è composto da due motivi.

1.1 I primo motivo denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame di fatto discusso e decisivo.

La Corte d’appello non avrebbe considerato che negli articoli in questione fu “sottaciuto” che non corrispondeva a verità il fatto che Po.Gi. (il soggetto che era stato sottoposto a un processo penale nel quale il P. era persona offesa) aveva chiesto all’attuale ricorrente, oltre a una somma di denaro, di attivarsi per bloccare la diffusione di un filmato contenente le immagini di un generale della Guardia di Finanza in atteggiamento intimo con una donna che ne sarebbe stata l’amante; tale fatto, secondo il ricorrente, costituiva soltanto “una tesi difensiva” dell’imputato diretta a sostenere che la sua condotta non mirava a estorcere del denaro al P. (precisamente la somma di Euro 100.000). Ciò dimostrerebbe che gli articoli sul sito di Post avevano insinuato falsamente un collegamento tra il P. e tale filmato.

Pertanto il giudice d’appello avrebbe errato nell’escludere la natura diffamatoria degli articoli suddetti.

1.2 Va anzitutto rilevato che dall’adeguatamente motivata sentenza risulta che la sostanza diffamatoria della vicenda era ben più ampia di questo che il motivo prospetta come fatto decisivo, e risulta altresì che il sito riproduceva quel che emergeva dal processo. Ciò è già sufficiente per qualificare infondato il motivo.

Comunque, la censura adduce che nel ricorso ex art. 702 bis c.p.c. l’attuale ricorrente aveva esposto che “a propria difesa” l’imputato Po. aveva tra l’altro sostenuto di aver appreso che l’attuale ricorrente “gli avrebbe potuto consentire il recupero del filmato”, e che ciò non avrebbe però trovato riscontro nel dibattimento; il motivo al riguardo richiama “due colloqui registrati” tra il P. e il Po., le dichiarazioni del finanziere e della donna filmata con lui e “tutte le testimonianze raccolte in sede dibattimentale”, elementi tutti che “smentiscono” la difesa dell’imputato. Nel motivo si richiama anche l’ordinanza decisoria del primo grado che avrebbe qualificato il primo articolo “fallace” per avere sovrapposto l’imputazione con la difesa del Po., smentita dall’istruttoria dibattimentale, e che tale “mistificazione” sarebbe ritornata anche nel secondo e nel terzo articolo.

Il ricorrente afferma poi di avere ciò “riproposto” nella comparsa d’appello, e richiama altresì la sentenza penale in cui (a pagina 57) si sarebbe esclusa la fondatezza della difesa del Po. (in base a trascrizioni di conversazioni tra l’imputato e l’offeso) per cui il Po. si sarebbe riferito al “pendrive” contenente il filmato, affermandosi nella sentenza penale che l’imputato sapeva che il P. non aveva la disponibilità del filmato stesso.

Seguono argomentazioni relative al contenuto degli articoli secondo il P. diffamatori, contenuto d’altronde esaminato dal giudice d’appello.

Come già si rilevava fin dall’inizio, il fatto su cui si fonda il motivo non è decisivo, perché si tratta di una controversia relativa ad una pretesa diffamazione attuata mediante tre articoli diffusi durante il processo, nel quale, da quanto espone lo stesso ricorrente, anche questo fatto era in discussione, pur come elemento difensivo addotto dall’imputato, e quindi all’epoca in cui gli articoli vennero collocati sul sito ancora non lo si poteva ritenere falso. Post ha riportato quel che emergeva man mano dal processo, e ictu oculi non era già in condizione di selezionare quel che era appunto in discussione nel processo ma sarebbe stato, alla fine, accertato come falso dal giudice penale.

Tutto ciò si rileva a prescindere dalla mancanza di autosufficienza del motivo, perché vengono richiamati soltanto frammenti del processo penale e degli atti difensivi dell’attuale ricorrente in primo e in secondo grado del giudizio civile per dimostrare la pretesa falsità.

E ad abundantiam si osserva, per concludere, che il fatto de quo è stato in sostanza oggetto di esame, a pagina 8-9 della sentenza impugnata, ritenendolo il giudice d’appello, a ben guardare, uno degli elementi che emergevano dal processo penale (pagina 8: “Il secondo articolo… ha dato conto di una nuova udienza del processo… nel corso della quale sarebbe emerso che il Po. avrebbe sostanzialmente finto di essere interessato al denaro ma che in realtà la sua azione era specificamente diretta a sapere se dietro la realizzazione del filmino (in cui si ripete sarebbe stato ritratto un generale della Guardia di Finanza in compagnia di una donna) vi fosse la mano del P. e che, quindi, il committente del filmato fosse proprio il P.”; pagina 9: “Nella sentenza poi è indicato che lo stesso Generale ebbe a riferire al Po. “che l’unico che poteva avere risentimento (nei suoi confronti) era il P.”. Quindi che il Po. anche ipotizzato di ottenere dal P. informazioni per capire se dietro alla realizzazione del filmino (pure secondo la sentenza realizzato da altri) vi fosse appunto il P. appare perfettamente coerente con le risultanze del processo”).

2.1 Il secondo motivo denuncia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 595 c.p. e 2043 c.c.

Osserva il ricorrente che il diritto di cronaca e di manifestazione del pensiero va contemperato con i valori dell’onore e della reputazione (artt. 2 e 3 Cost.), per cui occorrono la verità oggettiva, il pubblico interesse e continenza dell’espressione, e l’articolo giornalistico deve essere considerato non in modo atomistico, bensì contestuale e unitario, per cui è rilevante anche l’allusività.

Viene quindi censurata la motivazione della sentenza impugnata, sostenendo che non avrebbe tenuto complessivamente in conto tutti gli elementi, e non avrebbe realmente applicati tali principi.

2.2 Il motivo, ictu oculi, sarebbe da ricondurre al previgente n. 5 dell’art. 360 c.p.c., comma 1, qui ovviamente non applicabile. E, per di più, talora la sua conformazione argomentativa scende anche ad una diretta revisione del merito, come ne perseguisse un terzo grado.

Patisce, pertanto, una evidente inammissibilità.

3. Assorbito ogni altro profilo, quanto rilevato conduce quindi al rigetto del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente alla rifusione a controparte delle spese processuali, liquidate come da dispositivo.

Seguendo l’insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere a controparte le spese processuali, liquidate in un totale di Euro 6000, oltre a Euro 200 per gli esborsi, al 15% per spese generali e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, il 24 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2021

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