Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.39028 del 09/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERTUZZI Mario – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23778/2016 proposto da:

Z. AZIENDA VITIVINICOLA SRL, IN PERSONA DELL’AMMINISTRATORE DELEGATO E LEGALE RAPP.TE, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A.

DEPRETIS, 86, presso lo studio dell’avvocato PAOLA GHEZZI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato RICCARDO CINTI;

– ricorrente –

contro

E.P., elettivamente domiciliato in ASTI, VIA ANTICA ZECCA, 4, presso lo studio dell’avvocato CRISTINA PRETI, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 90/2016 del TRIBUNALE di ASTI, depositata il 08/02/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 11/05/2021 dal Consigliere Dott. ROSSANA GIANNACCARI.

FATTI DI CAUSA

1. Il giudizio trae origine dalla richiesta di decreto ingiuntivo, proposta innanzi al Tribunale di Asti, dalla E.P. & C. sas nei confronti della Z. Azienda Vitivinicola s.r.l. avente ad oggetto l’attività di consulenza in ordine alle cause della rottura di alcune bottiglie di spumante.

1.1. La Z. s.r.l. propose opposizione ed eccepì l’incompetenza territoriale del Tribunale di Asti per essere competente il Tribunale di Verona, quale foro del convenuto, ex art. 19 c.p.c., e, nel contempo deducendo che non fosse applicabile l’art. 20 c.p.c., per mancanza di certezza, liquidità ed esigibilità del credito.

1.2. Il Tribunale rigettò l’eccezione di incompetenza territoriale e, all’esito del giudizio, rigettò l’opposizione e confermò il decreto ingiuntivo opposto.

1.3. Per quel che ancora rileva nel giudizio di legittimità, il Tribunale ritenne che trovasse applicazione l’art. 1183 c.c., comma 3, trattandosi di obbligazione avente ad oggetto una somma di denaro, che doveva essere adempiuta presso il domicilio del creditore. Secondo il Tribunale, il credito era liquido ed esigibile, oltre che di facile determinazione, avendo le parti previsto, per la prestazione della consulenza, la tariffa giornaliera di Euro 900, 00 oltre le spese, importo peraltro non contestato dal ricorrente. In ogni caso, non assumeva rilevanza per la individuazione della competenza territoriale, la complessità dell’indagine da svolgere per la determinazione del compenso, perché questione attinente al merito.

1.4. Si trattava di un’obbligazione di mezzo, che era stata adempiuta con diligenza, attraverso elaborati peritali motivati e corredati da analisi dettagliate, a nulla rilevando le opposte conclusioni cui era giunta la Stazione Sperimentale del Vetro in ordine alla causa dell’esplosione delle bottiglie.

1.5. La Corte d’appello di Torino dichiarò inammissibile l’appello ai sensi dell’art. 348 bis c.p.c..

2. Per la cassazione della sentenza del Tribunale ha proposto ricorso la Z. Azienda Agricola s.r.l. sulla base di sette motivi.

2.1. Ha resistito con controricorso E.P. & C. sas 2.2. In prossimità dell’udienza, parte ricorrente ha depositato memorie illustrative

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione dell’art. 20 c.p.c. e dell’art. 1182 c.p.c., comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio per avere il Tribunale ritenuto, ai fini del rigetto dell’eccezione di incompetenza territoriale, che l’obbligazione di pagamento in favore del professionista fosse liquida ed esigibile e quindi dovesse eseguirsi presso il domicilio del creditore mentre, invece il credito sarebbe stato contestato con riferimento al numero dei giorni in cui era stata resa la prestazione del professionista.

1.1. Il motivo è infondato.

1.2. La liquidità dell’obbligazione pecuniaria, requisito indispensabile per poterla ritenere portabile, ai fini della determinazione del forum destinatae solutionis ma anche agli effetti della mora ex re, ricorre esclusivamente quando il titolo ne determini l’ammontare oppure indichi i criteri per determinarlo senza lasciare nessun margine di discrezionalità. In particolare, ai fini della competenza, i presupposti della liquidità sono accertati dal giudice in base allo stato degli atti, ai sensi dell’art. 38 c.p.c., comma 4 e ricorrono quando non è necessario ulteriore titolo negoziale o giudiziale in quanto il titolo indica il criterio per determinare il compenso, a nulla rilevando le eventuali contestazioni riferite all'”an” e al “quantum” (Cassazione civile sez. un., 13/09/2016, n. 17989; Cassazione civile sez. VI, 20/03/2019, n. 7722).

1.3. Nel caso di specie, le parti avevano indicato il compenso giornaliero in Euro 900,00, importo peraltro non contestato, sicché il credito, ai fini dell’individuazione della competenza territoriale, era liquido ed esigibile in quanto gli ulteriori profili connessi alla diligenza nell’adempimento dell’obbligazione erano questioni attinenti al merito.

2. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362,2223, 2230,2249, 1655 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la corte di merito errato nella qualificazione giuridica del rapporto come contratto d’opera intellettuale, trattandosi, invece di appalto di servizi in quanto la prestazione era stata assunta da una società commerciale. Conseguentemente, l’obbligazione assunta sarebbe un’obbligazione di mezzi e non di risultato.

3. Con il terzo motivo di ricorso, svolto in via subordinata, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1218,1362,1453,1176 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, e l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio per non avere il Tribunale correttamente interpretato il contratto, considerando che le parti avrebbero espressamente pattuito un’obbligazione di risultato, come riconosciuto dallo stesso Tribunale, alla luce delle espressioni inequivocabili utilizzate (“accertare con certezza ed in modo sicuro”, “dimostrare in modo certo la responsabilità” “definire con certezza”). Dal confronto con le conclusioni cui era giunta la Stazione Sperimentale del Vetro sulla causa della rottura delle bottiglie si evincerebbe quindi il grave inadempimento nell’adempimento della prestazione.

4. Con il quarto motivo di ricorso, svolto in via subordinata, si deduce, qualora si ravvisasse corretta la qualificazione di obbligazione di mezzi assunta dalla società, l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, con riferimento alla documentazione che dimostrerebbe l’inadempimento della società di consulenza, alla luce delle conclusioni rese Stazione Sperimentale del Vetro sulla causa della rottura delle bottiglie. Secondo il ricorrente, il Tribunale non avrebbe motivato in modo apodittico in ordine alla diligenza nello svolgimento dell’incarico da parte del professionista.

5. Con il quinto motivo di ricorso, svolto in via subordinata, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., per avere il Tribunale errato nella ripartizione dell’onere della prova, in quanto, a seguito dell’eccezione di inadempimento sollevata dal committente, sarebbe spettato al professionista provare di aver eseguito correttamente la prestazione.

6. Con il sesto motivo di ricorso, svolto in via subordinata, si deduce l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio perché non sarebbero stati valutati i documenti prodotti con cui sarebbero state svolte contestazioni in relazione alla determinazione del compenso.

6.1. I motivi, che per la loro connessione, vanno trattati congiuntamente, sono infondati.

6.2. Il vizio motivazionale è inammissibile per l’esistenza di una “doppia conforme”, ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c., comma 5, in quanto il giudizio d’appello è stato introdotto in data successiva all’11.9.2012.

Il D.L. n. 83 del 2012, art. 54, convertito nella L. n. 134 del 2012, prevede l’applicabilità della normativa ai giudizi introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dall’11.9.2012.

6.3. Quanto alla qualificazione della domanda, secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, l’individuazione del suo contenuto integrano un tipico accertamento di fatto riservato, come tale, al giudice del merito e questa Corte deve solo effettuare il controllo della correttezza della motivazione che sorregge sul punto la decisione impugnata (Cassazione civile, sez. VI, 21/12/2017, n. 30684; Cassazione civile, sez. lav., 24/07/2008, n. 20373; Cassazione civile, sez. 07/07/2006, n. 15603).

6.4. Nel caso di specie, il giudice di merito ha ravvisato nella prestazione di consulenza – avente ad oggetto la causa della rottura delle bottiglie di vetro – una prestazione di natura intellettuale, prevista dall’art. 2230 c.c..

6.5. Orbene, le prestazioni rese dal professionista, indipendentemente dalle espressioni utilizzate dalle parti (“definire con certezza”, “accertare con correttezza e in modo sicuro”), costituiscono obbligazioni di mezzo, che richiedono un dovere di diligenza qualificato, ma non certamente la garanzia del “risultato sperato” dal committente.

6.6. Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto, con giudizio insindacabile in sede di legittimità, che la prestazione fosse stata adempiuta con diligenza ed ha tratto il proprio convincimento dagli elaborati peritali in atti, adeguatamente motivati e corredati da analisi dettagliate anche dal punto di vista pratico, a nulla rilevando, ai fini della prova dell’inadempimento, la sola circostanza che a diverse conclusioni circa la causa della rottura delle bottiglie fosse giunta la Stazione Sperimentale del Vetro.

6.7. E’ appena il caso di aggiungere che nulla osta a che siffatta prestazione sia demandata a società di capitali; né la qualità del professionista (persona giuridica) induce a qualificare il negozio come appalto di servizi. Come affermato da questa Corte in fattispecie identica (Cass. sez. 2 civ. ord. 18.10.2018 n. 26264 rv. 650782), nella categoria generale delle professioni intellettuali, solo quelle determinate dalla legge (art. 2229 c.c., comma 1) sono tipizzate ed assoggettate all’iscrizione in albi ed elenchi; all’infuori di queste, vi sono non solo professioni intellettuali caratterizzate per il loro specifico contenuto, ma anche prestazioni di contenuto professionale o intellettuale non specificamente caratterizzate, che ben possono essere oggetto di rapporto di lavoro autonomo. Ne consegue che prestazioni di contenuto professionale o attività intellettuali possono essere svolte anche da una società di capitali, sicché il relativo rapporto va inquadrato nell’ambito del contratto d’opera intellettuale, anziché di appalto di servizi. Detto principio è stato enunciato con riferimento ad una fattispecie in cui l’attività di tenuta della contabilità e di redazione delle dichiarazioni fiscali era stata affidata ad una s.r.l..

6.7. Vi è stata quindi l’accertamento in concreto dell’esecuzione della prestazione con la diligenza qualificata del professionista, ragione per la quale non va ravvisata la violazione dell’art. 2697 c.c..

6.9. Parimenti, costituisce accertamento di fatto, insindacabile in sede di legittimità, la determinazione del compenso.

7. Con il settimo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere il Tribunale fatto errata applicazione del principio della soccombenza, al fine di regolamentare le spese di lite in quanto l’opposizione era stata parzialmente accolta ed il decreto ingiuntivo era stato revocato perché emesso per una somma maggiore rispetto a quella riconosciuta dal Tribunale.

7.1. Il motivo è infondato.

7.2. Ai fini della condanna alle spese di giudizio la valutazione di soccombenza va sempre rapportata all’esito finale della lite, anche nell’ipotesi di giudizio seguito ad opposizione ex art. 645 c.p.c., sicché non può considerarsi soccombente il creditore opposto che veda conclusivamente riconosciuto, anche in parte minima, il proprio credito rispetto alla domanda monitoria, legittimamente subendo la revoca integrale del decreto ingiuntivo e la condanna alla restituzione di quanto, eccedente rispetto al dovuto, percepito in dipendenza della provvisoria esecutività (Cassazione civile sez. VI, 27/08/2020, n. 17854).

8. Il ricorso va pertanto rigettato.

8.1. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo.

8.2. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

PQM

rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte di Cassazione, il 11 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 9 dicembre 2021

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