Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.3937 del 16/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 4882/2017 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. *****, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

V.U., rappresentato e difeso dall’avv. Paolo CENTOLA ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via Filippo Nicolai, n. 16/A, presso lo studio legale dell’avv. Marco ZELLI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4822/40/2016 della Commissione Tributaria Regionale del LAZIO, Sezione Staccata di Latina, depositata il 21/07/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/11/2020 dal Consigliere Dott. Lucio LUCIOTTI.

RILEVATO

che:

– la presente controversia verte sull’impugnazione della comunicazione di iscrizione ipotecaria effettuata sulla base della cartella di pagamento n. *****, recante iscrizione a ruolo dell’IRPEF risultante dall’avviso di accertamento emesso dall’Amministrazione finanziaria con riferimento all’anno di imposta 2006 per recupero a tassazione di maggiori redditi conseguiti dal contribuente V.U. quale socio al 30 per cento del Bar Ristorante di V.S. s.a.s.;

– il contribuente impugnava la comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria deducendo l’omessa notifica degli atti presupposti, ovvero dell’avviso di accertamento e della successiva cartella di pagamento, evidenziando di aver impugnato con separato ricorso anche l’atto di intimazione di pagamento precedentemente notificatogli dall’agente della riscossione (giudizio, quest’ultimo, sospeso dalla CTP di Latina in attesa della decisione del Tribunale di Latina sulle querele di falso proposte dal contribuente, di cui si dirà a breve);

– la sentenza della CTP di Latina, che accoglieva il ricorso del contribuente avverso la comunicazione di iscrizione ipotecaria rilevando l’omessa notifica dell’avviso di accertamento, veniva confermata dalla CTR laziale che con la sentenza in epigrafe indicata rigettava l’appello proposto dall’Ufficio per difetto di prova della notifica al contribuente dell’avviso di accertamento;

– avverso tale statuizione l’Agenzia ricorrente proponeva ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, cui replicava l’intimato con controricorso e memoria;

– con ordinanza interlocutoria n. 5031 del 2018 questa Corte ha sospeso il presente giudizio ex art. 295 c.p.c., sul rilievo che il contribuente, con un primo atto di citazione, notificato in data 20/02/2013, aveva proposto querela di falso nei confronti dell’Agenzia delle entrate per contestare la veridicità della sottoscrizione apposta sulla relata di notifica dell’avviso di accertamento e, con un secondo atto di citazione, notificato in data 5/12/2013, analoga querela avverso il medesimo documento, ma anche avverso l’avviso di ricevimento della raccomandata postale di spedizione della cartella di pagamento, contestando la veridicità di quanto in esso attestato dall’agente notificatore circa il luogo e la consegna del piego postale, nella specie effettuata presso un indirizzo diverso da quello di sua residenza e al fratello, tale V.S., che il contribuente sosteneva non essere all’epoca con lui convivente;

– con sentenza n. 2176/2019, pubblicata in data 17/09/2019, il Tribunale di Latina dichiarava la falsità della sottoscrizione apposta sulla cartolina di ritorno relativa alla notifica dell’avviso di accertamento ed inammissibile “la querela di falso inerente l’avvenuta consegna della cartella di pagamento n. ***** presso luogo diverso dalla residenza del sig. V.U. e in ordine all’inesistenza di un rapporto di convivenza tra il destinatario e il ricevente la notifica”;

– a seguito di nuova proposta ex art. 380 bis c.p.c., questa Corte, rilevato che agli atti non vi era prova del passaggio in giudicato della predetta sentenza, con ordinanza interlocutoria n. 21171 del 2020, disponeva l’acquisizione di informazioni presso il Tribunale di Latina che con nota del 13/10/2020 comunicava che la sentenza sopra indicata era passata in giudicato;

– sulla rinnovata proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio;

– il controricorrente ha depositato memorie.

CONSIDERATO

che:

1. Con il motivo di ricorso la difesa erariale censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 19 e 21, sostenendo che aveva errato la CTR nel confermare la sentenza di primo grado, che aveva annullato la comunicazione di iscrizione ipotecaria sul presupposto che l’Agenzia delle entrate non aveva provato in giudizio la notifica dell’avviso di accertamento, omettendo di considerare che il contribuente non aveva impugnato la cartella di pagamento emessa successivamente all’avviso di accertamento e regolarmente notificata.

2. Il motivo è fondato e va accolto per le ragioni di seguito indicate.

3. Deve premettersi che con sentenza n. 2176/2019, pubblicata in data 17/09/2019, passata in giudicato, il Tribunale di Latina, decidendo sulle querele di falso proposte dal contribuente per contestare, con riferimento all’avviso di accertamento, la veridicità della sottoscrizione apposita sulla relativa relata di notifica e, con riferimento alla cartella di pagamento, la veridicità di quanto in esso attestato dall’agente notificatore circa il luogo e la consegna del piego postale (nella specie effettuati in luogo diverso da quello di residenza del contribuente e a soggetto – il fratello V.S. – che sosteneva non essere all’epoca con lui convivente), ha accertato la falsità della sottoscrizione apposta sulla relata di notifica dell’avviso di accertamento ed inammissibile “la querela di falso inerente l’avvenuta consegna della cartella di pagamento n. ***** presso luogo diverso dalla residenza del sig. V.U. e in ordine all’inesistenza di un rapporto di convivenza tra il destinatario e il ricevente la notifica”.

4. Orbene, quanto alla cartella di pagamento, sia la ricorrente (pag. 5 del ricorso) che il controricorrente (par. 3 – pag. III e IV) danno atto che la Commissione tributaria provinciale di Latina con la sentenza n. 581/05/2013 aveva accertato la regolarità della notifica della stessa affermando che “con riferimento alle notificazioni sia della cartella che dell’intimazione di pagamento, effettuate ad opera di Equitalia, si deve rilevare la loro sicura regolarità in quanto sono state prodotte le fotocopie delle ricevute attestanti l’avvenuta ricezione da parte del ricorrente” (così a pag. 5 del ricorso dell’Agenzia delle entrate).

5. Trattasi di statuizione che il contribuente non ha impugnato in grado di appello (in via incidentale) con la conseguenza che sulla regolarità della notifica della cartella di pagamento si è formato il giudicato interno.

6. Ciò posto, deve ricordarsi che “In tema di riscossione delle imposte, la cartella di pagamento, in quanto atto consequenziale all’avviso di accertamento, assolve due funzioni: la prima, equivalente a quella del precetto ed avente carattere necessario, consiste nell’accertare il mancato pagamento del debito tributario e nell’intimare al contribuente l’effettuazione del versamento dovuto entro un termine ristretto; la seconda, eventuale, ha natura sostanziale, e consiste nel portare a conoscenza del contribuente per la prima volta la pretesa erariale, ove la cartella non sia stata preceduta”, come nel caso in esame, “dalla regolare notifica dell’avviso di accertamento” (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 16641 del 29/07/2011, Rv. 618856).

7. Pertanto, alla definitività della cartella di pagamento conseguente alla sua mancata impugnazione nel termine di sessanta giorni, D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 21, dalla sua accertata regolare notificazione, discende, da un lato, che è del tutto irrilevante la questione della irregolarità della notifica dell’avviso di accertamento prodromico a quella cartella, e, dall’altro, che al contribuente è preclusa l’impugnazione della comunicazione di iscrizione ipotecaria per far valere vizi dell’atto a questa prodromico (ovvero della cartella di pagamento), autonomamente impugnabile D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 19, comma 1, lett. d), secondo il principio sopra enunciato della non impugnabilità, se non per vizi propri, nella specie non dedotti, di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perchè rimasto incontestato.

8. Sulla base di tali principi e con riferimento ad un caso analogo a quello in esame questa Corte ha affermato che “l’intimazione di pagamento che faccia seguito ad un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in base al D.Lgs. n. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, comma 3, esso resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all’atto impositivo da cui è sorto il debito. Ne consegue che tali ultimi vizi non possono essere fatti valere con l’impugnazione dell’intimazione di pagamento, salvo che il contribuente non sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva solo con la notificazione dell’intimazione predetta (cfr., con riguardo a cartella di pagamento facente seguito ad avviso di accertamento divenuto definitivo, tra le altre, Cass. n. 16641 del 29/07/2011 e Cass. n. 8704 del 10/04/2013)” (Cass. n. 23046 del 2016).

9. Da quanto detto consegue che ha errato la CTR ad annullare la comunicazione dell’iscrizione ipotecaria a danni del contribuente sul presupposto dell’omessa notifica a quest’ultimo dell’avviso di accertamento prodromico alla cartella di pagamento, regolarmente notificata ma non tempestivamente impugnata, con conseguente definitività dei predetti atti.

10. All’accoglimento del ricorso consegue la cassazione della sentenza impugnata e, non essendovi ulteriori accertamenti di fatto da compiere, la causa va decisa nel merito con rigetto dell’originario ricorso del contribuente che va condannato al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, nella misura liquidata in dispositivo, mentre vanno compensate le spese dei gradi di merito in ragione dei profili sostanziali e processuali della vicenda esaminata.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originario del contribuente che condanna al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.600,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito, compensando le spese dei gradi di merito.

Così deciso in Roma, il 24 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2021

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