LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –
Dott. RUSSO Rita – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21808-2019 R.G. proposto da:
SMERALDO IMMOBILIARE s.r.l., in liquidazione, in persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore, M.G., rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al ricorso, dagli avv.ti Daniele DI BARTOLO e Cristiano BASILE, ed elettivamente domiciliata in Sulmona, alla via Carso, n. 21, presso lo studio legale del primo difensore;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 11114/12/2018 della Commissione Tributaria Regionale della CAMPANIA, Sezione staccata di SALERNO, depositata il 27/12/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/11/2020 dal Consigliere Dott. Lucio LUCIOTTI.
FATTO e DIRITTO
La Corte:
costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1 – bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, osserva quanto segue.
La Smeraldo immobiliare s.r.l. impugnava dinanzi alla CTP di Salerno un avviso di accertamento di maggiori redditi di impresa per l’anno d’imposta 2009, notificatole in data 18/08/2014, deducendo di avere proposto in data ***** istanza di accertamento con adesione per il quale aveva ricevuto in data ***** invito a comparire per il giorno successivo *****. Chiedeva, pertanto, di essere rimessa in termini per proporre ricorso avverso l’atto impositivo nonchè, nel merito, la nullità dell’atto impositivo medesimo.
La CTP di Salerno ha dichiarato inammissibile il ricorso in quanto tardivo e la CTR della Campania, Sezione staccata di Salerno, con la sentenza impugnata ha rigettato l’appello della società contribuente sostenendo che la stessa aveva fatto inutilmente decorrere il termine per la proposizione del ricorso, che scadeva il 12/02/2015 e che non ricorrevano cause non imputabili al ricorrente per la rimessione in termini, tale non essendo l’aspettativa di una riconvocazione da parte dell’Ufficio.
Propone ricorso per cassazione la società contribuente affidato a un unico motivo, cui resiste l’Ufficio con controricorso.
Con l’unico motivo la ricorrente deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la violazione degli artt. 153 e 294 c.p.c., censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto insussistenti i presupposti per la rimessione in termini, a fronte di “eccesso di potere” dell’Agenzia dell’Entrate che, dopo aver convocato la società contribuente “tardivamente, cioè poche ore prima della convocazione stessa”, ha omesso di convocare di nuovo la contribuente.
Il ricorso è inammissibile quanto alla dedotta violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, stante il disposto dell’art. 348-ter c.p.c., comma 5, posto che, trattandosi di “doppia conforme”, la ricorrente avrebbe dovuto indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass., Sez. I, 22 dicembre 2016, n. 26774).
Il ricorso è inammissibile anche con riferimento al dedotto eccesso di potere dell’Agenzia delle Entrate, posto che non è stato illustrato il parametro normativo di riferimento.
Il ricorso è, in ogni caso, infondato nel merito, giacchè la ricorrente ascrive a fondamento dell’istanza di rimessione in termini la tardiva convocazione nel procedimento con adesione, assimilabile (pertanto) a un’omessa convocazione. Al riguardo è principio consolidato che, in tema di accertamento con adesione, la mancata convocazione del contribuente, a seguito della presentazione dell’istanza D.Lgs. 16 giugno 1997, n. 218, ex art. 6, non comporta la nullità del procedimento di accertamento adottato dagli Uffici (come del resto riconosce la stessa ricorrente), non essendo tale sanzione prevista dalla legge (Cass., Sez. U., 17 febbraio 2010, n. 3676; Cass., Sez. V, 11 gennaio 2018, n. 474), nè comportando la violazione di tali norme alcun effettivo pregiudizio al diritto di difesa del contribuente (Cass., Sez. V, 24 agosto 2018, n. 21096). Il deposito dell’istanza ult. cit. D.Lgs., ex art. 6, produce solo la sterilizzazione del termine di impugnazione per novanta giorni, decorsi i quali, senza che sia stata perfezionata la definizione consensuale, si verifica la definitivà dell’avviso di accertamento non tempestivamente impugnato, secondo un meccanismo non dissimile dal silenzio-rifiuto (Cass., Sez. V, 16 maggio 2019, n. 13172), posto che solo il perfezionamento della definizione fa perdere efficacia all’avviso (Cass., Sez. VI, 2 marzo 2012, n. 3368).
Correttamente la CTR ha ritenuto che la contribuente non avrebbe, pertanto, legittimamente potuto confidare su una nuova convocazione da parte dell’Ufficio.
Nel qual caso, la mancata proposizione del ricorso deve ritenersi ascrivibile ad un’erronea interpretazione della legge processuale, che non costituisce presupposto per la rimessione in termini, ancorchè si tratti di norme di difficile lettura, dovendo l’errore essere cagionato da fatto impeditivo estraneo alla volontà della parte, tale da presentare i caratteri dell’assolutezza e non della mera difficoltà e da porsi in rapporto causale determinante con il verificarsi della decadenza (Cass., Sez. U., 12 febbraio 2019, n. 4135; Cass., Sez. VI, 21 febbraio 2020, n. 4585).
In estrema sintesi, il ricorso va rigettato, con spese regolate dalla soccombenza e raddoppio del contributo unificato.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 10.200,00, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quell’o previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 24 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2021