Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.3948 del 16/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12389-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

L.P.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA GIULIANA 63 presso lo studio dell’avvocato LUCIANO GARATTI, rappresentata e difesa dall’avvocato ALBERTO RAFFADALE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1222/1/2018 della COMMISSIONE l’RIBUTARIA REGIONALE della SICILIA, depositata il 19/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. RITA RUSSO.

RILEVATO

che:

1. – L.P.R. ha impugnato l’avviso di accertamento notificatole nella qualità di socio della Siciliana Immobiliare srl in liquidazione, relativo a IRES, IRAP e IVA per l’anno di imposta 2004 con il quale l’Agenzia ha contestato operazioni ritenute illecite in quanto oggettivamente inesistenti e la sussistenza di una truffa finalizzata all’ottenimento di indebiti rimborsi IVA perpetrate mediante l’utilizzo di fatture passive fittizie. Nel corso del giudizio di primo grado la contribuente depositava provvedimento di archiviazione del procedimento penale instaurato nei confronti di amministratori e soci della Siciliana Immobiliare srl. Il ricorso è stato accolto. Ha proposto appello l’Agenzia delle entrate e la CTR della Regione Sicilia con sentenza depositata in data 19 marzo 2018 ha confermato la sentenza di primo grado.

2. Avverso la predetta sentenza propone ricorso per cassazione l’Agenzia, affidandosi a un motivo. Resiste con controricorso la contribuente. Assegnato il procedimento alla sezione sesta, su proposta del relatore è stata fissata l’adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., notificando la proposta e il decreto alle parti.

RITENUTO

che:

3. – Con il primo e unico motivo del ricorso, l’Agenzia lamenta la violazione e falsa degli artt. 115 e 116 c.p.c., del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, comma 4, e dell’art. 654 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4), nonchè la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

L’agenzia censura l’errore del giudice di secondo grado che si è basato esclusivamente sulla conclusione assolutoria del giudizio penale senza procedere ad alcun apprezzamento delle prove presenti in atti e senza considerare che il giudizio tributario ben diverso e distinto da quello penale.

Il motivo è fondato E’ principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che il giudice tributario non può limitarsi a rilevare l’esistenza di una sentenza penale definitiva in materia di reati fiscali, recependone acriticamente le conclusioni assolutorie, ma, nell’esercizio dei propri poteri di valutazione della condotta delle parti e del materiale probatorio acquisito agli atti (art. 116 c.p.c.), deve procedere ad un suo apprezzamento del contenuto della decisione, ponendolo a confronto con gli elementi di prova acquisiti al giudizio (Cass. 19786/2011; Cass. 8129/2012; Cass. 28174/2017) La CTR si è limitata ad affermare in una sentenza di poche righe di aver emesso un’ordinanza di acquisizione di una non meglio individuata “sentenza emessa dal tribunale penale di Palermo” senza specificare il contenuto di quella sentenza e le fonti di prova utilizzate dal giudice penale, nè tantomeno procedendo ad una autonoma revisione dei fatti oggetto di giudizio: ha inoltre apoditticamente affermato di confermare il contenuto di altre sentenze emesse nei confronti della società Siciliana Immobiliare dalla CTR, di cui afferma senza spiegarne le ragioni, che esse mantengono “piena validità anche nei confronti dell’appellata”.

Pertanto, i giudici di appello non si sono attenuti al principio di diritto sopra affermato e hanno reso una motivazione decisamente inferiore al minimo costituzionale richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, (ex multis: Cass. 13248/2020).

Ne consegue, in accoglimento del ricorso la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio alla commissione tributaria regionale della Sicilia in diversa composizione per il nuovo esame e per la liquidazione delle spese anche del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia alla commissione tributaria regionale della Sicilia in diversa composizione per il nuovo esame e per la liquidazione delle spese anche del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2021

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