LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 15810-2019 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
M.M.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 588/1/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della BASILICATA, depositata il 20/11/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. RUSSO RITA.
RILEVATO
Che:
1. – M.M. ha ricevuto avviso accertamento relativo all’IRFEP 2012, per plusvalenze derivanti dalla differenza di valore tra terreni ed edifici da costruire, oggetto di permuta con un contratto stipulato tra la contribuente, proprietaria di terreni, altri proprietari e la società Basentini s.r.l. Ricevuto l’avviso di accertamento, la contribuente ha proposto istanza di accertamento con adesione ed è stata invitata al contraddittorio da tenersi in data 9 aprile 2015, incontro che poi tuttavia non si è tenuto; l’ufficio ha rigettato l’istanza. La contribuente ha quindi impugnato l’avviso di accertamento deducendo la nullità ed inesistenza dell’avviso per mancata allegazione della delega alla sottoscrizione, il vizio di motivazione apparente e la violazione dell’art. 97 Cost. avendo ella fatto affidamento nella ammissione al contraddittorio dopo aver presentato l’istanza di accertamento per adesione. Il ricorso della contribuente è stato accolto in primo grado per la mancata instaurazione del contraddittorio a seguito di istanza di accertamento con adesione. Ha proposto appello l’Agenzia e la CTR della Basilicata con sentenza depositata il 20 novembre 2018 ha confermato la sentenza impugnata, ritenendo che a seguito di accertamento con adesione una volta che l’ufficio abbia inoltrato l’invito a comparire la successiva procedura diventa obbligatoria, in quanto il contraddittorio si è ormai instaurato e potrà dichiararsi concluso solo una volta che, espletato l’incontro, siano rispettati i termini e le modalità stabilite per la sua definizione. In difetto, la violazione del diritto di difesa rende nullo l’atto impositivo.
2. Avverso la predetta sentenza propone ricorso per cassazione l’Agenzia affidandosi a un motivo. Non ha spiegato difese la contribuente. Assegnato il procedimento alla sezione sesta, su proposta del relatore è stata fissata l’adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. notificando la proposta e il decreto alle parti.
RITENUTO
Che:
3. – Con il primo motivo del ricorso, l’Agenzia lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 218 del 1997, artt. 5,6 e 12 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. L’Agenzia deduce che la eventuale violazione del contraddittorio post provvedimentale, quando cioè l’avviso è già stato emesso e la parte ha fatto istanza di accertamento con adesione, non assurge nemmeno astrattamente a vizio invalidante il provvedimento impositivo. La procedura per adesione infatti non è prodromica all’avviso di accertamento ma successiva e perciò le asserite violazioni non possono inficiare l’avviso di accertamento stesso.
Il motivo è fondato.
Il giudice d’appello espone ragioni che non hanno fondamento nella normativa in tema di accertamento per adesione, che non prevedono alcuna sanzione di nullità dell’atto impositivo per il caso di mancata convocazione del contribuente (Cass. n. 11438/2016; Cass. sez. un n. 3676/2010, Cass. 474/2018) e lo stesso può dirsi per il caso, come nella fattispecie, in cui il contribuente pur convocato non sia stato ascoltato, perchè l’ufficio ha ritenuto sufficiente l’esame della memoria difensiva; a maggior ragione anzi in questo caso al contribuente è data comunque la possibilità di esporre le sue difese in fase di accertamento con adesione, sia pur per iscritto.
In ogni caso la violazione delle norme procedurali di cui al D.Lgs. n. 218 del 1997 non può incidere sulla validità dell’atto impositivo, in quanto, decorso il termine di sospensione di novanta giorni per l’impugnazione dello stesso che segue automaticamente alla presentazione dell’istanza di definizione, il contribuente può far valere in sede giurisdizionale i vizi dell’avviso di accertamento, senza che possa ipotizzarsi, pertanto, alcun effettivo pregiudizio al diritto di difesa del medesimo (Cass. 21096/2018).
La CTR non si è attenuta a questi principi ritenendo una violazione del diritto di difesa, che non sussiste, poichè la parte poteva comunque impugnare come di fatto ha impugnato l’atto impositivo, ed una nullità “a ritroso” dell’avviso di accertamento già emesso non prevista dalla normativa applicabile alla fattispecie.
Ne consegue in accoglimento in accoglimento del ricorso la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio per nuovo esame alla commissione tributaria regionale della Basilicata in diversa composizione che deciderà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata rinvia alla commissione tributaria regionale della Basilicata in diversa composizione per nuove esame e per la liquidazione delle spese anche del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, camera di consiglio, il 24 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2021