LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 13969/2020 proposto da:
P.L., elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Giovine Italia n. 7, presso lo studio dell’avvocato Carnevali Riccardo, rappresentato e difeso dall’avvocato Ravetta Marcello, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Trenitalia S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via delle Quattro Fontane n. 20, presso lo studio dell’avvocato Albesano Emanuele, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 4896/2019 della CORTE D’APPELLO di MILANO, pubblicata il 06/12/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/11/2021 dal cons. Dott. NAZZICONE LOREDANA.
FATTI DI CAUSA
Viene proposto ricorso per cassazione, sulla base di due motivi, avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano del 6 dicembre 2019, n. 4896, la quale, a parziale riforma della decisione di primo grado, ha: a) escluso la natura discriminatoria della condotta di Trenitalia s.p.a. posta in essere nel *****; b) condannato la società a pagare all’appellante la somma di Euro 6.000,00 (in tal modo aumentata quella di Euro 800,00 liquidata dal tribunale), a titolo di danno non patrimoniale; c) confermato per il resto la decisione impugnata, avendo in particolare escluso la prova di un danno patrimoniale patito.
Si difende con controricorso la società intimata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. – Il ricorso articola verso la sentenza impugnata i seguenti motivi:
1) violazione e falsa applicazione degli artt. 1226,1218,1375,2697 c.c. e art. 115 c.p.c., per non avere la corte territoriale, al pari del primo giudice, condannato la controparte anche al risarcimento del danno patrimoniale, in quanto, una volta dimostrata l’esistenza delle discriminazioni in alcuni episodi indicati, il danno doveva essere ritenuto provato nell’an e liquidato in via equitativa, sulla base degli allegati oneri di accompagnamento, trasporto in automobile e spese varie, anche facendo riferimento ai costi per chilometro indicati dall’Aci;
2) assenza di motivazione o sua contradditorietà, perché il danno non patrimoniale è stato liquidato in misura “irrisoria”, pari ad Euro 2.000,00 per singola vicenda, sebbene si tratti di valore costituzionale leso.
2. – La corte territoriale ha ritenuto, per quanto qui ancora rileva, che siano stati provati i sette episodi dedotti, e che, tuttavia, soltanto per tre di essi sia provata, alla stregua dei documenti e delle prove testimoniali assunte, la natura discriminatoria, con lesione del diritto alla libera circolazione.
I rimanenti quattro episodi, invece, costituiscono eventi di disservizio che non hanno avuto natura discriminatoria, in quanto avrebbero potuto verificarsi per qualsiasi utente, oppure essendo dipesi proprio dalla condotta non collaborativa del ricorrente, a fronte della disponibilità comprovata di Trenitalia di offrire soluzioni alle sue richieste.
In ordine alla domanda risarcitoria, condividendo l’opinamento del primo giudice, ha escluso sia stata offerta la prova del danno patrimoniale; per il danno non patrimoniale, ha invece ritenuto equo l’importo di Euro 2.000,00 per ciascuno dei tre episodi in cui ha riscontrato una condotta qualificabile come discriminatoria, per avere il P. subito limitazioni alla sua libertà di circolazione, per un totale di Euro 6.000,00, ai valori attuali alla detta decisione.
3. – I due motivi, che possono essere trattati congiuntamente in quanto presentano lo stesso vizio, sono inammissibili.
In entrambi gli assunti, i motivi mirano, invero, a riproporre il giudizio fattuale – l’esistenza di un danno patrimoniale, l’equa misura del danno non patrimoniale – che non pertiene alla Corte di legittimità, ma ai poteri-doveri riservati al giudice del merito.
Quanto al primo motivo, esso è inammissibile anche perché, denunciando violazione del principio dell’onere della prova di cui all’art. 2697 c.c., non concerne affatto l’individuazione del soggetto gravato dell’onere probatorio, ma si appunta in buona sostanza sull’assunto, attinente però al merito, secondo cui sarebbe mancata la prova di un danno. Tuttavia, costituisce principio costante che la violazione dell’art. 2697 c.c. ricorre solo quando il giudice attribuisca l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne risulti per legge gravata (Cass. 17 giugno 2013, n. 15107; più di recente, Cass. 13 febbraio 2018, n. 3450, ed altre). Nel caso in esame, invece, la censura non investe affatto l’individuazione del soggetto tenuto a provare la sussistenza del credito risarcitorio: soggetto che resta il danneggiato, come invero la corte territoriale ha correttamente affermato.
Mentre il potere del giudice di merito di valutare il danno in via equitativa, ai sensi dell’art. 1226 c.c., consiste nella possibilità del giudice di ricorrere, anche d’ufficio, a criteri equitativi per raggiungere la prova dell’ammontare del danno risarcibile, integrando così le risultanze processuali che siano insufficienti a detto scopo ed assolvendo l’onere di fornire l’indicazione di congrue, anche se sommarie, ragioni del processo logico in base al quale ha adottato i criteri stessi.
A tale potere-dovere la sentenza impugnata ha pienamente assolto, offrendo una motivazione chiara, ampia e completa del suo convincimento.
4. – Le spese seguono la soccombenza.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al rimborso delle spese di lite, che liquida nella misura di Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfetarie del 15% sui compensi ed agli accessori, come per legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto, ove dovuto, per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 19 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2021
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