Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.39910 del 14/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 10455/2016 R.G. proposto da:

M.C.T., Z.L., e Z.I., nella qualità di eredi di Z.E., rappresentati e difesi dagli Avv. Paolo Pasetto, del foro di Verona e Raffaella Turini, del foro Roma, con procura speciale a margine del ricorso e con domicilio in Roma, via Giuseppe Avezzana n. 3, presso lo studio del secondo difensore;

– ricorrenti –

contro

Z.M., e Z.G.V., rappresentati e difesi dagli Avv. Corinto Bertuzzo, e Andrea Tessaro, del foro di Vicenza e Antonella Mastracola, del foro di Roma, con procura speciale a margine del controricorso e con domicilio in Roma, viale delle Milizie n. 9, presso lo studio del terzo difensore;

– controricorrenti –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia n. 113 depositata il 21 gennaio 2016 e notificata il 19 febbraio 2016.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 18 marzo 2021 dal Consigliere Dott. Milena Falaschi.

OSSERVA IN FATTO E IN DIRITTO Ritenuto che:

– con atto di citazione notificato in data 21 dicembre 2005 Z.E. evocava, dinanzi al Tribunale di Vicenza, i fratelli germani M. e G. chiedendo lo scioglimento della comunione ereditaria costituitasi in forza di successione ai genitori, Za.Lu. e P.C., e composta da complesso immobiliare sito in Comune di ***** ed altro in Comune di *****, domanda cui aderivano i convenuti. Nel corso del giudizio, espletata c.t.u. e predisposto progetto di divisione, decedeva l’attore e si costituivano i suoi eredi, M.C.T., Z.L. ed I.. Nel 2012 avendo i convenuti posto in essere attività per la modificazione dello stato dei luoghi del complesso immobiliare *****, gli eredi dell’attore proponevano in corso di giudizio ricorso possessorio ex art. 704 c.p.c., rigettato dal giudice della divisione con ordinanza del 15.06.2013, pronuncia che veniva confermata anche in sede di reclamo. Il giudice adito, con sentenza n. 1276 del 2014, dichiarava lo scioglimento della comunione è assegnava in proprietà esclusiva: agli eredi di Z.E. taluni beni del complesso immobiliare di ***** contrassegnati come lotto *****), con obbligo di corrispondere il conguaglio di Euro 22.500,00; a Z.G. taluni beni del complesso di ***** ed altri del complesso di ***** contrassegnati come lotto *****), con obbligo di corrispondere il conguaglio di Euro 83.500,00; a Z.M. taluni beni del complesso ***** contrassegnati come lotto *****), con diritto di ricevere il conguaglio in denaro di Euro 106.000,00; condannava gli eredi dell’attore a rifondere le spese dei sub-procedimenti possessori e quelle successive al deposito della c.t.u.

In virtù di impugnazione interposta dagli eredi di Z.E., la Corte di appello di Venezia, nella resistenza degli appellati, reiterata da Z.M. domanda di indennità per occupazione di parte della sua quota, ai sensi dell’art. 345 c.p.c., comma 2, nei confronti degli appellanti, in parziale accoglimento del gravame e in parziale riforma della sentenza appellata, confermata nel resto, dichiarava – ad integrazione del dispositivo della decisione di prime cure – che in relazione ai lotti ***** le spese per l’intervento necessario a dividere materialmente le due porzioni e gli impianti tecnologici nei termini indicati dal c.t.u. erano a carico dei coeredi in parti uguali; dichiarava, altresì, che in relazione al frazionamento del mappale ***** “terreno edificabile area di completamento, privo di accesso carraio da strade di lottizzazione” in tre porzioni di mq. 214 ciascuna, la spese dell’operazione era a carico dei coeredi in parti uguali; condannava gli eredi del germano E. in solido fra loro a corrispondere a Z.G. la somma di Euro 200,00 al mese quale indennità per l’occupazione della porzione a lui assegnata a partire dalla pubblicazione della sentenza di primo grado e sino all’effettivo rilascio; condannava gli appellanti a rifondere le spese del grado.

A sostegno della decisione la corte territoriale evidenziava, quanto alle domande di manutenzione e reintegrazione del possesso, che non potessero essere accolte sia perché gli interventi avviati dai germani appellati non avevano determinato l’insorgere di un possesso esclusivo a loro vantaggio, sia perché comunque mancava la prova di un possesso concorrente esercitato da E. e dai suoi eredi sulle porzioni controversie. Quanto alle censure rivolte alla pronuncia di divisione, con l’integrazione sopra indicata il giudice del gravame intendeva superare la questione della realizzazione delle opere murarie necessarie alla divisione fisica del “capannone grande” con l’assegnazione del lotto ***** e del lotto *****.

In relazione all’assegnazione del lotto *****, mappale *****, attribuito pro quota a tutte le parti contemporaneamente, la materiale operazione di frazionamento non presentava alcuna difficoltà, stimato il bene per quello che era al momento della divisione, come area di completamento priva di accesso carraio. Quanto al conguaglio determinato con riferimento al valore dei beni assegnati al momento della decisione della causa di divisione, gli appellanti non avevano fornito la prova che gli stessi avessero subito un deprezzamento nella misura indicata del 10,4% ovvero del 15%, qualificata come nuova la domanda di separazione dell’accesso al distributore da quello del centro laboratorio di gomme. Veniva, infine, confermata la determinazione sulle spese di lite espressamente limitata ai sub-procedimenti possessori.

Avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia hanno proposto ricorso per cassazione gli eredi di Z.E., sulla base di quattordici motivi, cui hanno resistito con controricorso i germani M. e G..

In prossimità dell’adunanza camerale parte ricorrente ha depositato anche memoria illustrativa.

Atteso che:

– con il primo motivo i ricorrenti lamentano la violazione e la falsa applicazione dell’art. 24 Cost. e art. 111 Cost., comma 6, artt. 112,115,132,183 c.p.c., art. 703 c.p.c., comma 4 e art. 704 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e/o 4, per avere la corte distrettuale omesso di pronunciare sul primo motivo di appello con il quale era stato dedotta la violazione dell’art. 704 c.p.c., art. 24 Cost., e degli artt. 183 e 190 c.p.c., ossia sul merito possessorio, senza alcuna motivazione, anche quanto alle nuove prove orali articolate.

La censura appare inammissibile sotto entrambi i profili.

Appaiono qui richiamabili i tradizionali principi di questa Corte secondo cui (cfr. Cass. n. 25157 del 2008) la parte che si sia vista rigettare dal giudice di primo grado le proprie richieste istruttorie ha l’onere di reiterarle al momento della precisazione delle conclusioni, poiché, diversamente, le stesse dovranno ritenersi abbandonate e non potranno essere riproposte in appello (conf. Cass. n. 19352 del 2017, precisandosi che tale onere di riproposizione non può reputarsi assolto attraverso il richiamo generico al contenuto dei precedenti atti difensivi, atteso che la precisazione delle conclusioni deve avvenire in modo specifico, coerentemente con la funzione sua propria di delineare con precisione il “thema” sottoposto al giudice e di porre la controparte nella condizione di prendere posizione in ordine alle sole richieste istruttorie e di merito – definitivamente proposte; Cass. n. 16290 del 2016).

Tale regola è stata da questa Corte ritenuta suscettibile di estensione anche al caso in cui il diniego alle richieste istruttorie sia compiuto dal giudice di appello (Cass. n. 5741 del 2019 e Cass. m. 22883 del 2019), con l’effetto che la mancata specifica reiterazione in sede di conclusioni in sede di appello, preclude la deducibilità del vizio scaturente dalla asserita illegittimità del diniego quale motivo di ricorso in cassazione.

Orbene parte ricorrente omette di riprodurre direttamente o indirettamente, con precisazione della parte dell’atto di appello nella quale troverebbe corrispondenza l’indiretta riproduzione, il contenuto dell’atto di appello in cui aveva proposto la prova testimoniale. In tale modo il motivo viola l’art. 366 c.p.c., n. 6.

Non solo: si omette di precisare, dato che si assume che il giudice d’appello, se non fosse stato convinto della prospettazione degli appellanti, avrebbe potuto dare corso alla prova orale articolata ed ammetterla, di dire se all’esito dell’istruzione disposta in appello e comunque in sede di precisazione delle conclusioni si era richiesta l’ammissione della prova per testi.

La sentenza nulla dice al riguardo.

Ne consegue che, in mancanza di dimostrazione del mantenimento della richiesta di prova testimoniale in sede di precisazione delle conclusioni, al giudice d’appello non può essere imputato di non avere ammesso la prova.

Quanto all’omessa pronuncia sul merito possessorio, la corte di merito ha argomentato l’esclusione della sussistenza degli estremi dello spoglio nei comportamenti dei fratelli Z.M. e G. osservando che i lavori relativi all’area in contestazione erano finalizzati alla ristrutturazione, alla manutenzione straordinaria e all’adeguamento della Stazione carburanti di ***** alla normativa di sicurezza, con ciò ha fatto corretta applicazione del consolidato principio secondo cui, in una situazione di compossesso, come quella esistente tra i componenti di una comunione ereditaria in pendenza del giudizio di divisione, il godimento del bene da parte dei singoli compossessori assurge ad oggetto di tutela possessoria quando uno di essi abbia alterato e violato, senza il consenso e in pregiudizio degli altri partecipanti, lo stato di fatto o la destinazione della cosa oggetto del comune possesso, in modo da impedire o restringere il godimento spettante a ciascun compossessore sulla cosa medesima; occorrono quindi atti integranti un comportamento durevole, tale da evidenziare un possesso esclusivo ed animo domini su tutta la cosa, incompatibile con il permanere del possesso altrui. Ricorre, di conseguenza, l’ipotesi dello spoglio quando l’atto compiuto dal compossessore (“preteso spoliatore”) abbia travalicato i limiti del compossesso (impedendo o rendendo più gravoso l’uso paritario della res agli altri compossessori) ovvero abbia comportato l’apprensione esclusiva del bene, con mutamento dell’originario compossesso in possesso esclusivo.

Le doglianze dei ricorrenti in merito ai lavori in questione potranno eventualmente essere oggetto di un’eventuale controversia in ordine all’amministrazione del bene comune e al connesso rendiconto (in tal senso Cass. n. 25646 del 2008, la quale, in forza del principio esposto, ha escluso l’esistenza di una lesione possessoria nella condotta del condividente che aveva concesso in locazione un bene della comunione ereditaria), non certo di una tutela possessoria;

– con il secondo motivo i ricorrenti denunciano la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 111 Cost., comma 6 e dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4), per esservi un contrasto irriducibile per essere state dal giudice del gravame formulate enunciazioni inconciliabili quanto alla mancata insorgenza con l’attività contestata di un possesso esclusivo a vantaggio dei soli germani M. e G., da una parte, e la mancanza di prova di un possesso concorrente esercitato da E. e dai sui eredi sulle porzioni controverse.

La censura è inammissibile perché travisa la pronuncia laddove asserisce che il giudice del gravame avrebbe da un lato escluso il possesso esclusivo dell’area de qua a vantaggio dei soli M. e G. per effetto delle loro iniziative e poi erroneamente richiesto l’assolvimento di un onere della prova quanto ad un possesso concorrente di E. e dei suoi eredi.

Infatti l’argomentare in ordine alla erroneità delle norme applicate inizia con un palese travisamento della motivazione della sentenza impugnata, che consiste nell’erronea percezione di circostanze in essa riferite laddove il giudice di appello non ha ravvisato un possesso esclusivo né da parte dei germani M. e G., trattandosi di occupazione temporanea finalizzata all’esecuzione di lavori di ristrutturazione, di manutenzione straordinaria e di adeguamento della Stazione carburanti di ***** alla normativa vigente (v. pag. 6 punto 13 della sentenza gravata), né da parte di E. e dei suoi eredi, che avevano esercitato al più “sporadici atti di utilizzo dei beni e accessori asserviti alla stazione carburanti”, ossia bagno, ufficio, ripostiglio e isola di erogazione del carburante, come riferito dallo stesso informatore, B.R., indotto dalla medesima parte ricorrente.

La denunzia così articolata non risulta inquadrabile in alcuna delle fattispecie tipizzate di vizi di legittimità previste dall’art. 360 c.p.c.;

– con il terzo motivo i ricorrenti deducono la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 1102,1117,1140,1141,1144,1146,1168,1170,2697,2733,2735 c.c., nonché degli artt. 112,115 e 116 c.p.c., per avere la corte di merito confuso, in primo luogo, il mero potere di fatto con il possesso, che non costituisce solo potere di fatto, “ma potere di fatto manifestato in attività corrispondenti al diritto di proprietà o di altro diritto reale” che potrebbe sussistere anche laddove non vi fosse una diretta disponibilità materiale della cosa posseduta, nel caso di specie rappresentato dalla circostanza che E. e i suoi eredi avrebbero avuto il compossesso proprio in ragione dell’originario compossesso del loro dante causa Za.Lu., quale contitolare della Z. Carburanti s.n.c.. Ad avviso dei ricorrenti, inoltre, sarebbe spettato ai germani M. e G. provare il possesso esclusivo della corte comune del complesso immobiliare *****, facendo così perdere agli eredi di E. l’originario compossesso acquisito ai sensi dell’art. 1146 c.c..

Anche il terzo motivo è inammissibile perché tende a prospettare una valutazione della vicenda alla luce di un diverso apprezzamento delle posizioni soggettive dei condividenti che pacificamente vantavano una situazione di compossesso sull’intero asse ereditario, per quanto già esposto al secondo motivo.

Va ribadito che per i giudici di merito l’esecuzione dei lavori che aveva determinato un più intenso uso di alcune aree da parte di M. e G. era funzionale a porre a norma l’impianto di distribuzione della benzina, né la Corte distrettuale ha adombrato una divisione di fatto dei beni, la cui attribuzione è avvenuta solo in esito al giudizio di scioglimento della comunione, fatta eccezione per i soli tre appartamenti del complesso immobiliare di ***** adibiti ad uso abitazione, che da tempo erano occupati dal nucleo familiare di ciascuno dei fratelli;

– con il quarto motivo i ricorrenti lamentano l’omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio sullo stato di compossesso avendo la stessa Delib. adottata 28 giugno 2012, giustificato gli interventi de quibus per garantire la sicurezza di tutti i fruitori degli spazi comuni, così riconoscendo che i lavori incidevano su beni oggetto di godimento da parte di tutti, circostanza quest’ultima non esaminata dal giudice del gravame.

Il motivo è inammissibile contravvenendo al principio, cui questo Collegio aderisce, per cui nell’ipotesi di “doppia conforme” prevista dell’art. 348 ter c.p.c., comma 5, il ricorrente in cassazione, per evitare l’inammissibilità del motivo di cui dell’art. 360 c.p.c., n. 5, deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. n. 5528 del 2014), adempimento non assolto nella specie. Va invero ripetuto che ai sensi del D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 2, le regole sulla pronuncia cd. doppia conforme si applicano ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto (id est, ai giudizi di appello introdotti dal giorno 11 settembre 2012). Ai sensi del D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 3 la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, si applica alle sentenze pubblicate dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del decreto (id est, alle sentenze pubblicate dal giorno 11 settembre 2012);

– con il quinto motivo i ricorrenti denunciano la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 111 Cost., comma 6 e dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4), nonché degli artt. 1140, 1168 e 1170 c.c., in punto di principi in materia di lesione possessoria: la corte distrettuale ha escluso che si trattasse di interventi avviati dalla parte appellata durante la causa divisionale al fine di far insorgere un possesso esclusivo a loro vantaggio senza però spiegarne le ragioni. In realtà, contrariamente a quanto affermato, dette opere avevano comportato l’asservimento di nuove porzioni della corte comune al distributore, integrando un mutamento dello stato di fatto con ampliamento del bagno comune con suo asservimento esclusivo al distributore, ampliamento del marciapiede, cambio di destinazione d’uso della cucina da residenziale a commerciale con abbattimento del tramezzo di separazione, ampliamento dell’isola di erogazione, con installazione di due nuovi erogatori multi prodotto e di lettore banconote per il pagamento self-service, aggiunta di una seconda pensilina, ingrandita l’unica pensilina originaria con due montanti, istituzione della circolazione a senso unico di marcia, con entrata a destra dalla strada provinciale e uscita obbligatoria direzione destra sulla strada provinciale e passaggio obbligato attraverso l’area di erogazione del distributore, demolizione di un’isola spartitraffico e costruzione di un marciapiede destinato ad uso pubblico, con restringimento dei passaggi carrai di 180 cm, posizionamento di una nuova struttura-colonna nella corte comune, trasformazione di alcune porzioni della corte comune in “corte esclusiva”.

Con il sesto motivo i ricorrenti lamentano ancora l’omessa pronuncia relativamente a motivi di appello, con violazione dell’art. 111 Cost., comma 6, art. 112 c.p.c., art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, oltre ad omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio su singoli interventi lesivi dello stato di compossesso per avere la corte distrettuale esaminato soltanto alcuni degli interventi denunciati con la richiesta tutela possessoria.

Entrambi i motivi – da trattare unitariamente perché attengono ai medesimi interventi – sono inammissibili e, comunque, manifestamente infondati, in quanto le innovazioni per cui è contestazione sono state realizzate per manutenzione straordinaria, con adeguamento della Stazione carburanti di ***** alla normativa vigente, oltre a rendere più agevole l’accesso alle abitazioni, in particolare a quella degli eredi di E. (v. pag. 7 punto 16 della sentenza gravata), per cui devono considerarsi indispensabili ai fini della gestione delle attività commerciali dei tre fratelli, e rientrano, pertanto, nei poteri spettanti ai singoli comproprietari ai sensi dell’art. 1102 c.c. (Cass. n. 14096 del 2012; Cass. n. 10852 del 2014).

A tali principio, come si ricava dalla sintesi della motivazione della sentenza d’appello, risultano essersi conformati i giudici di seconde cure, il che consente di escludere che sussista il dedotto vizio di motivazione indicato nella rubrica del motivo, che al più potrebbe integrare un vizio di motivazione insufficiente, non più deducibile ai sensi del D.L. n. 83 del 2012;

– con il settimo motivo i ricorrenti deducono la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 1102,1140,1168 e 1170 c.c., in materia di principi di lesione possessoria, nonché della L. n. 13 del 1989, D.R.G. Veneto n. 497 del 2005, art. 45 e D.R.G. Veneto n. 107 del 2009, per avere la corte territoriale ritenuto gli interventi non lesivi del compossesso perché imposti dalla normativa in vigore, come l’originario doppio senso di marcia per accedere all’area in contestazione. Aggiungono che l’ampliamento non era imposto dalla normativa regionale che troverebbe applicazione solo per gli impianti di nuova costruzione e, comunque, non obbligava i germani M. e G. a realizzare gli interventi nella consistenza, misura ed estensione in concreto attuati, che furono il frutto di una libera scelta. Inoltre gli obblighi di legge non avrebbero mai potuto essere attuati in danno degli altrui diritti ai sensi dell’art. 1102 c.c., comma 1.

Anche la settima censura non può trovare ingresso.

Ribadito quanto affermato con riferimento ai motivi cinque e sei, la decisione impugnata, nella parte in cui ha ricondotto nell’ambito di applicazione dell’art. 1102 c.c., la questione della manutenzione straordinaria della stazione carburante, si è attenuta, anche alla luce della consulenza tecnica di ufficio espletata, all’indicato principio di diritto ed è dunque immune dalle censure di violazione di legge formulate dai ricorrenti.

Del resto l’equivoco di fondo delle difese dei ricorrenti va ravvisato nell’apprezzare l’esecuzione di siffatte opere già nell’ambito di una intervenuta divisione dell’asse ereditario, ancora prima, quindi, della definizione del giudizio di scioglimento della comunione, mentre così non è e fin quando non vi sarà il passaggio in giudicato della pronuncia sulla divisione tutte le opere di cui si controverte debbono essere considerate a vantaggio della comunione e dunque dello stesso E., quale comproprietario e non quale proprietario esclusivo dell’area attrezzata ad attività di gommista;

– con l’ottavo motivo i ricorrenti lamentano la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 718 e 720 c.c., in materia di divisione per avere la relazione peritale subordinato l’assegnazione agli eredi Z. del lotto ***** (parte del capannone grande del complesso immobiliare *****) alla realizzazione delle opere murarie ed impiantistiche per rendere autonome le due unità immobiliare derivanti dalla divisione. La relazione peritale peraltro, ad avviso dei ricorrenti, avrebbe dichiarato allo stato ancora non comodamente divisibile il capanno grande e ciò nonostante la corte di appello ha provveduto alla sua divisione arrecando un pregiudizio agli eredi di E. che si sono visti attribuire un bene incompleto e relativo conguaglio in denaro per il maggior valore dell’immobile ancora indiviso.

Il motivo è infondato.

Ed, infatti, ritenuta ancora sussistere la proprietà comune del complesso immobiliare caduto in successione, la censura non si confronta con l’effettivo tenore della decisione gravata.

I giudici di appello, alla luce dei chiarimenti emersi dall’espletata CTU e partendo dal contenuto del progetto di divisione concluso con l’accordo fra il consulente tecnico d’ufficio e i tecnici di parte, hanno ritenuto di condividere le conclusioni dell’ausiliare il quale aveva precisato che erano necessarie delle opere murarie per dividere fisicamente le due parti, oltre ad interventi agli impianti tecnologici da fare prima della divisione ufficiale, lavori evidentemente rimessi alla fase di esecuzione della divisione, ponendo i costi degli stessi a carico della comunione ereditaria (ossia “dei fratelli Z.”). Per l’effetto, avendo la decisione identificato le porzioni di beni da assegnare a ciascuno dei condividenti e le opere necessarie per il loro godimento esclusivo, appaiono del tutto inconferenti le critiche dei ricorrenti da rimettersi eventualmente alla successiva fase di attuazione dello scioglimento della comunione;

– con il nono motivo i ricorrenti denunciano la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e art. 345 c.p.c., comma 1, nonché degli artt. 713,718,2646 e 2659 c.c., per avere la corte territoriale sciolto la comunione senza procedere ai necessari frazionamenti per identificare i beni assegnati a ciascuno degli eredi.

Il motivo è privo di fondamento.

I profili attinenti al frazionamento catastale del complesso immobiliare ed alla conseguente mancata trascrivibilità della sentenza di divisione attengono alla redazione del documento tecnico indicante in planimetria le particelle catastali, al fine della voltura catastale, ma non rivestono rilievo quali violazioni di norme di diritto incidenti sullo scioglimento della comunione. La redazione dei documenti, necessari alla trascrizione dei diritti nascenti dalla sentenza, può del resto avvenire pure in sede stragiudiziale, sulla base di un accordo tra le parti, senza impedire l’attribuzione giudiziale delle quote a ciascuno dei condividenti.

Ne’, altrimenti, l’emanazione di una sentenza dichiarativa di scioglimento di una comunione di fabbricati relativi ad unità immobiliari urbane può essere subordinata al preventivo frazionamento con identificazione catastale delle porzioni ed al riferimento alle planimetrie depositate in catasto (Cass. 14 dicembre 2017 n. 30073 e Cass. 26 marzo 2019 n. 8400).

Del resto – come da tempo ebbe a spiegare questa Corte (Cass. n. 4240 del 1999) – la domanda di “frazionamento” di un fondo differisce, per “petitum” e “causa petendi”, da quella di divisione del fondo medesimo. La prima ha infatti ad oggetto la redazione di un documento tecnico indicante le particelle catastali frazionate, al fine della voltura catastale; la seconda ha ad oggetto lo scioglimento della comunione;

– con il decimo motivo i ricorrenti denunciano la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., comma 2, artt. 718 e 720 c.c., oltre ad omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, per avere la corte di appello escluso che nonostante la decisione avvenisse a distanza di quasi sette anni dalla stesura della relazione peritale i valori stimati fossero ancora attuali, anche al fine dei conguagli in denaro. Ne’ erano stato valutato il deprezzamento arrecato ai lotti assegnati agli eredi di E. gli interventi all’area del distributore di benzina, effettuati successivamente alla perizia medesima.

Il motivo è infondato.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, in materia di divisione ereditaria, la stima dei beni per la formazione delle quote va compiuta con riferimento al loro valore venale al tempo della divisione, coincidente, nel caso di divisione giudiziale, con il momento di presentazione della relativa domanda giudiziale (Cass. 21 ottobre 2010 n. 21632; Cass. 10 luglio 2006 n. 15634).

Al riguardo, si è specificato che, nel relativo giudizio, occorrendo assicurare la formazione di porzioni di valore corrispondente alle quote, può farsi riferimento alla stima dei beni effettuata in data non troppo vicina a quella della decisione soltanto se si accerti che, nonostante il tempo trascorso, per la stasi del mercato o per il minor apprezzamento del bene in relazione alle sue caratteristiche, non sia intervenuto un mutamento di valore che renda necessario l’adeguamento di quello stabilito al tempo della stima (Cass. 16 febbraio 2007 n. 3635). Il relativo accertamento è riservato all’apprezzamento di fatto del giudice del merito ed è censurabile in sede di legittimità qualora non sia sorretto da una motivazione logica e adeguata.

Come recentemente affermato da questa Corte (Cass. 26 luglio 2017 n. 18546), la stima dei beni da dividere e la scelta del criterio da adottare per la determinazione del relativo valore – con riguardo a natura, ubicazione, consistenza, possibile utilizzazione e condizioni di mercato – rientrano nel potere discrezionale ed esclusivo del giudice del merito, le cui valutazioni in proposito sono insindacabili in sede di legittimità, anche a seguito della modifica dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, se sostenute da adeguata e razionale motivazione. La parte che solleciti una rivalutazione degli immobili per effetto del tempo trascorso dall’epoca della stima deve peraltro allegare ragioni di significativo mutamento del valore degli stessi intervenute medio tempore, non essendo sufficiente il mero riferimento al lasso temporale intercorso (Cass. 21 ottobre 2010 n. 21632; Cass. 6 febbraio 2009 n. 3029). Tale affermazione non inficia il principio generale secondo il quale il valore dei beni da dividere va considerato con riferimento al momento della divisione, al fine di garantire il rispetto dell’equilibrio tra le quote.

Nel caso di specie, con apprezzamento insindacabile in sede di legittimità, la corte d’appello ha ritenuto che nel periodo trascorso tra la valutazione del consulente tecnico d’ufficio e la pronuncia di primo grado non si fossero registrati particolari effetti inflattivi o manovre speculative che avessero stravolto il mercato immobiliare, escludendo che la censura della parte appellante, con la quale venivano citati solo dati Istat, peraltro riferibili alle sole abitazioni, avesse fornito riscontri oggettivi per una diversa valutazione dei cespiti;

– con l’undicesimo motivo i ricorrenti denunciano la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 12 disp. gen., art. 115 c.p.c., comma 2, artt. 718 e 720 c.c., art. 111 Cost., comma 6, art. 112 c.p.c., art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, per avere la corte di merito nel dividere il lotto ***** in ***** e in ***** disatteso i principi in sede di individuazione della “comoda divisibilità” dei beni, disponendola anche in presenza di un pregiudizio arrecato alle ragioni della pubblica economia, in particolare sull’originaria destinazione del ***** per essere stati privati della pregressa utilizzazione di circa il 50% dell’area e dello spazio antistante destinato a parcheggio delle autovetture.

Anche siffatta censura è priva di pregio.

Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il principio stabilito dall’art. 727 c.c., in virtù del quale nello scioglimento della comunione il giudice deve formare lotti comprensivi di eguali quantità di beni mobili, immobili e crediti, non ha natura assoluta e vincolante, ma costituisce un mero criterio di massima (Cass. 6 febbraio 2009 n. 3029; Cass. 16 giugno 2008 n. 16219; Cass. 22 novembre 2000, n. 15105).

Ne consegue che resta in facoltà del giudice della divisione formare i lotti anche in maniera diversa, là dove ad esempio ritenga che l’interesse dei condividenti sia meglio soddisfatto attraverso l’attribuzione di un intero immobile, piuttosto che attraverso il suo frazionamento, e il relativo giudizio è incensurabile in cassazione, se adeguatamente motivato (Cass. n. 16219/2008 cit.; Cass. n. 15105/2000 cit.).

Nel caso di specie, la corte d’appello ha ritenuto di dover confermare la decisione del tribunale che riconosciuta la comoda divisibilità del complesso immobiliare, oltre ad esservi altri beni immobili, aveva distinto in quote lo stesso complesso aziendale, nonché i restanti beni immobili, sulla scorta delle valutazioni del consulente tecnico d’ufficio, avendo riguardo alla necessità di razionalizzare la suddivisione dei numerosi beni lasciati in eredità al fine di compiere una valutazione fedele dell’intero asse ereditario. Sulla base di tali presupposti non si ravvisano gli errori dedotti sul piano della presunta non comoda divisibilità dei numerosi beni, non risultando censurabili al riguardo gli apprezzamenti compiuti dal giudice di merito;

– con il dodicesimo motivo i ricorrenti lamentano la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 24 Cost. e art. 111 Cost., comma 6, art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, art. 112 c.p.c., art. 345 c.p.c., comma 1, artt. 713 e 720 c.c., per avere la corte distrettuale confermato la divisione del terreno edificabile in tre micro porzioni di mq. 214 ciascuna come area di completamento senza avere verificato se sia consentito, in base alle prescrizioni urbanistiche locali, edificare su porzioni così ristrette. Inoltre sarebbe stato omesso di assegnare ai ricorrenti un’area esterna di proprietà esclusiva per la sottrazione dello spazio per il parcheggio, servitù di passaggio per eseguire i necessari controlli e manutenzioni sul pozzo artesiano, fosse biologiche e rete di scarico, nonché per accedere alla c.d. area di completamento.

Il mezzo è in parte inammissibile e in parte infondato.

E’ inammissibile laddove deduce questioni nuove come la esigenza di compensare i ricorrenti con una maggiore quota per la sottrazione dello spazio adibito a parcheggio o la creazione di non meglio precisate servitù per eseguire controlli e manutenzioni ovvero involge valutazioni di merito, quale l’accertamento della edificabilità delle micro aree risultanti dal frazionamento dell’unico terreno confinante con il complesso aziendale, non censurabile in sede di legittimità; è infondato relativamente alla mancata costituzione di una servitù di passaggio per accedere alla c.d. area di completamento dal momento che la porzione assegnata al dante causa dei ricorrenti è annessa proprio alla quota immobiliare allo stesso attribuita;

– con il tredicesimo motivo i ricorrenti denunciano la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 24 Cost., artt. 91 e 92 c.p.c., oltre a D.M. n. 55 del 2014, per avere la corte territoriale ritenuta superata la liquidazione delle spese processuali effettuata dal primo giudice in via complessiva.

Censurano, inoltre, la liquidazione a loro carico delle spese del giudizio di divisione successive al deposito della c.t.u. e l’attribuzione integrale a loro carico delle spese del giudizio di appello.

Il motivo risulta meritevole di accoglimento, avendo in effetti la Corte distrettuale proceduto alla liquidazione delle spese di lite in termini complessivi, risultando la statuizione resa dal giudice del gravame sul punto limitata a complessivi Euro 29.792,00 oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA.

Pertanto le spese del giudizio di primo grado dovranno essere rideterminate, al pari di quelle di appello, tenendo conto che nei procedimenti di divisione giudiziale, le spese occorrenti allo scioglimento della comunione vanno poste a carico della massa, in quanto effettuate nel comune interesse dei condividenti, trovando, invece, applicazione il principio della soccombenza e la facoltà di disporre la compensazione soltanto con riferimento alle spese che siano conseguite ad eccessive pretese o inutili resistenze alla divisione (cfr. Cass. 24 gennaio 2020 n. 1635);

– con il quattordicesimo ed ultimo motivo i ricorrenti, nel lamentare la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., comma 1, artt. 282,324 c.p.c., art. 345 c.p.c., comma 1, nonché artt. 2043,2908,2909 c.c., si dolgono di essere stati condannati a pagare un indennizzo a titolo di risarcimento per avere continuato ad occupare parte del ***** anche dopo la pubblicazione della sentenza di primo grado che aveva assegnato detta quota di un mezzo a G..

Il motivo è fondato.

Questa Corte ha previsto a quali condizioni il capo condannatorio contenuto in una sentenza costitutiva o dichiarativa possa essere messo provvisoriamente in esecuzione, ai sensi dell’art. 282 c.p.c., Al riguardo questa Corte ha stabilito tre regole ben chiare.

La prima regola è che l’art. 282 c.p.c., là dove stabilisce che “la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti”, in realtà plus dixit quam voluit.

Tale regola, infatti, non s’applica indistintamente a tutte le “sentenze di primo grado”, ma solo a quelle che hanno un contenuto condannatorio. Non s’applica, invece, alle sentenze dichiarative o costitutive (ex multis, Cass. n. 28508 del 2018; Cass. n. 1211 del 2018; Cass. n. 25743 del 2013).

La seconda regola è che quando nella medesima sentenza siano compresenti una statuizione dichiarativa o costitutiva, ed una statuizione di condanna, l’immediata esecutività di quest’ultima dipenderà dal tipo di rapporto che la lega alla statuizione dichiarativa o costitutiva.

A tal riguardo la giurisprudenza di questa Corte ha distinto quattro possibili tipi di rapporti tra la statuizione di condanna e le altre:

a) rapporto di sinallagmaticità;

b) rapporto di corrispettività;

c) rapporto di dipendenza;

d) rapporto di accessorietà.

Nelle prime due ipotesi il capo condannatorio non è immediatamente esecutivo, nelle altre due sì.

Il rapporto di sinallagmaticità sussiste quando il capo condannatorio costituisca un elemento costitutivo delle altre statuizioni, sicché mancando l’esecuzione di quello, non sarebbero applicabili questi.

Il rapporto di corrispettività sussiste quando il capo condannatorio, se messo provvisoriamente in esecuzione separatamente dalle altre statuizioni contenute nella sentenza, costringerebbe una delle parti a patire gli effetti sfavorevoli della decisione, senza goderne i benefici pur da essa scaturenti.

Il rapporto di dipendenza sussiste quando il capo condannatorio è la conseguenza necessaria del capo dichiarativo o costitutivo.

Il rapporto di accessorietà, infine, sussiste quando il capo condannatoria non incide in alcun modo sul presupposto sul contenuto del capo dichiarativo o costitutivo.

Ciò posto in punto di diritto, osserva questa Corte che il titolo in virtù del quale gli eredi di E. sono stati condannati dal giudice del merito al pagamento dell’indennizzo è costituito dall’occupazione di una parte di locale attribuita all’altro condividente, area unica adibita a *****, anche dopo la pubblicazione della sentenza di primo grado che ha curato l’assegnazione delle rispettive quote di beni a ciascun erede. E’ evidente che quello contenuto nella sentenza dichiarativa dello scioglimento della comunione sia riconducibile nel caso di un rapporto di corrispettività (Cass. 30 gennaio 2019 n. 2537).

Infatti pur vero che la sentenza contenente l’assegnazione dei beni ai condividenti costituisce titolo esecutivo, con la conseguenza che ciascuno di loro acquista non solo la piena proprietà dei beni facenti parte della quota toccatagli, ma anche la potestà di esercitare tutte le azioni inerenti al godimento del relativo dominio, compresa quella diretta ad ottenere in via esecutiva il rilascio dei beni costituenti la quota del condividente che, in conseguenza della compiuta divisione, non abbia più nessun titolo idoneo a giustificarne l’ulteriore detenzione (Cass. 27 dicembre 2013 n. 28697), tuttavia nella specie il giudice di merito ha trascurato di considerare che siffatta pronuncia costringerebbe i soli eredi di E. a patire gli effetti sfavorevoli della decisione, oltre a non compiere gli accertamenti quanto alla possibile utilizzabilità dell’area in contestazione anche da parte degli altri comunisti. Risulta chiaramente dalla giurisprudenza della Suprema corte che l’obbligo dei vari partecipanti alla comunione di non esercitare il godimento diretto della cosa comune, che di norma compete a ciascun partecipante ai sensi dell’art. 1102 c.c., sorge solo se ed in quanto venga deliberato, in sede di amministrazione della cosa comune, di procedere alla sua utilizzazione con la forma del godimento indiretto. In difetto di una siffatta Delib., ove l’immobile venga usato di fatto da uno soltanto dei comproprietari, con il consenso espresso o tacito e comunque senza l’opposizione degli altri aventi diritto, non può in ciò configurarsi un impedimento a che gli altri partecipanti possano usare della cosa comune secondo il loro diritto, in guisa da concretare una violazione dei limiti che sono stabiliti dall’art. 1102 c.c., all’uso della cosa comune da parte dei vari partecipanti (Cass. n. 2902 del 1974; Cass. n. 4131 del 2001; Cass. n. 22435 del 2011)).

In questo ordine di idee è stato precisato che il semplice godimento esclusivo da parte del singolo comunista non può provocare un danno ingiusto nei confronti di coloro che hanno mostrato acquiescenza all’altrui uso esclusivo, quando non risulti provato che i beneficiari del godimento esclusivo del bene ne abbiano tratto anche un vantaggio patrimoniale (Cass. n. 13036 del 1991; Cass. n. 24647 del 2010; Cass. n. 2423 del 2015).

E’ perfettamente configurabile l’ipotesi che i condividenti si accordino, anche in modo tacito, per una suddivisione materiale del godimento della singola cosa comune o dei più beni comuni. Non si tratta naturalmente di una assegnazione definitiva che corrisponderebbe a una vera e propria divisione (cfr. Cass. n. 3451 del 1977): i comunisti continuano a essere titolari di tutta la cosa, o delle più cose comuni; essi si sono soltanto accordati, anche tacitamente, nel senso di rinunziare ciascuno al godimento (e, normalmente, anche ai frutti) della parte o delle cose date agli altri. Salvo patto contrario e fermo restando il divieto di mutamento di destinazione, la suddivisione materiale nei termini sopra indicati include la possibilità del compartecipe di ammettere anche altri al godimento delle cose assegnate, soprattutto qualora si tratti degli stretti familiari.

E’ chiaro, da quanto si è esposto, che a giustificare la condanna degli eredi di E. non sia sufficiente il fatto materiale dell’uso esclusivo del bene comune da parte del de cuius e dei suoi aventi causa, ma al fatto materiale doveva accompagnarsi l’uno o l’altro dei presupposti in presenza dei quali il godimento diretto del singolo si atteggia a fonte di pregiudizio nei confronti degli altri, accertamenti non svolti dal giudice del merito e che dovranno riguardare il godimento esclusivo di tutte le porzioni degli immobili caduti in comunione ereditaria da parte di ciascun coerede.

In conclusione sono accolti il tredicesimo ed il quattordicesimo motivo del ricorso nei limiti di cui in motivazione, rigettati i restanti.

La sentenza deve essere cassata in relazione ai motivi accolti e la causa rinviata alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, che riesaminerà le questioni alla luce dei principi sopra illustrati.

Il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il tredicesimo ed il quattordicesimo motivo del ricorso nei limiti di cui in motivazione, rigettati i restanti;

cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte di Cassazione, il 18 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2021

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