LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –
Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –
Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –
Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –
Dott. DI PAOLA Luigi – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 9330-2019 proposto da:
M.L., domiciliata in ROMA piazza CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato ANTONIO SERGIO SCAMPOLI;
– ricorrente –
contro
MA.TI., D.B.M.;
– intimate –
avverso la sentenza n. 43/2019 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 24/01/2019 R.G.N. 106/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/11/2021 dal Consigliere Dott. LUIGI DI PAOLA.
RILEVATO
che:
con la sentenza impugnata è stata confermata la pronunzia di primo grado con la quale è stata rigettata la domanda proposta da M.L. nei confronti di Ma.Ti. – nella qualità di titolare dell’omonima ditta e di legale rapp.te della società “Le verdi idee s.n.c. di Ma. T. & C.” e “Le verdi idee s.a.s. di Ma. T. & C.” – e di D.B.M. – socia amministratrice della società “Le verdi idee s.n.c. di Ma. T. e D.B. M. & C.” -, volta al conseguimento di differenze retributive per l’attività lavorativa, svolta dal 1 gennaio 1999 all’8 marzo 2015 con regolarizzazione solo dal 28 giugno 2012 per un orario inferiore a quello effettivamente osservato, consistita in vendita al pubblico di fiori, rilascio di scontrini e ricezione del relativo pagamento;
per la cassazione della decisione ha proposto ricorso M.L., affidato a quattro motivi;
Ma.Ti. e D.B.M. sono rimaste intimate;
la ricorrente ha presentato memoria riportandosi alle richieste e conclusioni del ricorso;
il P.G. non ha formulato richieste.
CONSIDERATO
che:
con il primo motivo la ricorrente – denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 115,116 c.p.c. e art. 2697 c.c., nonché difetto di motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – si duole che il giudice di appello abbia condiviso la motivazione del giudice di primo grado nella parte in cui ha valorizzato prove testimoniali irrilevanti e non considerato quelle, precise e circostanziate, dalla medesima dedotte, come previsto dall’art. 116 c.p.c., con la conseguente sussistenza del vizio di motivazione;
con il secondo motivo – denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 244,253,115 e 116 c.p.c., nonché art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – lamenta che la Corte di Appello non abbia posto rimedio all’errore del giudice di primo grado nella conduzione dell’esame testimoniale, non avendo il giudice medesimo formulato domande sulla base dei capitoli predisposti dalla ricorrente, né esercitato la facoltà di rivolgere ai testi domande ritenute utili a chiarire i fatti;
con il terzo motivo – denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 209,244,111 e 116 c.p.c., nonché dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – si duole che il giudice di primo grado non abbia espresso una valida motivazione atta a giustificare, ritenuta la causa sufficientemente istruita, la revoca dell’ordinanza di ammissione dei testi;
con il quarto motivo – denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 2955 e 2956 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – lamenta che dell’eccezione di prescrizione presuntiva proposta dalle controparti in primo grado, che implicherebbe il riconoscimento dell’esistenza del credito nella misura richiesta dal creditore, non vi sia traccia nella sentenza di primo grado né in quella di appello, non essendovi alcun riferimento “quale implicita ammissione dell’esistenza del rapporto di lavoro con le modalità ed i tempi indicati dalla ricorrente”; sicché l’inesistenza di qualsiasi motivazione renderebbe cassabile la sentenza.
Ritenuto che:
il primo motivo è inammissibile, poiché “per dedurre la violazione dell’art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall’art. 116 c.p.c.” (così Cass. 09/06/2021, n. 16016); inoltre, “il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 c.p.c., opera interamente sul piano dell’apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicché la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice del merito (…) configura (…) un errore di fatto, che deve essere censurato attraverso il corretto paradigma normativo del difetto di motivazione, e dunque nei limiti consentiti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come riformulato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54 conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012” (cfr., sul punto, da ultimo, Cass. 11/02/2021, n. 3572);
del resto, in riferimento alla censura ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella quale si risolve nella sostanza il motivo di doglianza, vale la preclusione derivante dalla cd. “doppia conforme” ex art. 348 ter c.p.c., u.c., non avendo la ricorrente dimostrato che le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello sono tra loro diverse (v., al riguardo, Cass. 22/12/2016 n. 26774);
il secondo motivo è del pari inammissibile, già sol perché non sono state riprodotte in ricorso le parti dei verbali di causa dalle quali evincere il dedotto errore del giudice di primo grado, né dell’atto di appello contenente la denunzia del predetto errore; dovendo comunque ribadirsi, quanto alla facoltà del giudice di rivolgere al teste le domande che egli ritiene utili per chiarire i fatti sui quali quest’ultimo è chiamato a deporre, che il mancato esercizio di ufficio di tale facoltà (qualora non vi sia stata un’istanza di parte funzionale ad ottenere tali chiarimenti) non può essere oggetto di impugnazione, costituendo essa espressione di un potere meramente discrezionale del giudice (così Cass. 6/04/2005, n. 7109);
il terzo motivo è ancora inammissibile, per l’assorbente ragione che i vizi con esso fatti valere, attenendo al giudizio di primo grado, integrano una critica alla pronunzia del grado stesso e non a quella adottata in sede di gravame;
anche il quarto motivo – che si risolve, al di là di un formale richiamo anche alla violazione di legge, in una censura per vizio di motivazione (come desumibile dalla parte argomentativa del motivo stesso, nel quale peraltro non è riportata la parte dell’atto di appello contenente apposita critica avverso l’asserito difetto di motivazione della sentenza di primo grado) – è inammissibile, attesa la già evidenziata preclusione derivante dalla cd. “doppia conforme” ex art. 348 ter c.p.c., u.c.;
non vi è luogo per una pronuncia sulle spese nei confronti delle controparti, rimaste intimate;
ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso; nulla sulle spese.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 3 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2021
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