LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –
Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –
Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –
Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –
Dott. BUFFA Francesco – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 16402-2016 proposto da:
PICENA S.R.L. in liquidazione, in persona del liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GORIZIA 14, presso lo studio legale Sinagra – Sabatini – Sanci, rappresentata e difesa dall’avvocato FRANCO SABATINI;
– ricorrente –
contro
I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. – Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, CARLA D’ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, GIUSEPPE MATANO, ESTER ADA SCIPLINO;
– controricorrenti –
nonché contro PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del Consiglio pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI 12;
– resistente con mandato –
avverso la sentenza n. 342/2016 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 31/03/2016 R.G.N. 704/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/11/2021 dal Consigliere Dott. FRANCESCO BUFFA.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 31.3.16 la corte d’appello di L’Aquila ha confermato la sentenza del tribunale di Teramo del 10.3.15 che aveva condannato la società in epigrafe al pagamento in favore dell’INPS dei contributi, per recupero – a seguito di decisioni della commissione Europea numero 128 del 11/5/99 su agevolazioni contributive contratto formazione lavoro dal maggio 96 al dicembre 2000 – di Euro 93244 per sorte capitale e 41537 per interessi, ed aveva rigettato la domanda di manleva proposta verso lo Stato e la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
In particolare la sentenza ha applicato il termine decennale ex art. 2946 c.c. per il recupero degli aiuti di Stato ed ha ritenuto gravare sull’impresa che chiedeva l’agevolazione l’onere della prova della ricorrenza dei relativi presupposti.
Avverso tale sentenza ricorre l’impresa per due motivi, cui resiste l’INPS con controricorso; l’Avvocatura dello Stato si è costituita al fine di discutere in eventuale udienza.
Con il primo motivo si deduce violazione della L. n. 335 del 1995, art. 3, Commi 9 e 10, art. 2946 c.c., art. 12 preleggi e art. 87 trattato UE e giurisprudenza UE sulla prescrizione, per avere la corte territoriale trascurato la quinquennalità del termine di prescrizione dell’azione di recupero, sebbene ciò abbia carattere discriminatorio rispetto alle ordinarie prescrizioni.
Il motivo è infondato. Questa Corte ha del resto già ritenuto (Sez. L, Sentenza n. 13479 del 30/06/2016, Rv. 640407 – 01; Cass. nn. 6671 e 6756 del 2012) che, agli effetti del recupero degli sgravi contributivi integranti aiuti di Stato incompatibili col mercato comune, vale il termine ordinario di prescrizione decennale di cui all’art. 2946 c.c., decorrente dalla notifica alla Repubblica Italiana della decisione comunitaria di recupero, atteso che, ai sensi degli artt. 14 e 15 del Regolamento (CE) n. 659/1999, siccome interpretati dalla giurisprudenza comunitaria, le procedure di recupero sono disciplinate dal diritto nazionale, ex art. 14 cit., nel rispetto del principio di equivalenza fra le discipline, comunitaria e interna, nonché del principio di effettività del rimedio, mentre il periodo limite decennale ex art. 15 cit. riguarda l’esercizio dei poteri della Commissione circa la verifica di compatibilità dell’aiuto e l’eventuale decisione di recupero; per contro, non possono ritenersi applicabili né il termine di prescrizione dell’azione di ripetizione ex art. 2033 c.c., atteso che lo sgravio contributivo opera come riduzione dell’entità dell’obbligazione contributiva e l’ente previdenziale, che agisce per il pagamento degli importi corrispondenti agli sgravi illegittimamente goduti, non può conseguentemente definirsi attore in ripetizione di indebito oggettivo, né il termine di prescrizione quinquennale L. n. 335 del 1995, ex art. 3, commi 9 e 10, dal momento che, riguardando tale disposizione le sole contribuzioni di previdenza e assistenza sociale e potendo invece l’incompatibilità comunitaria riguardare qualsiasi tipo di aiuto, non è possibile assimilare l’azione di recupero dello sgravio da aiuto di Stato illegittimo e l’azione di pagamento di contributi non versati e applicare analogicamente alla prima il termine di prescrizione proprio della seconda, in quanto la previsione dell’art. 2946 c.c. esclude la sussistenza di alcuna lacuna normativa.
Con il secondo motivo si deduce violazione dell’art. 2697 c.c., per violazione delle regole sull’onere della prova.
Il motivo è infondato. Richiamato il principio secondo cui, nelle controversie relative al recupero dei contributi non corrisposti per indebita fruizione di sgravi contributivi, compete al datore di lavoro opponente l’onere di provare il possesso dei requisiti richiesti dalla legge per poter beneficiare della detrazione (cfr., tra le tante, Cass. Sez. L, Sentenza n. 21898 del 26/10/2010, Rv. 615078 01), va ribadito che la circostanza che, nella specie, le condizioni legittimanti il beneficio e la sua conseguente non recuperabilità siano state dettate (anche) da disposizioni comunitarie non può alterare i termini della ripartizione dell’onere probatorio, spettando pur sempre al datore di lavoro dimostrare la sussistenza delle condizioni, stabilite dalla Commissione o da quest’ultima presupposte siccome già fissate dalla normativa nazionale, per poter legittimamente usufruire degli sgravi (Cass. n. 6671 del 2012).
Infine, deve rilevarsi che questa Corte (Sez. L, Sentenza n. 6756 del 04/05/2012, Rv. 622557 01) ha affermato che, in ragione del carattere imperativo della vigilanza sugli aiuti statali operata dalla Commissione Europea ai sensi dell’art. 88 TCE, le imprese beneficiarie di un aiuto non possono fare legittimo affidamento sulla regolarità dell’aiuto ove lo stesso sia stato concesso senza il rispetto della procedura o prima della sua regolare conclusione, né possono invocare a sostegno di tale affidamento l’eventuale incertezza degli orientamenti comunitari in materia (nella specie, di aiuti all’occupazione), dovendosi altresì considerare irrilevanti sia l’esistenza di eventuali disposizioni legislative nazionali che disciplinato gli aiuti, poi giudicati illegittimi, sia eventuali pronunce dei giudici nazionali, ivi inclusa la Corte costituzionale, in quanto la valutazione di compatibilità degli aiuti con il mercato comune di portata comunitaria è di spettanza esclusiva della Commissione.
Peraltro, non solo l’eventuale affidamento del beneficiario delle somme non può precluderne la ripetizione, ma resta esclusa anche la possibilità di chiedere le medesime somme a titolo di risarcimento del danno, in quanto altrimenti verrebbe meno l’effettività della disciplina comunitaria.
Spese secondo soccombenza. Nulla per spese per la Presidenza del Consiglio, che non ha svolto attività difensiva.
Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
PQM
Rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento in favore dell’INPS delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 10000 per competenze professionali ed Euro 200 per esborsi, oltre accessori secondo legge e spese generali al 15%.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 17 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2021