LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GORJAN Sergio – rel. Presidente –
Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –
Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –
Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 1299/2017 proposto da:
ACQUE DUCA DI MISTERBIANCO DI C.C.S. E C. SAS, IN PERSONA DEL LEGALE RAPP.TE PRO TEMPORE, rappresentata e difesa dagli avv.ti SALVATORE TRIGILA, GREGORIO LO PRESTI;
– ricorrente –
contro
AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA POLICLINICO *****, IN PERSONA DEL DIRETTORE GENERALE E LEGALE RAPP.TE PRO TEMPORE, rappresentata e difesa dall’avv. GASPARE MOLLICA;
– controricorrente –
contro
T.A.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 1778/2015 della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata il 24/11/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 14/10/2021 dal Consigliere e Presidente Dott. SERGIO GORJAN.
FATTI DI CAUSA
La sas Acque Duca di Misterbiano di C.C.S. & C. ebbe a proporre ricorso per danno temuto avverso T.A. e l’Azienda Ospedaliera ***** in relazione a lavori di sbancamento, eseguiti dal T. sul terreno in locazione dall’Azienda Ospedaliera confinante con il proprio perdio nel quale era allogata condotta di acquedotto.
Il Giudice adito pronunciava provvedimento nunciatorio nei confronti del solo proprietario del predio ossia l’Azienda Ospedaliera con l’ordine di realizzare delle opere di protezione suggerite dal consulente tecnico All’esito del procedimento di merito di prime cure, il Tribunale di Catania sez. dist. di Adrano confermava il provvedimento nunciatorio, con il quale le spese delle opere di emenda erano state poste a carico dell’Ente ospedaliero, ma riconosceva responsabile della situazione potenzialmente lesiva il solo T., a carico del quale poneva il ristoro del danno patito dal titolare del fondo confinante.
L’Azienda Ospedaliero – Universitaria Policlinico di *****, subentrata all’Ente parte convenuta in prime cure, provvide a proporre gravame avanti la Corte d’Appello di Catania che, resistendo la società ricorrente in prime cure, pure appellante incidentale, e nella contumacia del T., accolse l’impugnazione revocando la statuizione di conferma del provvedimento nunciatorio e condannando la società Duca di Misterbianco a restituire all’Ente sanitario la somma spesa per l’esecuzione delle opere disposte con il provvedimento nunciatorio.
Osservava il Giudice d’appello come, effettivamente, era stato accertato dal Tribunale che l’autore materiale della condotta, ritenuta lesiva della sicurezza del fondo confinante, era stato il solo T. ed alcun concorso aveva posto in essere il proprietario del bene, posto che l’evento lesivo non dipendeva dalla res bensì dalla condotta tenuta dal conduttore del terreno in signoria all’Ente sanitario, detentore effettivo del bene.
Di conseguenza, osservava la Corte etnea, non poteva esser confermato il provvedimento nunciatorio che aveva posto a carico dell’Azienda ospedaliera l’esecuzione a sue spese delle opere di emenda, opere che dovevano far carico al solo T., sicché quanto pagato dall’Ente sanitario doveva essergli restituito dalla società Acque Duca di Misterbianco.
Avverso detta decisione la sas Acque Duca di Misterbianco di C.C.S. & C. ha proposto ricorso per cassazione articolato su quattro motivi. Resiste con controricorso, illustrato anche con nota difensiva, l’Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico di *****, mentre il T., benché ritualmente vocato, è rimasto intimato.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L’impugnazione esposta dalla sas Acque Duca di Misterbianco s’appalesa priva di fondamento e va rigettata.
Con il primo mezzo d’impugnazione la società ricorrente denunzia violazione del disposto ex artt. 1172,2043 e 2051 c.c., perché il Collegio etneo ha omesso di considerare che la disposizione ex art. 1172 c.c., ha riguardo unicamente al pericolo derivante al fondo del denunciante dalla situazione del fondo confinante, sicché rilevante diviene il mero comportamento omissivo del titolare del fondo o del soggetto, che ne abbia la legittima disponibilità, a fronte della denuncia di pericolo, poiché detto elemento tipizza l’azione per danno temuto. Con la seconda ragione di doglianza la società impugnante rileva violazione delle norme dianzi citate oltre all’art. 2058 c.c., poiché la Corte territoriale ha rigettato il suo appello incidentale, afferente proprio la richiesta di condanna anche dell’Azienda Ospedaliero Universitaria al pagamento dei danni in solido con il T., omettendo di rilevare che le opera di sbancamento del terreno in locazione, poste in essere dal T. e fonte generatrice della situazione di pericolo per il proprio limitrofo fondo, erano state segnalate all’Ente proprietario senza che questo intervenisse in alcun modo.
Con il terzo mezzo d’impugnazione la società ricorrente deduce violazione delle norme ex art. 96 c.p.c., artt. 2043,2051 e 2056 c.c., in relazione agli artt. 1223,1225 e 1228 c.c., nonché omesso esame di fatto decisivo, posto che il Collegio etneo non ha considerato che la spesa era correlata ad opere di contenimento del fondo in proprietà poste in essere spontaneamente dall’Ente sanitario – anche per aumentare la superficie coltivabile del proprio predio -, sicché non esisteva somma di denaro ricevuta da essa società impugnante eppertanto nemmeno poteva essere disposta restituzione.
Con la quarta doglianza la sas Acque Duca di Misterbianco rileva vizio di nullità della sentenza impugnata per omessa pronuncia in relazione alla domanda, proposta dall’Azienda avversaria con l’appello principale, tesa ad individuare il conduttore – autore materiale della condotta genetica del pericolo – siccome l’obbligato all’esecuzione delle opere di emenda.
Con il quinto ed ultimo mezzo d’impugnazione la società ricorrente lamenta violazione del disposto ex art. 91 c.p.c., poiché le spese di lite erano da porre in capo all’Azienda Ospedaliero Universitaria.
La prima censura mossa s’appalesa priva di fondamento posto che la Corte etnea non ha affatto affermato che il proprietario del bene, concesso in locazione, non poteva essere evocato nell’ambito del procedimento nunciatorio, bensì ha rilevato che la statuizione del primo Giudice, la quale individuava nel solo T. l’autore della condotta pregiudizievole potenzialmente dannosa denunziata dalla società impugnante, non era stata attinta con gravame dal alcuna delle parti, sicché era divenuta cosa giudicata.
Parte ricorrente non attinge specificatamente detta statuizione della Corte etnea, bensì – secondo mezzo d’impugnazione – lumeggia responsabilità anche dell’Ente proprietario del predio per aver omesso d’intervenire, negli anni successivi all’esecuzione dei lavori da parte del conduttore, quando fu informato del palesarsi della potenziale pericolosità di dette opere per il fondo limitrofo.
Ma anche al riguardo il Collegio etneo ha puntualmente esaminato la questione e rilevato che l’esecuzione delle opere di contenimento, ossia il ristoro in forma specifica ex art. 2058 c.c., poteva che essere richiesto al solo autore materiale della condotta lesiva, ossia il soggetto che, per scelta autonoma, ebbe ad alterare la situazione di fatto del fondo senza concorso della volontà del proprietario – questione coperta da giudicato come dianzi precisato.
La società ricorrente non ebbe ad attingere la statuizione che individuava nel solo conduttore l’unico autore del fatto lesivo, posto che ancora in ricorso individua la responsabilità dell’Ente ospedaliero nell’essere stato informato della situazione in momento successivo all’esecuzione delle opere di sbancamento e di non essersi attivato a seguito delle sue segnalazioni eseguendo le opere di protezione richieste.
Dunque non concorre il vizio denunziato in quanto risulta accertato dalla Corte etnea che la situazione ritenuta pericolosa ebbe origine dai lavori di sbancamento eseguiti in piena autonomia dal T., sicché ha ritenuto non fondata la pretesa che fosse il proprietario ad eseguire le opere di emenda con conseguente irrilevanza della circostanza che non aderì alla pretesa – giuridicamente non fondatala – avanzata dalla società ricorrente prima della lite. Una volta impinto che alcun provvedimento nunciatorio poteva esser pronunziato nei confronti dell’Azienda Ospedaliero Universitaria, poiché esente da responsabilità in ordine al danno temuto denunziato in causa, effettivamente le somme spese in forza di detto provvedimento giudiziale per l’esecuzione delle opere disposte dal Giudice, ancorché poste in esecuzione spontaneamente e non già a seguito di esecuzione forzata, dovevano essere rimborsate al resistente vittorioso.
Difatti l’Azienda resistente eseguì le opere e ne sopportò l’esborso, non già, sua sponte bensì in esecuzione, ancorché spontanea, di un ordine del Giudice sollecitato in giudizio dalla società ricorrente, sicché una volta revocato detto provvedimento giudiziale interinale il soggetto che in giudizio ebbe a chiedere detto provvedimento non può che esser tenuto a rimborsare – in tal senso va intesa la disposizione di restituzione – le somme spese dalla parte vittoriosa per eseguire l’ordine giudiziale errato.
Anche l’osservazione critica che in effetto verso il T. era stata rivolta domanda di sua condanna all’esecuzione delle opere atte a prevenire la situazione pericolosa non assume rilievo posto che la Corte etnea ha precisato – come confermato dalla società ricorrente nello svolgimento dell’argomentazione critica – che alcuna domanda in tal senso era stata proposta dalla sas Acque Duca di Misterbianco con l’appello incidentale.
Difatti la domanda richiamata nell’argomento critico era stata proposta dall’Ente ospedaliero appellante principale, sicché la società resistente non può dolersi della statuizione per sua carenza d’interesse non avendo sottoposto al Giudice d’appello alcuna questione al riguardo.
L’ultima censura svolta appare patentemente priva di fondamento posto che la Corte etnea, in applicazione del canone ex art. 91 c.p.c., ha posto le spese del grado d’appello a carico del soggetto soccombente, ossia l’odierna ricorrente.
Al rigetto dell’impugnazione segue la condanna della società ricorrente al ristoro verso l’Azienda Ospedaliero Universitaria costituita delle spese di lite per questo giudizio di legittimità, liquidate in Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e rimborso forfetario ex tariffa forense.
Al rigetto dell’impugnazione segue l’obbligo della parte ricorrente di versare l’ulteriore importo pari a quello del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente a rifondere all’Ente costituito le spese di lite per il presente giudizio di legittimità liquidate in Euro 3.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi oltre accessori di legge e rimborso forfetario ex tariffa forense.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della società ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nell’adunanza di Camera di consiglio, il 14 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2021
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