LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI IASI Camilla – Presidente –
Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –
Dott. BALSAMO Milena – rel. Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –
Dott. MELE Maria Elena – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 26410/2017 proposto da:
C.G. (cf *****), C.E. (*****) e C.O. (*****), Co.Sa. (cf *****), Co.Ga. (CF *****) e Co.Ro. (CF *****) tutti dom.ti in Roma presso lo studio dell’avv. Spallina Lorenzo (Cf.
*****) in piazza Sallustio n. 9, dal quale sono, rappresentati e difesi unitamente all’avv. Sergio Sottocasa Biani (cf *****);
indirizzo p.e.c.: lorenzospallina.ordineavvocatiroma.org;
– ricorrente –
contro
Agenzia Delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma Via Dei Portoghesi 12 presso l’Avvocatura Generale Dello Stato che la rappresenta e difende; pec ags.rm.mailcert.avvocaturatsato.it;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1683/2017 depositata L’11.04/2017 della COMM.
TRIB. REG. LOMBARDIA;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/11/2021 dal Consigliere Dott. BALSAMO MILENA;
RITENUTO
che:
Gli eredi di C.R. – C.G., C.E. e C.O. e Co.Sa., Co.Ga. e Co.Ro. – impugnavano l’avviso di rettifica e liquidazione notificato al de cuius dall’Agenzia delle Entrate, in relazione all’atto di trasferimento immobiliare del 29 marzo 2012, con il quale l’ente rettificava il valore dichiarato dai contraenti da Euro 93.000,00 ad Euro 456.920, in considerazione della natura edificatoria dell’area.
La CTP di Milano accoglieva il ricorso, tenuto conto che in epoca antecedente al trasferimento immobiliare, il Comune di Monza aveva adottato ed approvato una variante al PRG – il quale originariamente prevedeva l’inserimento dell’area tra quelli edificabili – che mutava la destinazione urbanistica del fondo destinandolo ” a verde di progetto”.
L’amministrazione finanziaria proponeva appello avverso detta sentenza.
La CTR della Lombardia accoglieva il ricorso, sul rilievo che la variante risultava adottata ma non approvata.
Avverso detta sentenza n. 1(383/2017, depositata l’11 aprile 2017, i contribuenti propongono ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi. L’agenzia delle Entrate replica, con controricorso.
CONSIDERATO
che:
2. Con il primo motivo si lamenta “la violazione dell’art. 112 c.p.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62, ex art. 360 c.p.c., n. 3), nonché omessa pronuncia sull’intervenuta applicazione dell’art. 1306 c.c.”.; per avere la Regionale omesso di considerare l’eccezione di giudicato – intervenuto tra l’Agenzia e l’altro coobbligato – costituito dalla sentenza n. 6224/2014 con cui la CTP di Milano aveva accolto il ricorso proposto da S.M. avverso il medesimo avviso di liquidazione, sentenza passata in giudicato come riconosciuto dalla stessa Agenzia nell’atto di appello.
3. Con la seconda censura si denuncia violazione dell’art. 36 comma 2 D.L. n. 223 del 2006 nonché dell’art. 53 Cost. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3); per avere il giudicante valorizzato la mancata approvazione della variante anziché la sua adozione, alla luce del principio che un’area è da considerarsi edificabile in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dalla sua approvazione. E, nella fattispecie, la variante era stata adottata dal consiglio comunale di Monza con Del. n. 90 del 4 ottobre 2011, modificando la destinazione dell’area a verde di progetto ed escludendola dall’uso residenziale, produttivo e terziario, fatte salve limitate destinazioni “terziario e commerciali” relativi ad esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico.
4. Il terzo motivo oppone ” l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione ex art. 360 c.p.c., n. 5)”; per avere la CTR trascurato di esaminare le risultanze della perizia di parte allegata al ricorso, la quale escludeva la natura edificabile dell’area oggetto della compravendita tassata, le cui conclusioni erano state altresì allegate dai contribuenti anche con le controdeduzioni in appello.
5. Con l’ultimo motivo si lamenta la violazione del D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 51 e 52, nonché degli artt. 2697 e 2729 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c.; per avere la Regionale avallato la metodologia accertativa dell’ufficio, il quale, invece di applicare, ai fini dell’accertamento del valore di mercato dell’area, uno dei criteri pari-ordinati indicati dalle norme citate in rubrica, “ipotizzava” l’esistenza di un fabbricato sul terreno trasferito di superficie pari a mq 820,75, in ottimo stato, e lo valutava tenendo conto delle quotazioni OMI, aumentando il valore dell’area di sedime del 20% e confrontando la valutazione del terreno così ottenuta con le risultanze del listino dei prezzi degli immobili della Camera di commercio, facendo, inoltre, applicazione della L. n. 223 del 2006 in materia di ammortamento dei terreni ai fini delle imposte sui redditi di impresa, la quale regola la determinazione del valore sui quali insistono fabbricati strumentali soggetti alla procedura di ammortamento. Criteri avvalorati dai giudici di appello che, per confermare la legittimità del metodo adottato dall’Agenzia, faceva riferimento all’intento speculativo dei contribuenti nonché al prezzo di compravendita diminuito dei costi di costruzione e degli oneri edilizi e tributari.
6. La prima censura è fondata, assorbita le altre.
6.1 Occorre premettere che l’Agenzia delle Entrate, nel controricorso, conferma che la sentenza favorevole nei confronti del coobbligato è passata in giudicato dopo l’udienza di trattazione in primo grado e che i contribuenti hanno tempestivamente eccepito l’esistenza del giudicato favorevole nelle controdeduzioni in appello, vale a dire nel primo scritto difensivo successivo alla formazione del giudicato (cfr. pag. 5 del contro-ricorso dell’Agenzia).
In realtà, la sentenza allegata al fascicolo di parte non reca l’attestazione del passaggio in giudicato.
Ora, la parte che eccepisca la definitività di una sentenza resa in altro giudizio, qualora la controparte ammetta esplicitamente l’intervenuta formazione del giudicato esterno, non ha l’onere di produrre la decisione munita della certificazione di cui all’art. 124 disp. att. c.p.c., dalla quale risulti che la pronuncia non è soggetta ad impugnazione, come invece avviene nell’ipotesi di mera non contestazione del giudicato, cui non può attribuirsi il significato di ammissione della definitività della decisione. (Cass. n. 4803/2018; n. 9746/2017).
A conferma della tesi esposta si evidenzia che le S.U. – con sentenze nn. 22438/2018 e 8312/2019 – hanno affermato, sebbene per altra fattispecie, che il deposito in cancelleria di copia analogica della decisione impugnata priva di attestazione di conformità de difensore, oppure con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non determina l’improcedibilità del ricorso per cassazione laddove il controricorrente (o uno dei controricorrenti), nel costituirsi (anche tardivamente), depositi a sua volta copia analogica della decisione ritualmente autenticata, ovvero non disconosca la conformità della copia informale all’originale.
6.2 Tanto precisato quanto alla sussistenza di un giudicato favorevole al coobbligato che aveva opposto il medesimo avviso di rettifica, osserva il Collegio che il tema dei limiti soggettivi del giudicato tributario è stato discusso con riguardo all’applicabilità all’istituto della solidarietà tributaria, dell’art. 1306 c.c., comma 2, che – in deroga ai limiti soggettivi del giudicato consente al condebitore di opporre al creditore il giudicato intervenuto nel giudizio tra il creditore ed un altro condebitore.
Le obbligazioni solidali costituiscono rapporti obbligatori distinti che, sul piano processuale, possono essere azionati singolarmente, senza che sussista litisconsorzio fra condebitori e concreditori (Cass. n. 4296/1987; n. 20476/2008; n. 22672/2017). In base alla regola stabilita dall’art. 1306 c.c., comma 1, la sentenza pronunziata fra il creditore e uno dei debitori in solido non ha effetti contro gli altri debitori che non hanno partecipato al giudizio (Cass. n. 23422/2016; n. 303/2019). Tale norma riflette il principio secondo cui la sentenza vale solo tra le parti del processo, e non ultra partes. Perciò la sentenza che abbia respinto il ricorso contro l’accertamento proposto da un coobbligato non ha effetti nei processi promossi da altri coobbligati.
Tuttavia, ai sensi del medesimo art. 1306 c.c., comma 2, è fatta salva la facoltà degli altri debitori – che non hanno partecipato al processo, – di giovarsene secondun eventum litis e sempre che la sentenza non sia fondata su ragioni personali (Cass. n. 1032/1971) e purché sollevino tempestivamente la relativa eccezione (Cass. n. 27906/2011).
Inoltre, la giurisprudenza di questa Corte (v. Cass. n. 27906 del 2011; Cass. n. 26008/13; n. 3204/2018; n, 31807/2019) conferma che l’art. 1306 c.c. fa prevalere l’effetto del giudicato esterno (riguardante un condebitore) sull’avviso di accertamento, con il solo limite che il giudicato non può esser fatto valere dal coobbligato nei cui confronti s sia direttamente formato un giudicato di segno contrario; atteso che, in tal caso, l’estensione ultra partes degli effetti favorevoli del giudicato trova ostacolo invalicabile nella preclusione ormai maturatasi con l’avvenuta definitività della sua specifica posizione(Cass. 7255/1994; Cass., 22885/2005; Cass. 14696/2008; Cass. 14814/2011; Cass. 9577/2013).
6.3 Ovviamente, anche in tema di solidarietà tributaria l’applicazione dell’art. 1306 c.c., comma 2, presuppone che il debitore abbia espressamente chiesto che a lui si estendano gli effetti della sentenza resa nei confronti del condebitore; si tratta di un diritto potestativo sostanziale che presuppone la mancata formazione di specifico giudicato (o comunque di preclusioni processuali) a carico del soggetto che intende esercitare tale diritto (Cass. n. 1681 del 2000, n. 2383 del 2006; n. 27906 del 2011, n. 21958 del 2013).
Va osservato che il processo tributario è un processo costitutivo rivolto all’annullamento di atti autoritativi, considerato che i ricorsi dei condebitori in solido hanno per oggetto un identico atto impositivo, l’annullamento o la rettifica di un atto non può che valere erga omnes. L’annullamento ottenuto dal condebitore impugnante è l’annullamento dell’unico atto impositivo che sorregge il rapporto ed esplica i suoi effetti verso tutti i condebitori cui sia stato notificato. Per tale motivo, del giudicato potrà giovarsi anche il condebitore che ha opposto lo stesso avviso.
Ebbene, la L. di registro, art. 57, comma 1, approvata con il D.P.R. n. 131 del 1986, dispone che (oltre ai pubblici ufficiali, che hanno redatto, ricevuto o autenticato l’atto, e ai soggetti nel cui interesse fu richiesta la registrazione) sono solidalmente obbligati al pagamento dell’imposta le parti contraenti, le parti in causa, coloro che hanno sottoscritto o avrebbero dovuto sottoscrivere le denunce di cui agli artt. 12 e 19 e coloro che hanno richiesto i provvedimenti di cui agli artt. 633,796,800 e 825 c.p.c..
Pertanto, sono responsabili in solido tra loro per l’adempimento dell’obbligazione derivante dalla redazione dell’atto soggetto a registrazione le parti sostanziali: questa Corte regolatrice (n. 9126/2014) ha ribadito l’insussistenza di vincoli, per l’ufficio finanziario, in ordine alla scelta del soggetto passivo da escutere ai fini della riscossione dell’imposta di registro.
La funzione della norma citata è quella propria della solidarietà passiva di diritto comune, per modo che essa va identificata nel rafforzamento della posizione del creditore d’imposta. In questi termini il vincolo solidale è diretto a rendere più sicura e più agevole la realizzazione del diritto alla percezione del tributo.
Consegue che – siccome ciascun debitore è tenuto, verso l’erario, per l’intero debito d’imposta – il creditore erariale può esigere l’adempimento totale da parte dell’uno o dell’altro, a sua scelta.
Pertanto la regola di estensione soggettiva del giudicato trova, in materia tributaria, argomento ulteriore nella intrinseca unitarietà della funzione amministrativa di accertamento impositivo.
7. Nel caso di specie, risulta che la sentenza – passata in giudicato – favorevole all’acquirente, avente ad oggetto il medesimo avviso impugnato anche dagli odierni ricorrenti ha annullato l’avviso di liquidazione fondato su una stima OMI e sui listini CAAM ed inserzioni pubblicitarie e dunque su criteri privi di certezza dei valori di riferimento che devono costituire la necessaria conferma dei va/ori determinati convenzionalmente, tanto più se gli elementi di raffronto sono inserzioni pubblicitarie che non offrono elementi certi in relazione all’effettivo trasferimento dei cespiti.
L’eccezione di giudicato, inoltre, benché ritualmente proposta nelle controdeduzioni di appello, come si evince anche dalla parte in fatto della sentenza impugnata, non risulta affatto esaminata dalla Regionale, la quale ha deciso sul merito della questione, trascurando l’esistenza del giudicato.
Posto che, nel caso, l’odierno ricorrente e l’altro coobbligato solidale, hanno impugnato separatamente i provvedimenti con cui l’Amministrazione ha fatto valere la medesima pretesa fiscale e poiché il giudicato, nel giudizio nei confronti dell’altro condebitore, si è formato su questione comune, sussistono i presupposti per la declaratoria di accoglimento del ricorso con conseguente cassazione della impugnata pronuncia (Cass. 2013/276).
8.Sussistono i presupposti, tenuto conto della sopravvenienza del giudicato per compensare le spese del giudizio di merito.
Le spese del presente giudizio Seguono la soccombenza.
PQM
La Corte:
– Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri;
– cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorso dei contribuenti;
compensa le spese del giudizio di merito;
condanna l’Agenzia delle Entrate alla refusione delle spese di lite che liquida in Euro 4.100,00, oltre Euro 200,00, per esborsi, rimborso forfettario ed accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale della quinta sezione civile della Cassazione, tenuta da remoto, il 16 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2021
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